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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-60/20

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 15 luglio 2021. — «Latvijas dzelzceļš» VAS contro Valsts dzelzceļa administrācija. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administratīvā apgabaltiesa. — Rinvio pregiudiziale – Trasporti ferroviari – Direttiva 2012/34/UE – Spazio ferroviario europeo unico – Articolo 13, paragrafi 2 e 6 – Accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari – Regolamento (UE) 2017/2177 – Riconversione degli impianti – Funzioni dell’organismo di regolamentazione. — Causa C-60/20

Giurisprudenza europea62020CJ0060

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che, nel regime della direttiva 2012/34, il soggetto obbligato a garantire l’accesso non discriminatorio agli impianti di servizio è l’operatore, non il mero proprietario. Ha inoltre escluso che la disciplina sul reimpiego degli impianti di servizio inutilizzati si applichi a un deposito effettivamente usato dall’impresa che lo gestisce per le proprie necessità. Di conseguenza, il diritto dell’Unione in esame non impedisce, in astratto, la risoluzione della locazione da parte del proprietario per uso proprio, ma tale ipotesi resta fuori dall’ambito dell’articolo 13, paragrafo 6.

Accesso agli impianti di servizio ferroviari e limiti dell’articolo 13 della direttiva 2012/34 quando il proprietario non coincide con l’operatore dell’impianto e intende risolvere la locazione per uso proprio.

La questione giuridica

Se l’articolo 13, paragrafi 2 e 6, della direttiva 2012/34 consenta di imporre al proprietario di un impianto di servizio, che non ne è l’operatore, l’obbligo di garantire l’accesso non discriminatorio alle imprese ferroviarie; se la medesima disposizione permetta al proprietario di un edificio che ospita un impianto di servizio di risolvere il contratto di locazione e riconvertire l’impianto per uso proprio; e se l’organismo di regolamentazione debba limitarsi a verificare l’effettiva decisione di riconversione.

Principio di diritto

La Corte ha affermato che l’obbligo di garantire l’accesso non discriminatorio agli impianti di servizio di cui all’allegato II, punto 2, della direttiva 2012/34 grava sugli operatori dell’impianto e non può essere imposto al proprietario che non riveste tale qualità. Ha inoltre stabilito che l’articolo 13, paragrafo 6, non si applica a un impianto di servizio effettivamente utilizzato, anche se l’uso è riservato all’operatore stesso, sicché tale norma non disciplina la risoluzione della locazione da parte del proprietario per riutilizzo ad uso proprio.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2012/34/UE
  • Articolo 3, punti 11 e 12, direttiva 2012/34/UE
  • Articolo 13, paragrafi 2, 6 e 9, direttiva 2012/34/UE
  • Articolo 27, direttiva 2012/34/UE
  • Allegato II, punto 2, direttiva 2012/34/UE
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2177
  • Articolo 15, paragrafi 5 e 6, regolamento di esecuzione (UE) 2017/2177
  • Articolo 17, regolamento di esecuzione (UE) 2017/2177

Accesso agli impianti di servizio ferroviari e riconversione del deposito di Ventspils

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dell’Administratīvā apgabaltiesa (Corte amministrativa regionale, Lettonia) in una controversia tra la società ferroviaria Latvijas dzelzceļš VAS e l’amministrazione ferroviaria lettone, con intervento di Baltijas Ekspresis AS. Al centro vi è il deposito di locomotive di Ventspils, qualificato come impianto di servizio, e la legittimità dell’ordine dell’autorità nazionale di garantire l’accesso all’impianto a favore dell’impresa ferroviaria locataria.

Fatti e procedimento principale

Dal 2002 Latvijas dzelzceļš dava in locazione il deposito di Ventspils a Baltijas Ekspresis. Nel 2016 il contratto fu rinnovato sino al 30 aprile 2028; nel 2017 la locatrice comunicò la risoluzione unilaterale del contratto per riutilizzare l’edificio come spazio per immagazzinare il proprio materiale rotabile destinato alla manutenzione dell’infrastruttura ferroviaria. Baltijas Ekspresis propose reclamo all’amministrazione ferroviaria, sostenendo che la risoluzione violasse il principio di non discriminazione e ostacolasse l’accesso al servizio. L’amministrazione ordinò a Latvijas dzelzceļš di garantire l’accesso al deposito e ai servizi ivi prestati.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 13, paragrafi 2 e 6, della direttiva 2012/34/UE, relativo all’accesso non discriminatorio agli impianti di servizio e alla disciplina degli impianti inutilizzati da almeno due anni;
  • l’articolo 3, punti 11 e 12, della direttiva 2012/34, che definisce rispettivamente "impianto di servizio" e "operatore dell’impianto di servizio";
  • l’articolo 27 della direttiva 2012/34, sul prospetto informativo della rete;
  • l’allegato II, punto 2, della direttiva 2012/34, che elenca gli impianti di servizio interessati;
  • il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2177, richiamato dal giudice del rinvio ma poi ritenuto non applicabile ratione temporis alla controversia.

Ricevibilità e applicabilità del regolamento di esecuzione 2017/2177

La Corte respinge le obiezioni di ricevibilità, osservando che le contestazioni sulla qualificazione del deposito come impianto di servizio investono il merito dell’interpretazione e non rendono inammissibile il rinvio. Tuttavia, precisa che il regolamento di esecuzione 2017/2177 non si applica alla controversia principale, poiché la decisione amministrativa impugnata è stata adottata il 5 dicembre 2017, mentre il regolamento si applica soltanto dal 1° giugno 2019.

Prima questione: soggetto tenuto a garantire l’accesso

La Corte interpreta l’articolo 13, paragrafo 2, nel senso che l’obbligo di accesso non discriminatorio incombe agli "operatori degli impianti di servizio", definiti come le entità responsabili della gestione dell’impianto o della prestazione dei servizi. La qualità di operatore dipende dunque dall’attività svolta, non dalla proprietà dell’infrastruttura. Ne deriva che il mero proprietario che non sia anche operatore non può essere destinatario dell’obbligo di garantire l’accesso non discriminatorio. Il paragrafo 6 dello stesso articolo non amplia tale obbligo, limitandosi a imporre al proprietario, in caso di inutilizzo biennale e di interesse manifestato da imprese ferroviarie, l’onere di rendere pubblico che la gestione dell’impianto è disponibile in locazione o leasing.

Seconda questione: applicabilità dell’articolo 13, paragrafo 6, alla risoluzione della locazione

La Corte chiarisce che la nozione di "impianto di servizio" si fonda su un criterio oggettivo, ossia la capacità tecnica dell’infrastruttura di fornire i servizi elencati nell’allegato II, punto 2, indipendentemente dal titolo giuridico di gestione e dall’identità dei beneficiari. Il fatto che il deposito sia utilizzato solo dall’impresa che lo gestisce non esclude la sua qualificazione come impianto di servizio. Nel caso concreto, il deposito di Ventspils era stato adattato per attività di manutenzione e riparazione delle locomotive ed era stato utilizzato continuativamente dal 2002 per le esigenze di Baltijas Ekspresis; pertanto non poteva dirsi "non utilizzato" ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 6.

La Corte osserva inoltre che la finalità di tale disposizione è evitare che un impianto di servizio resti inattivo per lungo tempo pur essendo capace di soddisfare esigenze dimostrate. Questa ratio non ricorre quando l’impianto è effettivamente utilizzato dall’operatore stesso. Di conseguenza, l’articolo 13, paragrafo 6, non disciplina la situazione in cui il proprietario intende sciogliere la locazione per riappropriarsi dell’edificio e riconvertirlo a uso proprio.

Terza questione

Poiché la risposta alla seconda questione esclude l’applicabilità dell’articolo 13, paragrafo 6, alla fattispecie concreta, la Corte dichiara che non occorre rispondere alla terza questione relativa al controllo che l’organismo di regolamentazione dovrebbe esercitare sull’effettiva decisione di riconversione.

Dispositivo

La Corte dichiara che:

  • l’articolo 13, paragrafi 2 e 6, della direttiva 2012/34 deve essere interpretato nel senso che l’obbligo di accesso non discriminatorio agli impianti di servizio non può essere imposto ai proprietari che non ne sono operatori;
  • l’articolo 13, paragrafo 6, non si applica alla situazione in cui il proprietario di un edificio che ospita un impianto di servizio utilizzato intende risolvere il contratto di locazione per riassegnare l’immobile ad uso proprio.

Impatto pratico

Per gli operatori del settore ferroviario, la sentenza distingue nettamente tra proprietà dell’infrastruttura e gestione dell’impianto di servizio: solo il gestore è vincolato dall’obbligo di accesso. Inoltre, la disciplina speciale sugli impianti inutilizzati non può essere invocata per impedire al proprietario di recuperare un immobile effettivamente utilizzato dall’operatore, quando la fattispecie non rientra nella nozione di inutilizzo biennale prevista dalla direttiva.

Come è indicizzato

Materietrasporti ferroviariaccesso agli impianti di servizioregolazione ferroviarialibera concorrenza nel settore ferroviariolocazione e riconversione di infrastrutture ferroviarie

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