Sentenza n. 6231/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Prima) n. 2462/2026, resa tra le parti,
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania che aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro i verbali elettorali e la proclamazione degli eletti, nonché gli atti relativi all'errata indicazione del cognome della candidata sui manifesti elettorali
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni elettorali e controinteressata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava le elezioni regionali del 2025 nella circoscrizione di Napoli. La candidata aveva impugnato i verbali e la proclamazione degli eletti, chiedendo la rettifica dei risultati e l'attribuzione di circa 300 preferenze asseritamente annullate a causa dell'indicazione del cognome "Masolo" anziché "Mascolo" sui manifesti elettorali. In appello ha dedotto, anzitutto, l'erroneità della qualificazione come collaborativa e legittima della condotta amministrativa relativa all'accesso agli atti, contestando che il Comune avesse prospettato un costo di circa 25.000 euro per la riproduzione integrale dei documenti e lamentando il mancato accoglimento dell'istanza istruttoria di esibizione. Ha inoltre censurato la declaratoria di inammissibilità del ricorso elettorale per genericità e mancato superamento della prova di resistenza, sostenendo che l'errore nel cognome avrebbe determinato sia l'annullamento di circa 300 voti sia il disorientamento degli elettori, con conseguente riduzione delle preferenze ricevute. La ricorrente non aveva tuttavia indicato le specifiche sezioni interessate, il numero esatto dei voti contestati né elementi concreti idonei a dimostrare quante preferenze ulteriori le sarebbero spettate. Aveva formulato una domanda finale, diretta all'attribuzione delle preferenze necessarie per l'elezione o per un migliore posizionamento nella graduatoria, e non una domanda meramente strumentale di rinnovazione delle operazioni elettorali.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Quanto all'accesso, ha ritenuto legittimo il comportamento delle amministrazioni: l'accesso deve essere esercitato nei confronti dell'amministrazione che detiene materialmente i documenti; la Prefettura e gli organi elettorali non disponevano dei verbali di sezione, custoditi presso i Comuni e il Tribunale competente. Il Comune aveva messo a disposizione la documentazione per la visione in più date e aveva chiesto di individuare le pagine da riprodurre, avvertendo che la riproduzione integrale avrebbe comportato un costo di circa 25.000 euro. La candidata non si era presentata agli appuntamenti né aveva circoscritto la documentazione richiesta; pertanto non poteva imputare alle amministrazioni la mancata conoscenza degli atti o l'asserita natura ostativa del costo. Quanto al motivo elettorale, il Collegio ha confermato l'inammissibilità per genericità. Poiché la domanda mirava all'attribuzione di specifiche preferenze e alla conseguente elezione o al miglioramento del posizionamento, la ricorrente doveva indicare le sezioni interessate, quantificare con precisione i voti contestati e fornire elementi idonei a dimostrare il nesso tra l'errore nel cognome e la diminuzione delle preferenze. L'indicazione di "oltre 300 voti" era priva di un criterio verificabile; inoltre, il divario di 759 preferenze rispetto alla candidata eletta rendeva comunque inidoneo il recupero dei circa 300 voti a colmare la differenza. Anche l'allegazione del generico disorientamento degli elettori non dimostrava quante preferenze ulteriori dovessero essere attribuite. La tesi del vizio strutturale avrebbe potuto sostenere una domanda di annullamento e rinnovazione della tornata elettorale, ma non la domanda concretamente proposta, volta all'attribuzione di un numero determinato di preferenze. Le spese del grado sono state compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 22, comma 1, lett. d), l. 241/1990
Il documento amministrativo è tale, per quanto di interesse in questa sede, se ed in quanto detenuto da una pubblica amministrazione.
Il diritto di accesso riguarda i documenti detenuti da una pubblica amministrazione e deve essere esercitato nei confronti dell'amministrazione che ne ha la disponibilità materiale.
art. 22, comma 6, l. 241/1990
Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere.
La titolarità dell'obbligo di accesso è collegata alla detenzione dei documenti richiesti.
artt. 63 e 129 c.p.a.
Le disposizioni erano richiamate per l'istanza istruttoria di esibizione della documentazione elettorale, ritenuta non necessaria in ragione dell'infondatezza delle censure sull'accesso e della genericità del ricorso elettorale.
Massime di principio
- Il diritto di accesso deve essere esercitato nei confronti dell'amministrazione che detiene materialmente i documenti; l'amministrazione priva della disponibilità degli atti non è tenuta a esibirli, ma deve indicare, per quanto possibile, l'ente presso cui essi sono custoditi.
- L'amministrazione adempie all'obbligo di collaborazione nell'accesso quando mette concretamente a disposizione i documenti per la visione e la riproduzione e consente all'istante di circoscrivere le copie richieste, evitando costi sproporzionati derivanti dalla riproduzione integrale; l'istante che non si presenti o non specifichi la documentazione di interesse non può imputare all'amministrazione la mancata acquisizione degli atti.
- Nel giudizio elettorale, l'onere di specificità delle allegazioni e della prova varia in relazione al petitum: chi chiede l'attribuzione di specifiche preferenze necessarie per l'elezione o per un migliore posizionamento deve indicare le sezioni interessate, quantificare i voti contestati e fornire elementi idonei a dimostrare il numero delle preferenze da attribuire.
- La generica deduzione di un errore nella predisposizione dei manifesti elettorali e del conseguente disorientamento degli elettori non è sufficiente a ottenere l'attribuzione di preferenze aggiuntive, se non sono dimostrati il nesso causale e l'esatto numero dei voti asseritamente non conseguiti.
- La prova di resistenza e la specificità del ricorso devono essere valutate in rapporto alla domanda concretamente proposta: un vizio potenzialmente idoneo a sostenere la rinnovazione delle operazioni elettorali non consente, di per sé, l'attribuzione individuale di un numero determinato di preferenze.
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