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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11128/2024 del 18/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto sette motivi di cassazione volti a censurare: (1) la qualificazione dell'estorsione come "ambientale" e la presunta travisamento della prova relativa alle dichiarazioni della persona offesa (Giuseppe Schiavone) e del figlio Vincenzo; (2) la sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso, ritenuta priva di esteriorizzazioni minacciose; (3) l'applicabilità dell'aggravante prevista dall'art. 628, comma 3, n. 3, cod. pen., sulla base della qualità di associato, senza prova della intraneità al momento delle condotte; (4) il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nonostante la scarsa consistenza del danno e la limitata invasività della condotta; (5) l'aumento per recidiva, sostenendo che il fatto contestato non rientra nello schema criminale delle precedenti condanne; (6) l'eccessiva dosimetria della pena, in particolare per l'aumento massimo applicato in forza dell'art. 64, comma 4, cod. pen.; (7) il mancato riconoscimento del vincolo di continuazione con i reati oggetto delle precedenti condanne, nonostante la presunta continuità criminosa basata sulla personalità "mafiosa" dell'imputato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto congrua e logica la motivazione della Corte d'appello che ha confermato l'estorsione "ambientale" (pagamenti periodici da parte della vittima, percezione della forza criminale dell'imputato nel contesto locale, idoneità alla coartazione psicologica anche in assenza di minacce esplicite). Ha inoltre confermato la possibilità di applicare l'aggravante del metodo mafioso anche per condotte "silenti" quando il contesto e la caratura criminale dell'agente fanno evocare il vincolo associativo. L'aggravante per partecipazione a mafia è stata ritenuta provata in via incidentale con riferimento a condanne definitive pregresse e dichiarazioni di collaboratori; è stata però esclusa l'agevolazione mafiosa come finalità del singolo delitto (profitto personale). Il rifiuto delle attenuanti generiche, l'applicazione della recidiva e la dosimetria della pena sono stati considerati motivati e insindacabili in cassazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • artt. 81, 110, 629 e 416-bis cod. pen.

    richiamati nel capo d'imputazione come norme relative al reato di estorsione e alla partecipazione ad associazione di tipo mafioso

    la condotta è stata valutata come estorsione commessa in contesto di comprovata caratura mafiosa (416-bis) e integrata dalle regole sulla concorso di persone (art.110) e sulla continuazione/pena (art.81)

  • art. 628, comma 3, n. 3 cod. pen.

    citata nei motivi di impugnazione come aggravante contestata

    l'applicazione dell'aggravante per la qualità di appartenente ad associazione mafiosa richiede prova della intraneità al momento del fatto; la Corte ha però ritenuto che le condanne definitive e le dichiarazioni emergenti comprovassero la partecipazione attuale

  • art. 63, quarto comma, cod. pen.

    richiamato in relazione ai limiti degli aumenti per le aggravanti

    la Corte territoriale ha conciliato le maggiorazioni delle aggravanti mantenendole entro il limite legale previsto dall'art.63, c.4

  • artt. 132 e 133 cod. pen.

    citati in tema di criteri di commisurazione della pena

    la determinazione della pena (base e varianti per circostanze) rientra nella discrezionalità del giudice di merito purché motivata secondo i criteri di gravità del fatto, personalità e precedenti

  • art. 64, quarto comma, cod. pen.

    menzionato dalla difesa in relazione all'aumento massimo applicabile

    impugnazione sulla misura dell'aumento ex art.64 è stata ritenuta infondata perché la Corte d'appello ha motivato la scelta entro i limiti di legge

  • art. 616 cod. proc. pen.

    richiamato in ordine alla condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria per il ricorrente

    consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende se il ricorso è inammissibile o infondato

Massime di principio

  • L'estorsione "ambientale" può essere accertata anche in assenza di minacce esplicite quando l'autore è noto per la sua caratura criminale nel territorio e la vittima percepisce una minaccia reale; non è necessario che le intimidazioni siano verbalizzate se il contesto le rende evidenti.
  • Il "metodo mafioso" come aggravante può sussistere anche per condotte "silenti" o implicite: è sufficiente che il comportamento richiami alla sensibilità della vittima la forza coercitiva tipica dell'associazione mafiosa.
  • Le condanne penali definitive e le dichiarazioni di collaboratori possono giustificare, in sede incidentale, l'accertamento della qualità di associato ai fini dell'aggravante, salvo prova di dissociazione o recesso dall'associazione.
  • La valutazione di attendibilità delle dichiarazioni delle vittime e l'interpretazione delle intercettazioni sono questioni di fatto riservate al giudice di merito e difficilmente sindacabili in cassazione, salvo manifeste illogicità o contraddizioni.
  • Il rifiuto delle attenuanti generiche e l'applicazione della recidiva si basano sulla gravità e sistematicità dei precedenti; la discrezionalità del giudice di merito nella commisurazione della pena è rispettata se la motivazione è coerente con i criteri degli artt.132-133 cod. pen.
  • Per sostenere il vincolo di continuazione con precedenti condanne occorre allegare e dimostrare elementi specifici che evidenzino l'identità del disegno criminoso; la mera personalità del reo non è sufficiente.

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