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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 287/2025 del 03/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso contestava, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p., l'inosservanza dell'art. 526, comma 1-bis c.p.p.: si denunciava che la condanna si era fondata in via esclusiva sulle dichiarazioni predibattimentali della persona offesa (Jeffrey Ovuen) acquisite ai sensi dell'art. 512 c.p.p. per sopravvenuta irreperibilità, senza che sussistessero "solide garanzie procedurali" o riscontri esterni idonei a compensare il deficit del contraddittorio. Il ricorrente sosteneva inoltre che l'assenza del teste doveva ritenersi volontaria e che le dichiarazioni erano inattendibili (es. errore sull'età e unicità delle dichiarazioni a fondamento dei fatti).

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'irreperibilità sopravvenuta della persona offesa costituisce un dato neutro e non può essere presuntivamente interpretata come volontà di sottrarsi all'esame; la volontà di sottrarsi deve emergere da prove o da presunzioni adeguate (non emerse nel caso). Ha poi richiamato l'evoluzione giurisprudenziale europea e interna (Al-Khawaja e Tahery; Schatschaschwili; orientamenti di questa Corte) secondo cui le dichiarazioni predibattimentali, anche se uniche o determinanti, possono essere utilizzate se compensate da elementi di controbilanciamento idonei ("solide garanzie procedurali"): accurato vaglio della credibilità, scrutinio delle modalità di raccolta, compatibilità con i dati di contesto e riscontri esterni. Nel caso concreto la Corte d'appello aveva effettuato un dettagliato esame di credibilità, aveva riscontrato coerenza, logicità e verosimiglianza delle dichiarazioni dell'Ovuen, il riconoscimento fotografico "senza ombra di dubbio" e il fatto che l'imputato risultava avere in uso l'autovettura con la targa indicata dalla persona offesa: elementi ritenuti sufficienti a costituire garanzie procedurali e riscontro esterno. Pertanto il mancato contraddittorio non ha compromesso il processo equo e la condanna è stata confermata; il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato alle spese.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; il ricorrente ha dedotto inosservanza di norme di diritto applicabili (art. 526 c.p.p.).

  • art. 526, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    Prevede il divieto di fondare la condanna in modo esclusivo o significativo su dichiarazioni rese in assenza di contraddittorio, salvo che vi siano sufficienti elementi compensativi (giudizio applicato alla luce della giurisprudenza europea e interna).

  • art. 512, cod. proc. pen.

    Consente l'acquisizione delle dichiarazioni predibattimentali per l'irrepitibilità/irreperibilità del dichiarante; qui le dichiarazioni dell'Ovuen sono state acquisite ai sensi di questa norma.

  • art. 111 Costituzione, quarto comma, secondo periodo

    Riferi-mento ai principi costituzionali di giusto processo e dialettica probatoria; richiamato per collegare il diritto interno ai principi dell'equità processuale.

  • art. 6 CEDU, comma 3, lett. d)

    Garantisce il diritto a un processo equo e al contraddittorio; posto a fondamento dell'esame delle conseguenze dell'utilizzo di dichiarazioni rese in assenza di contraddittorio e dell'esigenza di garanzie compensative.

  • Giurisprudenza della Corte EDU (Al-Khawaja e Tahery; Schatschaschwili) e della Corte di cassazione (es. Sez. U n.27918/2010, Sez.2 n.19864/2019, Sez.6 n.50994/2019, Sez.2 n.15492/2020, Sez.4 n.13384/2024)

    Giurisprudenza interpretativa che ha modulato l'applicazione dell'art. 526 c.p.p.: le dichiarazioni predibattimentali possono essere utilizzate anche come prova unica o determinante se sussistono adeguate garanzie procedurali e/o riscontri esterni che compensino la mancanza del contraddittorio; l'irreperibilità è neutra salvo prova della volontà di sottrarsi.

Massime di principio

  • L'irreperibilità sopravvenuta della persona offesa è un dato neutro e non comporta automaticamente l'inutilizzabilità delle sue dichiarazioni predibattimentali: occorre provare (direttamente o per presunzioni idonee) la volontà del teste di sottrarsi all'esame.
  • Le dichiarazioni predibattimentali, anche se uniche o determinanti, possono ancora legittimamente fondare una condanna se il giudice individua "solide garanzie procedurali": accurato vaglio della credibilità, controllo delle modalità di raccolta e compatibilità con i dati di contesto.
  • Riscontri esterni (es. riconoscimento fotografico ritenuto certo, accertamenti oggettivi come la corrispondenza della targa dell'autovettura) rafforzano l'utilizzabilità probatoria delle dichiarazioni rese fuori contraddittorio.
  • Errori o discrepanze nelle dichiarazioni (es. indicazione dell'età apparente) non annullano automaticamente l'attendibilità se il complesso degli elementi probatori e il riconoscimento risultano coerenti e solidi.
  • La difesa deve indicare elementi specifici (non generiche affermazioni) per dimostrare che l'assenza del teste era volontaria o che le dichiarazioni non sono credibili; l'onere di mostrare l'assenza di garanzie procedurali ricade sul ricorrente.

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