Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 13090/2026 - Roma, Sezione 3

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Civile di Roma, Sezione Lavoro n. 6442/2025, pubblicata il 4 giugno 2025, resa all’esito del giudizio iscritto al r.g.n. 28692/2024.

Giustizia amministrativa202602767

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Ministero nell’esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Roma che aveva riconosciuto il diritto all’accredito di euro 500,00 per la carta del docente relativa all’anno scolastico 2019/2020

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Roma, passata in giudicato e regolarmente notificata all’amministrazione, con la quale era stato riconosciuto il suo diritto all’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti in relazione al servizio non di ruolo prestato nell’anno scolastico 2019/2020, mediante accredito di euro 500,00. Ha dedotto l’inerzia del Ministero, nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei titoli giudiziali nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Il Ministero si è costituito depositando una memoria di mera forma, senza fornire chiarimenti o indicazioni sull’adempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato e la notificazione della sentenza civile, nonché decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. L’inerzia dell’amministrazione non è stata giustificata né superata da specifiche allegazioni del Ministero. Applicando i principi sull’onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore, il Collegio ha ritenuto fondata la pretesa della ricorrente. In sede di ottemperanza non possono essere rimessi in discussione i presupposti della pretesa già riconosciuta dal giudicato; il Ministero è stato quindi condannato a dare esecuzione alla sentenza civile entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza amministrativa. È stato nominato, per l’eventuale ulteriore inadempimento, un commissario ad acta, individuato nel direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, da attivare su richiesta della ricorrente. Non è stata applicata allo stato alcuna penalità di mora, salva la possibilità di richiederla in caso di persistente inottemperanza. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione del provvedimento alla Procura regionale della Corte dei conti e all’OIV del Ministero, in ragione della reiterata inerzia amministrativa emersa dal contenzioso seriale. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di persistente inadempimento, un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, modificato dall’art. 44, comma 3, d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003

    Il termine di 120 giorni per l’adempimento delle amministrazioni pubbliche deve essere decorso prima della proposizione dell’azione esecutiva sul titolo giudiziale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, una sentenza civile passata in giudicato e regolarmente notificata all’amministrazione può essere eseguita dal giudice amministrativo decorso il termine dilatorio previsto per l’adempimento delle amministrazioni pubbliche.
  • Quando l’amministrazione, a fronte dell’allegazione dell’inadempimento, non fornisce chiarimenti o prova dell’avvenuto adempimento, la pretesa del creditore può essere accolta secondo la regola dell’onere della prova applicabile al rapporto tra debitore e creditore.
  • In sede di ottemperanza non possono essere rimessi in discussione i presupposti sostanziali della pretesa già riconosciuta dal giudicato; il giudice deve limitarsi a verificarne l’esecuzione.
  • Il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare fin d’ora un commissario ad acta, subordinandone l’intervento alla scadenza infruttuosa del termine e alla richiesta dell’interessato.
  • La penalità di mora non è automatica: può essere negata allo stato e riservata a una successiva fase qualora persista l’inottemperanza oltre il termine assegnato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.