Sentenza del 19/01/2015 n. 115 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Tarsu/Tia - Determinazione della tassa - Tassazione effettuata sulla base della denuncia presentata all'inizio dell'occupazione o detenzione degli immobili - Legittimità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la tassazione dei locali e delle aree occupati o detenuti, sostenendo, in particolare, che la base imponibile non dovesse essere determinata secondo la denuncia originaria oppure che alcune parti fossero inidonee a produrre rifiuti. Ai sensi dell'art. 70 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, la denuncia iniziale deve indicare i locali e le aree detenuti, la loro superficie, la destinazione e l'eventuale inidoneità a produrre rifiuti, che deve essere adeguatamente documentata.
La decisione
La tassazione effettuata sulla base della denuncia presentata all'inizio dell'occupazione o detenzione degli immobili è stata ritenuta legittima. In assenza di una successiva denuncia di variazione, la denuncia originaria costituisce la base per la tassazione sia per l'anno di presentazione sia per gli anni successivi. L'eventuale esclusione di superfici o parti di locali non produttive di rifiuti richiede una specifica indicazione nella denuncia e un'adeguata documentazione.
Norme richiamate
Art. 70 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
La denuncia deve essere presentata all'inizio dell'occupazione o detenzione di locali ed aree e deve indicare i dati identificativi, la superficie, la destinazione e l'eventuale inidoneità a produrre rifiuti.
La denuncia iniziale costituisce il riferimento per la determinazione della tassa. In mancanza di una successiva denuncia di variazione, i dati dichiarati continuano a valere anche per gli anni successivi. L'inidoneità alla produzione di rifiuti deve essere specificamente dichiarata e adeguatamente documentata.
Massime di principio
- Per i tributi sui rifiuti, la dichiarazione presentata all'inizio dell'occupazione o detenzione degli immobili produce effetti anche per gli anni successivi, finché non venga presentata una denuncia di variazione.
- Il contribuente che intenda ottenere l'esclusione o la riduzione della tassazione su determinate superfici deve indicarle tempestivamente nella denuncia e dimostrarne concretamente l'inidoneità a produrre rifiuti.
- La semplice affermazione che una parte dei locali non sia utilizzata o non produca rifiuti, se non supportata da una dichiarazione formale e da adeguata documentazione, normalmente non è sufficiente a modificare la base imponibile.
- Le variazioni della superficie, della destinazione o delle condizioni di utilizzo dei locali devono essere comunicate al Comune mediante una specifica denuncia di variazione; in caso contrario, l'ente può legittimamente continuare a utilizzare i dati della dichiarazione originaria.
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