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Ordinanza

Ordinanza n. 538/2026 - Napoli, Sezione 3

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, a) del provvedimento a firma del responsabile SUAP del Comune di Ischia del 4 novembre 2025, notificato a mezzo pec in pari data, nella parte in cui dispone la “inibizione dell'attività di locazione breve di cui alle comunicazioni prot. n. 32123/24 e n. 15840/24”; b) - di tutti gli altri atti preordinati, connessi e consequenziali, comunque lesivi della posizione soggettiva del ricorrente.

Giustizia amministrativa202600602

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di inibizione dell’attività di locazione breve esercitata sulla base di comunicazioni presentate al SUAP

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del responsabile SUAP del Comune di Ischia che disponeva l’inibizione dell’attività di locazione breve riferita a due comunicazioni precedentemente presentate, chiedendone l’annullamento e la sospensione cautelare dell’efficacia. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificati i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso.

La decisione

Il TAR, ritenuta la propria giurisdizione e competenza, non ha concesso né negato espressamente la sospensione dell’atto, ritenendo che le esigenze cautelari potessero essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita definizione del giudizio nel merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. Ha quindi fissato l’udienza pubblica per la trattazione del merito al 6 maggio 2026 e ha rimesso al definitivo ogni statuizione sulle spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    le esigenze cautelari rappresentate dal ricorrente siano adeguatamente tutelabili mediante la sollecita definizione del giudizio nel merito

    Il giudice può evitare di definire con una misura cautelare provvisoria la controversia quando le esigenze cautelari risultano adeguatamente tutelabili fissando sollecitamente la trattazione del merito.

Massime di principio

  • Ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., la domanda cautelare può essere definita mediante la fissazione sollecita dell’udienza di merito quando tale soluzione assicura un’adeguata tutela delle esigenze cautelari senza necessità di sospendere immediatamente l’atto impugnato.

Come è indicizzato

MaterieIndustria, artigianato e attività produttiveSCIA e liberalizzazioni
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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