Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 16/12/2016 n. 26039 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Palermo, sezione di Catania, che aveva confermato l'accoglimento parziale del ricorso della società contro un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 1997. I primi due motivi denunciavano la nullità della sentenza e l'omessa motivazione, poiché il giudice d'appello si era limitato a richiamare genericamente la decisione di primo grado senza esaminare specificamente le censure formulate nell'appello né indicare le prove e gli elementi contabili posti a fondamento della decisione. Gli ulteriori motivi riguardavano la corretta imputazione temporale dei ricavi e la deducibilità o ammortizzabilità di determinati costi, ma sono rimasti assorbiti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendo nulla la sentenza d'appello per motivazione insufficiente e meramente apparente. È stata riconosciuta la possibilità di motivare per relationem mediante richiamo alla sentenza di primo grado, ma solo se il giudice d'appello esamina, anche sinteticamente, i motivi di gravame e rende autonomamente verificabile il percorso logico-giuridico della decisione. Poiché ciò non era avvenuto, la sentenza è stata cassata e la causa è stata rinviata alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese di tutti i gradi di giudizio. Le questioni sostanziali relative ai contributi, ai ricavi e ai costi non sono state definitivamente decise.

Norme richiamate

  • Art. 132, comma 1, c.p.c.

    la concisa esposizione (...) dei motivi in fatto e in diritto della decisione

    La sentenza deve esporre, seppur concisamente, le ragioni di fatto e di diritto che sorreggono il dispositivo. Una motivazione solo apparente o apodittica comporta la nullità della sentenza.

  • Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Consente di denunciare in cassazione la nullità della sentenza derivante, tra l'altro, da un vizio della motivazione tale da impedire la comprensione delle ragioni della decisione.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Riguarda il vizio di omesso esame di un fatto decisivo e controverso, dedotto come carenza motivazionale della sentenza.

  • Art. 62, comma 1, D.Lgs. n. 546 del 1992

    Disciplina il ricorso per cassazione contro le sentenze delle commissioni tributarie regionali, consentendo di far valere i vizi previsti dall'art. 360 c.p.c.

  • Art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiede una esposizione concisa dei fatti rilevanti e delle ragioni giuridiche della decisione, senza però consentire una motivazione priva del necessario percorso argomentativo.

  • Art. 74, comma 2, primo periodo, D.P.R. n. 917 del 1986

    È stato richiamato dall'Agenzia delle Entrate in relazione alla deducibilità e al trattamento fiscale dei costi, ma la questione non è stata esaminata per effetto dell'accoglimento dei motivi processuali.

  • Art. 75 D.P.R. n. 917 del 1986

    È stato invocato con riguardo all'imputazione temporale dei componenti positivi e negativi di reddito, ma il relativo esame è rimasto assorbito.

  • Art. 1510 c.c.

    È stato richiamato dall'Agenzia in relazione all'individuazione del momento rilevante per la consegna dei beni e l'imputazione dei ricavi; la Corte non ha deciso nel merito tale censura.

  • Art. 1343 c.c.

    È stato indicato tra le norme asseritamente violate in materia di costi, ma non è stato esaminato perché i motivi sostanziali sono stati dichiarati assorbiti.

  • Art. 115 c.p.c.

    È stato richiamato in tema di valutazione delle prove e degli elementi contabili, ma la Corte non ha affrontato la questione sostanziale.

  • L. n. 27 del 1991 della Regione Sicilia

    Riguardava i contributi pubblici oggetto di uno dei recuperi fiscali, ma la Cassazione non ha confermato né smentito la valutazione delle commissioni di merito, limitandosi a cassare la sentenza per vizio motivazionale.

Massime di principio

  • La motivazione per relationem è ammissibile anche in appello, ma il giudice deve confrontarsi con i motivi specifici dell'impugnazione e spiegare perché le argomentazioni della sentenza precedente restano valide.
  • Il semplice richiamo integrale alla decisione di primo grado, senza esaminare le censure dell'appellante, integra una motivazione apparente e può determinare la nullità della sentenza.
  • Una sentenza d'appello deve consentire di ricostruire un percorso logico-giuridico autonomo e verificabile, anche quando utilizza argomentazioni già svolte dal primo giudice.
  • Quando la cassazione accoglie un vizio processuale o motivazionale, le questioni di merito possono rimanere assorbite e devono essere rivalutate dal giudice di rinvio; pertanto la pronuncia non equivale necessariamente alla definitiva vittoria sul merito fiscale.
  • Nel giudizio di rinvio il nuovo collegio deve esaminare nuovamente le questioni, rispondere puntualmente ai motivi di appello e motivare sulle prove e sugli elementi contabili rilevanti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.