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Ordinanza

Ordinanza n. 1248/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202201577

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata piena esecuzione del decreto ingiuntivo n. 889/2019 del Tribunale di Cosenza, oggetto del giudizio di ottemperanza

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L'impresa ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo del Tribunale di Cosenza, recante l'ingiunzione di pagamento di somme, interessi e accessori. Nel corso del giudizio, il TAR ha dichiarato l'obbligo dell'ente montano di dare piena ed esatta esecuzione al decreto e ha nominato un commissario ad acta, successivamente sostituito dal Prefetto di Cosenza. Il commissario ha chiesto una proroga dell'incarico, rappresentando che la parte ricorrente era disponibile a valutare una definizione transattiva del credito mediante cessione di beni immobili o mobili registrati appartenenti al patrimonio dell'ente in liquidazione, ma intendeva attendere la conclusione degli ultimi tentativi di vendita e liquidazione.

La decisione

Il TAR ha accolto l'istanza del commissario ad acta e ha prorogato di sei mesi la durata dell'incarico, con decorrenza dalla comunicazione dell'ordinanza. La proroga è stata ritenuta giustificata dalla necessità di attendere la definizione dei tentativi di vendita e liquidazione dei beni dell'ente, anche in vista di una possibile soluzione transattiva del credito. L'ordinanza non modifica il contenuto del giudicato né definisce ulteriormente l'obbligo di pagamento, ma assicura la prosecuzione dell'attività commissariale finalizzata all'esecuzione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l'esecuzione del giudicato richiede ulteriori attività dell'amministrazione o del commissario ad acta e siano in corso concrete iniziative finalizzate alla soddisfazione del credito, il giudice dell'ottemperanza può prorogare l'incarico commissariale per il tempo ritenuto necessario.
  • La disponibilità del creditore a valutare una definizione transattiva mediante cessione di beni dell'amministrazione debitrice, unitamente alla pendenza di tentativi di vendita o liquidazione di tali beni, può costituire una ragione idonea a giustificare la proroga dell'incarico del commissario ad acta, senza comportare una modifica del contenuto del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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