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Sentenza

Sentenza n. 453/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 613/2024 del Tribunale di Moena, Sezione Lavoro, pubblicata in data 27.06.2024.

Giustizia amministrativa202501698

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 613/2024 del Tribunale di Moena, Sezione Lavoro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l'ottemperanza alla sentenza n. 613/2024 del Tribunale di Moena, Sezione Lavoro, passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 24 giugno 2025. La sentenza era stata notificata al Ministero per la decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni previsto ai fini dell'esecuzione, ma l'Amministrazione è rimasta inadempiente. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito non si è costituito in giudizio.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso, constatando il passaggio in giudicato della sentenza, la sua notificazione al Ministero e la perdurante inadempienza dell'Amministrazione. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alle statuizioni della sentenza definitiva, detraendo quanto eventualmente già corrisposto, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza. In caso di ulteriore inadempienza, su istanza della ricorrente, provvederà in sostituzione dell'Amministrazione, entro i successivi 90 giorni, il commissario ad acta individuato nel dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna o in un funzionario da questi delegato, con facoltà di subdelega. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000, oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato, se versato, con distrazione delle spese in favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato, fissando un termine e prevedendo, in caso di ulteriore inadempimento, l'intervento sostitutivo del commissario ad acta.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è accoglibile quando il provvedimento giurisdizionale da eseguire è passato in giudicato, è stato portato a conoscenza dell'Amministrazione e questa permane inadempiente anche dopo la decorrenza del termine dilatorio previsto per l'esecuzione.
  • In caso di accoglimento dell'ottemperanza, il giudice amministrativo può ordinare all'Amministrazione di eseguire le statuizioni del giudicato entro un termine determinato, detraendo quanto eventualmente già corrisposto.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare fin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza della parte vittoriosa e dopo l'inutile decorso del termine assegnato all'Amministrazione, per compiere gli adempimenti sostitutivi necessari all'esecuzione del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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