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Sentenza

Sentenza n. 1892/2026 - Catanzaro, Sezione 1

Giustizia amministrativa202501080

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inadempimento del Ministero all’esecuzione della sentenza del Tribunale di Vibo Valentia, Sezione Lavoro, n. 166/2023, passata in giudicato, che lo aveva condannato al risarcimento del danno per la reiterata stipula di contratti a tempo determinato per l’insegnamento della religione cattolica.

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto l’actio iudicati contro il Ministero dell’Istruzione e del Merito, chiedendo l’esecuzione della sentenza n. 166/2023 del Tribunale di Vibo Valentia, Sezione Lavoro, passata in giudicato e relativa al risarcimento del danno da reiterazione di contratti a termine. Ha dedotto il perdurante inadempimento dell’amministrazione, dopo il decorso del termine di moratoria di 120 giorni dalla notificazione della sentenza, e ha chiesto la nomina di un commissario ad acta nonché una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando il decorso del termine di moratoria di 120 giorni e l’inadempimento persistente del Ministero. Ha ordinato all’amministrazione di eseguire la sentenza entro 60 giorni dalla notificazione della decisione. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato sin d’ora un commissario ad acta, da individuarsi con le modalità indicate in sentenza, cui spetterà provvedere entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Ha inoltre imposto al Ministero una penalità di mora di 100 euro per ogni mese o frazione di mese, dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento sino all’adempimento spontaneo o, in mancanza, all’insediamento del commissario, ferma la possibilità per l’amministrazione di adempiere anche dopo tale insediamento e prima che il commissario abbia provveduto. Le spese dell’eventuale attività commissariale sono a carico dell’amministrazione; le spese del giudizio sono state liquidate in 1.286 euro, oltre accessori di legge, con distrazione al difensore.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    è decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notifica della sentenza e, stante il perdurante inadempimento della p.a., il gravame è fondato ex art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a.

    L’azione di ottemperanza è fondata quando, decorso il termine di moratoria di 120 giorni dalla notificazione della sentenza, l’amministrazione permane inadempiente.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    non sussistendo iniquità o altre cause ostative, può essere riconosciuta e determinata nella misura di euro 100,00 la somma che l’amministrazione dovrà corrispondere in favore della parte ricorrente a titolo di penalità di mora, per ogni mese, o frazione di mese, e ciò in aggiunta, stante il carattere sanzionatorio dell’istituto, agli interessi legali dovuti ex lege o disposti nella medesima condanna

    La penalità di mora può essere riconosciuta, in assenza di iniquità o altre cause ostative, per ogni mese o frazione di mese di ritardo e si aggiunge agli interessi legali dovuti, in ragione della sua funzione sanzionatoria.

  • art. 5-sexies, ottavo comma, l. 89/2001

    la disposizione di cui all’art. 5-sexies, ottavo comma, della legge n. 89/2001, come introdotta dall’art. 1, comma 777, della legge n. 208/2015, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti decisori emessi ai sensi della legge n. 89/2001, può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro

    La regola sulle spese dell’attività commissariale prevista per l’ottemperanza ai decreti decisori emessi ai sensi della legge n. 89/2001 può essere applicata per analogia anche all’esecuzione di altre condanne pecuniarie; le spese commissariali restano a carico dell’amministrazione inadempiente.

Massime di principio

  • Decorso il termine di moratoria di 120 giorni dalla notificazione della sentenza e persistendo l’inadempimento dell’amministrazione, sussistono i presupposti per l’azione di ottemperanza.
  • In assenza di iniquità o di altre cause ostative, il giudice dell’ottemperanza può disporre una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinandola per ogni mese o frazione di mese di ritardo; la penalità ha carattere sanzionatorio e si aggiunge agli interessi legali dovuti.
  • Le spese dell’attività del commissario ad acta per dare esecuzione a una condanna pecuniaria possono essere poste a carico dell’amministrazione inadempiente; la disciplina dettata per i giudizi di ottemperanza relativi ai decreti decisori emessi ai sensi della legge n. 89/2001 è applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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