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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14717/2024 del 10/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che ha respinto la richiesta di sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Ha dedotto violazione degli artt. 274 e 292 c.p.p. e vizi di motivazione, sostenendo che il Tribunale abbia formulato affermazioni apodittiche circa la possibilità che, anche ai domiciliari, avrebbe potuto riallacciare contatti con ambienti criminali; ha inoltre evidenziato la sua presunta minore caratura criminale (incensurato, non coinvolgimento in associazione a delinquere) e il fatto che l'alloggio proposto si trovi a Ostia, distante dalla Sicilia, elementi che a suo avviso avrebbero reso proporzionata la misura attenuata.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata contenesse argomentazioni idonee e non manifestamente illogiche: le intercettazioni (13/01/2020) indicavano modalità professionali di occultamento e gestione dell'hashish, l'uso di telefoni criptati, la disponibilità a corrompere personale di frontiera e la conservazione dello stupefacente "tre, quattro mesi in fondo al mare", elementi che denotano stabile inserimento nel traffico internazionale e contatti non rescissi con trafficanti esteri. Ciò giustifica il mantenimento della custodia in carcere per pericolo di reiterazione e di fuga; la temporaneità del contratto di comodato (7 mesi) e l'assenza di prova di ravvedimento rendono non decisivo lo spostamento ad Ostia. La Corte ha ricordato che in Cassazione non è possibile rivedere il merito fattuale e indiziario se non per manifesta illogicità della motivazione. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende; la sentenza dispone gli adempimenti di cancelleria ex art. 94, comma 1‑ter disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Indica la competenza del Tribunale per il riesame delle misure cautelari; qui utilizzato per spiegare l'iter del ricorso al Tribunale di Palermo.

  • art. 274 lett. b) e lett. c) cod. proc. pen.

    Lettere richiamate come fondamento delle esigenze cautelari: pericolo di reiterazione di reati della stessa specie e pericolo di fuga; la decisione ha ritenuto provate tali esigenze sulla base delle intercettazioni e degli elementi investigativi.

  • art. 292 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dalla difesa in termini di presunta violazione procedurale; la Corte ha ritenuto le doglianze inammissibili poiché non dimostravano manifesta illogicità o carenza motivazionale dell'atto impugnato.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che autorizza l'imposizione di un contributo alla Cassa delle Ammende per i ricorsi inammissibili; applicata per irrogare l'obbligo di versamento di euro 3.000,00.

  • art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Riguarda gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione; la sentenza dispone l'invio alla cancelleria per gli adempimenti previsti.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000

    Richiamata in relazione ai criteri per l'imposizione del contributo alla Cassa delle Ammende, come parametro per valutare la colpa nella proposizione del ricorso.

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone)

    Richiamata per affermare che il controllo in Cassazione sul giudizio cautelare è limitato all'accertamento dell'assenza di illogicità manifeste e della presenza di ragioni giuridicamente significative nella motivazione, non alla rinnovazione del giudizio sugli elementi di fatto.

Massime di principio

  • La sussistenza di gravi indizi quali intercettazioni che dimostrano modalità operative professionali, l'uso di strumenti per eludere controlli (telefoni criptati) e la disponibilità a corrompere personale di frontiera può giustificare la custodia cautelare per pericolo di reiterazione e di fuga, anche se l'indagato è incensurato.
  • La mera disponibilità di un alloggio in luogo distante dai luoghi di commissione del reato non è di per sé idonea a rendere proporzionata la misura degli arresti domiciliari, specialmente se la disponibilità è temporanea (es. comodato per pochi mesi).
  • Gli arresti domiciliari, anche se presidiati elettronicamente, possono ritenersi insufficienti quando sussistono contatti non rescissi con reti criminali o la concreta possibilità di mantenere comunicazioni e coordinare il traffico di stupefacenti.
  • In sede di legittimità (Cassazione) non è consentita la rivalutazione degli elementi di fatto e dello spessore degli indizi; il sindacato è limitato alla verifica della presenza di motivazione e dell'assenza di illogicità manifeste nell'atto impugnato.
  • Chi propone ricorso in Cassazione deve confrontarsi specificamente con le argomentazioni del provvedimento impugnato e dimostrare la manifestità dell'illogicità o la carenza motivazionale, altrimenti il ricorso può essere dichiarato inammissibile e comportare sanzioni pecuniarie (Cassa delle Ammende).
  • La qualificazione dei fatti (es. partecipazione ad associazione a delinquere) influisce sulla valutazione cautelare, ma l'assenza di tale qualificazione formale non esclude la custodia cautelare se i fatti materiali e le intercettazioni mostrano un comportamento criminale stabile e organizzato.

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