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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18428/2024 del 05/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da distinti avvisi di accertamento emessi per IRAP, IVA e altre imposte relativamente agli anni 2009 e 2010, fondati su un PVC della Guardia di Finanza. Secondo l'Ufficio, il contribuente e altri soggetti avrebbero costituito una società di fatto che commercializzava telefoni cellulari in Italia in regime di IVA intracomunitaria, mediante l'interposizione fittizia di una società con sede in Romania, ritenuta emittente di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti. La CTP aveva rigettato i ricorsi; la CTR aveva invece accolto gli appelli del contribuente, ritenendo non provata l'esistenza della società di fatto e l'evasione, richiamando anche l'esito assolutorio di un procedimento penale e affermando la violazione del contraddittorio preventivo. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) nullità dell'intero giudizio per omessa integrazione del contraddittorio, per la necessaria partecipazione di tutti i soci della società di fatto; 2) violazione delle norme sul contraddittorio preventivo e sulla motivazione degli avvisi; 3) erroneo richiamo del giudicato penale; 4) nullità della sentenza per motivazione apparente; 5) violazione delle presunzioni semplici per mancata valutazione unitaria degli indizi dell'Ufficio.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbiti gli altri. Ha ritenuto che, poiché la lite investiva la configurabilità di una società di fatto, il processo tributario avrebbe dovuto svolgersi con la partecipazione necessaria di tutti i presunti soci e della società stessa. L'omessa integrazione del contraddittorio ha determinato la nullità assoluta dei giudizi di merito. Per effetto dell'accoglimento, la Corte ha cassato sia la sentenza impugnata sia quella di primo grado e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, in diversa composizione, affinché disponga l'integrazione del contraddittorio, riesamini l'impugnazione originaria e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • artt. 101, 102 e 107 c.p.c.

    Richiamati a sostegno della dedotta violazione del contraddittorio; la Corte valorizza invece il principio del litisconsorzio necessario nei casi in cui la decisione debba essere resa nei confronti di tutti i soggetti interessati.

  • art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992

    Norma applicata per affermare la necessità dell'integrazione del contraddittorio nel processo tributario quando la controversia coinvolga soggetti litisconsorti necessari.

  • art. 52, comma 6, d.P.R. n. 633 del 1972

    Censurato nel secondo motivo per la pretesa erronea affermazione della violazione del contraddittorio preventivo.

  • art. 56 d.P.R. n. 633 del 1972

    Censurato nel secondo motivo in relazione al contraddittorio preventivo.

  • art. 33, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973

    Censurato nel secondo motivo in relazione al contraddittorio preventivo.

  • art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato nel secondo motivo con riferimento alla motivazione/legittimità dell'avviso.

  • art. 654 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo per contestare l'efficacia vincolante della sentenza penale nel giudizio tributario.

  • art. 20 d.lgs. n. 74 del 2000

    Richiamato nel terzo motivo in tema di rapporti tra giudizio penale e tributario.

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    Richiamati nel terzo e quinto motivo in tema di prova presuntiva e valutazione degli indizi.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    Richiamato nel quarto motivo per dedurre motivazione apparente della sentenza.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato nel quarto motivo in tema di requisiti della sentenza tributaria.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato nel quarto motivo in tema di motivazione della decisione tributaria.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la controversia sulla configurabilità di una società di fatto impone la partecipazione necessaria di tutti i soggetti che ne sarebbero soci, poiché la decisione incide su un rapporto giuridico inscindibilmente comune a una pluralità di parti.
  • Quando manca un litisconsorte necessario, il giudizio è affetto da nullità assoluta, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
  • L'omessa integrazione del contraddittorio comporta la cassazione sia della sentenza impugnata sia di quella di primo grado, con rinvio al giudice di merito affinché proceda alla rinnovazione del giudizio nei confronti di tutti i necessari partecipanti.
  • Le questioni relative al contraddittorio necessario assorbono le ulteriori censure di merito, che restano non esaminate una volta rilevata la nullità del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessario

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