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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1756/2022 del 17/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'applicazione di circostanze aggravanti. Si contestava la mancanza della contestazione "in fatto" della circostanza aggravante prevista dall'art. 576 c.1 (riferita nella decisione anche come 5-bis), sostenendo l'assenza del rapporto di contestualità o causalità tra il fatto e l'adempimento delle funzioni della persona offesa. Si contestava inoltre che l'uso della gamba del tavolino divelta non potesse essere qualificato come "mezzo insidioso" ai sensi dell'art. 577 c.1 n.2, né come arma impropria ai sensi dell'art. 585 c.2 n.2.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per omessa confrontatione della motivazione della Corte di appello, ritenendo che quest'ultima avesse adeguatamente contestato "in fatto" la circostanza aggravante relativa alla qualità e al rapporto di causalità/contestualità rispetto all'adempimento delle funzioni della vittima (l'assistente di Polizia penitenziaria che aveva riferito l'avvio di un procedimento disciplinare). La Suprema Corte ha inoltre confermato la valutazione di merito secondo cui l'utilizzo della gamba del tavolino poteva costituire "mezzo insidioso" (per la capacità di sorprendere e ostacolare la difesa della vittima) e, in concreto, arma impropria. Per legge è stata disposta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 576 cod. pen.

    La circostanza aggravante richiede non solo la qualità del soggetto passivo (es. pubblico ufficiale/assistente) ma anche il rapporto di contestualità o causalità del fatto con l'adempimento delle funzioni; la "contestazione in fatto" è valida se il capo d'imputazione riporta chiaramente gli elementi fattuali che consentono all'imputato di difendersi.

  • art. 577 c.1 n.2 cod. pen.

    La circostanza dell'uso di un "mezzo insidioso" comprende strumenti che, per natura o per modo di utilizzo, sorprendono la vittima e rendono più difficile la difesa; la gamba del tavolino, usata improvvisamente e con modalità sorprendenti, può rientrare in tale fattispecie.

  • art. 585 comma secondo n.2 cod. pen.

    La circostanza aggravante per uso di armi comprende anche armi improprie: qualsiasi oggetto di uso comune può essere qualificato arma impropria se, nel concreto, è stato effettivamente utilizzato per offendere e idoneo alla lesione.

  • art. 63 co. 4 cod. pen.

    Previsione sulla determinazione della pena per continuazione; la Corte di appello ha applicato la disciplina degli aumenti per la continuazione nella rideterminazione della pena.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che prevede la condanna alle spese processuali e altre conseguenze in caso di declaratoria di inammissibilità; applicata per irrogare la sanzione pecuniaria alla cassa delle ammende.

  • Sezioni Unite, sentenza n. 24906 del 18/04/2019 (Sorge)

    Sentenza n. 24906 del 18/04/2019

    Chiarimento sul significato di "contestazione in fatto": non è necessaria la ripetizione formale della norma ma una descrizione sufficientemente chiara e precisa degli elementi fattuali che costituiscono la circostanza aggravante, specialmente quando la fattispecie contiene componenti valutative oltre agli elementi materiali.

Massime di principio

  • La "contestazione in fatto" è sufficiente quando il capo di imputazione descrive con chiarezza gli elementi fattuali che collegano il comportamento dell'imputato alla circostanza aggravante; non serve la mera enunciazione normativa.
  • Per le aggravanti che richiedono un rapporto con le funzioni della vittima (es. offesa a pubblico ufficiale nell'adempimento del servizio), è decisivo che l'atto offensivo appaia strumentale o collegato temporalmente/causalmente all'esercizio di tali funzioni; la descrizione fattuale del nesso nel capo d'imputazione può essere considerata adeguata.
  • Un oggetto di uso comune può essere qualificato arma impropria se, nel concreto, è stato utilizzato in modo offensivo con efficacia lesiva; la valutazione è fattuale e rimessa al giudice di merito.
  • La nozione di "mezzo insidioso" si estende a strumenti o modalità d'uso che sorprendono la vittima e rendono difficoltosa la difesa, non solo a mezzi 'fraudolenti': il criterio è la potenzialità di sorpresa e di impedimento della reazione.
  • In cassazione il mancato confronto diretto e motivato con le argomentazioni della decisione impugnata può rendere il ricorso inammissibile: è necessario criticare in modo specifico la logica e le argomentazioni del giudice di merito per ottenere esame di merito da parte della Corte di Cassazione.

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