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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 12885/2020 del 26/06/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società opponente)

La controversia

Nel corso di una procedura esecutiva immobiliare pendente davanti al Tribunale di Velletri, il giudice dell’esecuzione aveva ordinato la liberazione del bene pignorato e il pagamento dell’indennità di occupazione. La società occupante aveva proposto opposizione, qualificata dal Tribunale come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c.; il Tribunale aveva accolto l’opposizione con sentenza del 13 gennaio 2016. Il custode giudiziario aveva appellato tale decisione, ma la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 7720/2016 pubblicata il 21 dicembre 2016, aveva dichiarato l’appello inammissibile, ritenendo che la pronuncia resa sull’opposizione agli atti esecutivi non fosse appellabile. Il custode ha proposto ricorso per cassazione articolato in dieci motivi. Il primo contestava la qualificazione dell’opposizione come opposizione ex art. 617 c.p.c. e l’inammissibilità dell’appello. I motivi dal secondo all’ottavo censuravano, sotto diversi profili, la competenza del Tribunale, la violazione del giudicato e del giudicato interno, la procura e la vocatio in ius, nonché la mancata declaratoria d’inammissibilità del ricorso e dell’opposizione, anche per tardività. Il nono motivo contestava nel merito la pretesa dell’opponente, richiamando la risoluzione del rapporto per morosità, asserite violazioni contrattuali e un fatto illecito; il decimo deduceva la nullità, inammissibilità e infondatezza dell’atto introduttivo di primo grado. Il ricorrente formulava inoltre un’istanza di sospensione dell’atto impugnato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso anzitutto perché non rispettava l’onere di esposizione sommaria dei fatti previsto dall’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.: mancavano le specifiche ragioni dell’opposizione, quelle della decisione di primo grado e i motivi dell’appello, elementi non ricostruibili con chiarezza neppure dai singoli motivi. Ha aggiunto che il primo motivo era comunque manifestamente infondato: ai fini dell’individuazione del mezzo d’impugnazione rileva la qualificazione dell’azione operata dal giudice a quo, anche se eventualmente errata, e il Tribunale aveva qualificato l’opposizione come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.; la relativa sentenza, ai sensi dell’art. 618 c.p.c., non era appellabile, ma impugnabile esclusivamente con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. I motivi successivi, diretti contro il merito o contro questioni del primo grado estranee alla ratio decidendi della sentenza d’appello, sono stati ritenuti assorbiti e comunque inammissibili, anche per difetto di specificità. È stata dichiarata inammissibile anche l’istanza di sospensione. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 7.800, oltre euro 200 per esborsi, spese generali e accessori di legge; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Tale requisito è considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso e deve consistere in una esposizione sufficiente a garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata.

    Il ricorso per cassazione deve esporre in modo autonomo, sia pure sommario, i fatti sostanziali e processuali necessari a comprendere le censure, senza rinviare alla sentenza impugnata o ad altri atti. La mancanza di tale contenuto minimo comporta l’inammissibilità.

  • art. 617 c.p.c.

    Nella specie non è dubbio, anzi è confermato dalla stessa parte ricorrente, che il giudice di primo grado aveva espressamente qualificato l’opposizione proposta come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., onde la sua decisione, ai sensi dell’art. 618 c.p.c., non era appellabile ed era invece impugnabile esclusivamente con il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost.

    Quando l’opposizione è qualificata dal giudice di primo grado come opposizione agli atti esecutivi, il regime d’impugnazione della decisione è quello previsto per tale qualificazione; nel caso deciso, la sentenza non era appellabile.

  • art. 618 c.p.c.

    Nella specie non è dubbio, anzi è confermato dalla stessa parte ricorrente, che il giudice di primo grado aveva espressamente qualificato l’opposizione proposta come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., onde la sua decisione, ai sensi dell’art. 618 c.p.c., non era appellabile ed era invece impugnabile esclusivamente con il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost.

    La decisione resa sull’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. non è appellabile; secondo la sentenza, è impugnabile esclusivamente con ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost.

  • art. 111 Cost.

    Nella specie non è dubbio, anzi è confermato dalla stessa parte ricorrente, che il giudice di primo grado aveva espressamente qualificato l’opposizione proposta come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., onde la sua decisione, ai sensi dell’art. 618 c.p.c., non era appellabile ed era invece impugnabile esclusivamente con il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost.

    La pronuncia non appellabile resa sull’opposizione agli atti esecutivi è impugnabile, nel caso considerato, esclusivamente mediante ricorso straordinario per cassazione.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Si tratta comunque di motivi a loro volta tutti inammissibili, anche per difetto di specificità, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.

    I motivi di ricorso devono essere specifici; la loro carenza di specificità determina l’inammissibilità.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

    La dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione comporta, ricorrendone i presupposti, l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, nei limiti in cui quest’ultimo sia dovuto.

Massime di principio

  • Il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti nel ricorso per cassazione è un requisito autonomo di contenuto-forma: il ricorso deve consentire alla Corte di comprendere i fatti sostanziali e processuali rilevanti e le ragioni delle decisioni dei gradi precedenti, senza dover consultare altri atti o la sentenza impugnata. La sua omissione comporta l’inammissibilità.
  • Ai fini dell’individuazione del mezzo d’impugnazione esperibile contro una pronuncia rileva la qualificazione dell’azione compiuta dal giudice a quo, anche se contestata come errata; il mezzo d’impugnazione non si determina in base alla diversa qualificazione sostenuta dalle parti.
  • Quando la sentenza impugnata si fonda, con efficacia pregiudiziale e assorbente, sull’inammissibilità del gravame, le censure rivolte al merito della controversia o a questioni del precedente grado estranee a tale ratio decidendi non incidono sulla decisione e risultano assorbite o inammissibili.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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