Cassazione Penale, Ordinanza n. 02672/2025 del 22/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La motivazione si fonda sulla manifesta infondatezza del motivo relativo all'art. 131-bis c.p., escluso per la presenza della causa ostativa dell'abitualità del comportamento, desunta dai precedenti penali dell'imputato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per furto e resistenza a pubblico ufficiale. Con l'unico motivo denunciava erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. con riferimento al reato di furto. Sosteneva, in sostanza, che la particolare tenuità del fatto dovesse essere riconosciuta. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché la decisione di merito aveva valorizzato la causa ostativa dell'abitualità del comportamento, desunta dagli innumerevoli precedenti penali dell'imputato per reati quali ricettazione, rapina e commercio di sostanze stupefacenti; le deduzioni difensive sono state giudicate inconsistenti perché non confrontate con le risultanze del casellario giudiziale presente nel fascicolo.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è riconoscibile quando ricorra la causa ostativa dell'abitualità del comportamento, valutabile anche alla luce dei precedenti penali dell'imputato.
Massime di principio
- Il riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. è escluso quando risulti l'abitualità del comportamento, specie se emergono numerosi precedenti penali per reati della stessa o di analoga indole.
- Nel giudizio di legittimità non è sufficiente una censura assertiva sul punto: il ricorso è manifestamente infondato se non si confronta con le concrete risultanze del casellario giudiziale richiamate dai giudici di merito.
- La valutazione sulla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto deve tener conto non solo della minima offensività del singolo episodio, ma anche degli indici normativi ostativi legati alla reiterazione criminale.
Come è indicizzato
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