Sentenza n. 776/2026 - Palermo, Sezione 4
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della nota n. 14487/2023 del 28 febbraio 2023 dell'Assessore della Salute, con la quale si avvia il processo di stabilizzazione con esclusione dei tecnici assunti durante l'emergenza Covid; - della direttiva n. 24514 del 26 aprile 2023 dell'Assessorato regionale della Salute Dipartimento Pianificazione strategica, limitatamente alla parte in cui individua i criteri di priorità ai fini dell'assunzione e per quanto di interesse dei ricorrenti nella parte in cui esclude i tecnici dal processo di stabilizzazione; - del protocollo di intesa sottoscritto dall'Assessore pro-tempore dell'Assessorato regionale della Salute Dipartimento Pianificazione strategica, limitatamente alla parte in cui individua i criteri di priorità, ai fini dell'assunzione e per quanto di interesse dei ricorrenti nella parte in cui esclude i tecnici dal processo di stabilizzazione; - dell'atto di ricognizione prot. 206127 del 29 giugno 2023 indetto dall'ASP Palermo nella parte in cui rinvia ai criteri di priorità di cui alla direttiva dell'Assessorato Regionale della Salute n. 24514 del 26 aprile 2023 e per quanto di interesse dei ricorrenti; per quanto riguarda i motivi aggiunti: - dell'avviso di ricognizione prot. 5596 del 30 gennaio 2024 del Commissario straordinario; - dell'avviso rivolto alla procedura di stabilizzazione del 16 gennaio 2024 del Commissario straordinario; - dell'avviso di ricognizione del 29 dicembre 2023 dell'ASP nella parte in cui si applicano i criteri stabiliti con direttiva n. 24514 del 26 aprile 2023 dell'Assessorato regionale della Salute Dipartimento Pianificazione strategica e del protocollo di intesa sottoscritto dall'Assessore pro-tempore dell'Assessorato regionale della Salute Dipartimento Pianificazione strategica; - ed inoltre laddove occorra della nota di precisazioni, n. 43887del 4 agosto 2023 dell'Assessorato Regionale della Salute Pianificazione strategica, limitatamente e nella parte in cui si confermano i criteri di priorità già stabiliti con le direttive ed il protocollo d'intesa; - laddove occorra della nota n. 30047 del 23 maggio 2023 dell'Assessorato regionale della Salute i e dell'eventuale ulteriore protocollo di intesa, non noto, eventualmente siglato con le OOSS.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti regionali e aziendali relativi alle procedure di stabilizzazione del personale precario del Servizio sanitario regionale, inclusi i criteri di priorità e gli avvisi di ricognizione e stabilizzazione
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti, già impiegati dall'ASP di Palermo durante l'emergenza Covid con contratti libero-professionali o di collaborazione coordinata e continuativa, hanno impugnato gli atti regionali e aziendali concernenti le procedure di stabilizzazione previste dall'art. 1, comma 268, lett. b), l. 234/2021, lamentando la violazione della disciplina sopravvenuta, degli artt. 3, 51 e 97 Cost., del d.lgs. 165/2001, del d.P.R. 487/1994, del CCNL e dei principi di imparzialità, parità di trattamento e buon andamento. Secondo i ricorrenti, gli atti avrebbero escluso il personale tecnico e professionale dal processo di stabilizzazione o, comunque, avrebbero attribuito a tale personale una posizione residuale mediante criteri di priorità illegittimi, senza distinguere adeguatamente tra le diverse modalità di reclutamento durante l'emergenza Covid. Le amministrazioni hanno eccepito il difetto di giurisdizione, il difetto di interesse e di legittimazione, la mancata impugnazione degli atti presupposti e degli esiti delle procedure, nonché il difetto di contraddittorio rispetto ai candidati e ai vincitori. Il giudice ha inoltre rilevato che i ricorrenti non avevano partecipato alle procedure di stabilizzazione successivamente indette, pur essendo il personale tecnico ammesso alla partecipazione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibili sia il ricorso introduttivo sia il ricorso per motivi aggiunti. Ha respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione, ritenendo che il petitum sostanziale riguardasse la legittimità dei criteri amministrativi di selezione e priorità fissati dalla Regione, e non il riconoscimento di un diritto soggettivo alla stabilizzazione. Ha inoltre escluso la necessità di integrare il contraddittorio con i candidati e i vincitori, poiché al momento della notifica del ricorso introduttivo le procedure non erano ancora definite e i controinteressati non erano identificabili. Ha invece accolto le eccezioni relative al difetto di interesse e alla mancata impugnazione degli atti rilevanti. Gli atti non precludevano in via generale la partecipazione del personale tecnico: i ricorrenti erano stati ammessi agli avvisi e alle procedure, ma non avevano partecipato alla procedura di stabilizzazione del 20 luglio 2023, né avevano dimostrato una concreta collocazione non utile in graduatoria causata dall'applicazione dei criteri contestati. Il pregiudizio dedotto era quindi ipotetico, privo di certezza e attualità. Il TAR ha inoltre rilevato che non erano state impugnate le delibere conclusive delle procedure, che avevano individuato i vincitori, sicché l'impugnazione di atti generali e avvisi di ricognizione non era idonea a conseguire il risultato perseguito. Le stesse ragioni valevano per i motivi aggiunti: gli avvisi del 2024 includevano i tecnici tra i destinatari e consentivano la partecipazione anche al personale reclutato con le procedure emergenziali Covid. I ricorrenti avrebbero dovuto partecipare, risultare collocati in posizione non utile e dimostrare il nesso tra tale posizione e i criteri impugnati. Le spese sono state poste solidalmente a carico dei ricorrenti per complessivi euro 3.000,00, ripartiti tra le amministrazioni resistenti.
Norme richiamate
art. 1, comma 268, lett. b), l. 234/2021
criteri di priorità definiti da ciascuna Regione
La disposizione consente alle Regioni di definire criteri di priorità per l'accesso alla stabilizzazione, nell'ambito delle procedure rivolte al personale in possesso dei requisiti previsti dalla legge.
art. 4, comma 9-septiesdecies, d.l. 198/2022
È richiamato quale parte della disciplina applicabile ai requisiti delle procedure di stabilizzazione del personale del Servizio sanitario nazionale.
art. 13, comma 1-bis, d.l. 34/2023, conv. con modificazioni dalla l. 56/2023
È richiamato quale intervento normativo di modifica della disciplina delle stabilizzazioni, rilevante per l'estensione della platea del personale interessato.
art. 2-ter d.l. 18/2020
È richiamato per individuare il personale assunto mediante procedure speciali durante l'emergenza Covid, ammesso alle procedure di stabilizzazione considerate.
art. 41 c.p.a.
È richiamato nell'eccezione relativa al contraddittorio e alla necessità di notificare il ricorso ai soggetti controinteressati.
Massime di principio
- La controversia appartiene alla giurisdizione amministrativa quando il petitum sostanziale riguarda la legittimità dei criteri discrezionali fissati dall'amministrazione per una procedura di stabilizzazione, anziché il riconoscimento diretto di un diritto soggettivo all'assunzione.
- L'interesse a impugnare criteri di priorità adottati nell'ambito di una procedura selettiva deve essere concreto e attuale: non sussiste quando il ricorrente non sia stato escluso dalla partecipazione, non abbia partecipato alla procedura e deduca soltanto una preclusione o una penalizzazione ipotetica.
- Quando una procedura di stabilizzazione ammette una determinata categoria professionale alla partecipazione, la mera previsione di criteri di priorità incidenti sulla successiva fase assunzionale non equivale a un'esclusione dalla procedura e non fonda, da sola, un interesse attuale all'impugnazione.
- Per dimostrare l'interesse a contestare criteri di priorità in una procedura selettiva occorre, almeno, la partecipazione alla selezione, la concreta collocazione in posizione non utile e la dimostrazione che tale posizione sia stata determinata dall'applicazione dei criteri impugnati.
- L'impugnazione di atti generali o di avvisi di ricognizione non è sufficiente quando il pregiudizio dedotto deriva dagli esiti concreti della procedura: devono essere impugnati anche gli atti conclusivi che individuano i vincitori, ove già adottati.
- I candidati o vincitori di una procedura non ancora definita non sono identificabili come controinteressati necessari al momento della notifica del ricorso; il relativo obbligo di integrazione del contraddittorio sorge, invece, in relazione a soggetti concretamente individuabili secondo lo stato della procedura.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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