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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17119/2024 del 24/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile l'appello contro la sentenza del Tribunale di Teramo che aveva condannato l'imputato per il reato di cui all'art. 187 cod. strada (fatto del 23.3.2018). Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che l'atto di appello indicava specificamente ragioni di diritto e fatti a sostegno e chiedeva l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. (fatto di lieve entità). La Corte ha ritenuto l'atto di appello generico: in tema di responsabilità si era limitato a sostenere che l'imputato "non ha commesso alcun reato"; in tema di sanzione era chiesta una pena "in un alveo più congruo", senza censure specifiche di fatto o di diritto idonee a sostenere la riforma.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per genericità dell'atto di impugnazione e per mancata aggiunta di elementi nuovi rispetto all'appello. Ha ritenuto che l'inammissibilità dell'impugnazione impedisce di rilevare, in questa sede, cause di non punibilità (come la prescrizione sopravvenuta). Visto che non è stata riscontrata assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 187 cod. strada

    Forma il titolo di reato per cui l'imputato era stato condannato in primo grado; è la contestazione sostanziale alla base dell'impugnazione e della successiva dichiarazione di inammissibilità dell'appello.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Invocato dal ricorrente come possibile applicazione del fatto di lieve entità; la Corte ha ritenuto che la mera allegazione generica non fosse sufficiente a fondare l'applicazione di tale norma senza specifiche censure di fatto e di diritto.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Richiamato per precisare che, ove l'impugnazione sia inammissibile e non si instauri un valido rapporto processuale di impugnazione, non è possibile rilevare d'ufficio o dichiarare cause di non punibilità (per es. prescrizione) in sede di cassazione.

  • Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266 - 01

    Giurisprudenza di riferimento che conferma il principio secondo cui l'inammissibilità dell'impugnazione preclude l'esame e la declaratoria di cause di non punibilità in sede di cassazione.

  • Corte cost. sent. n. 186/2000

    Citata per giustificare l'applicazione di una sanzione pecuniaria al ricorrente qualora non sia ravvisabile assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Un atto di appello deve contenere censure specifiche di fatto e/o di diritto: affermazioni generiche come "non ho commesso reato" o richieste vaghe di riduzione della pena sono di norma insufficienti e possono determinare l'inammissibilità.
  • Se l'appello è dichiarato inammissibile per genericità, la cassazione non può essere utilizzata per sollevare cause di non punibilità sopravvenute (es. prescrizione), perché manca un valido rapporto processuale di impugnazione.
  • Quando si invoca l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. (fatto di lieve entità) occorre motivare specificamente e dimostrare i presupposti di fatto ritenuti idonei a integrare la lieve entità; la mera allegazione generica non basta.
  • Il difensore deve in sede di appello articolare chiaramente i mezzi di impugnazione (errori di diritto, fatti nuovi o valutazioni probatorie contestate) per evitare l'inammissibilità e le relative conseguenze, tra cui spese e sanzioni pecuniarie.
  • La mancata instaurazione di un valido rapporto di impugnazione espone il ricorrente al rischio di non vedere esaminati profili processuali e sostanziali rilevanti e di dover sostenere oneri economici (spese processuali e ammende).

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