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Sentenza

Sentenza n. 2154/2026 - Palermo, Sezione 2

Giustizia amministrativa202500623

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreti, avvisi e atti dell’USR Sicilia relativi alla ripartizione del contingente e alle operazioni di immissione in ruolo per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026, nella parte in cui avrebbero escluso gli idonei della graduatoria del concorso straordinario bandito con D.D. n. 510/2020

Esito

ESTINZIONE

La controversia

I ricorrenti, docenti risultati idonei nel concorso straordinario bandito con D.D. n. 510/2020, avevano impugnato gli atti dell’USR Sicilia concernenti la ripartizione del contingente, le procedure informatizzate di immissione in ruolo, gli scorrimenti delle graduatorie, gli accantonamenti e l’assegnazione delle sedi per l’anno scolastico 2024/2025, nonché, con motivi aggiunti, una nota ministeriale recante indicazioni operative per il reclutamento a tempo indeterminato e ulteriori atti relativi alle immissioni in ruolo per l’anno scolastico 2025/2026. Essi chiedevano l’annullamento degli atti nella parte lesiva e l’accertamento del diritto allo scorrimento della graduatoria. Il giudizio era stato riassunto dinanzi al TAR Sicilia - Palermo a seguito della declaratoria di incompetenza territoriale resa dal Consiglio di Stato. Successivamente, tutti i ricorrenti hanno personalmente rinunciato agli atti del giudizio mediante dichiarazioni sottoscritte e depositate ai sensi dell’art. 84 c.p.a. L’amministrazione e i controinteressati costituiti non si sono opposti alla rinuncia.

La decisione

Il Collegio ha preso atto della rinuncia agli atti del ricorso, ritenendo assorbita ogni questione preliminare in applicazione del principio dispositivo che informa il processo amministrativo. Ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a., ha dichiarato l’estinzione del giudizio, comprensivo del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, senza esaminare nel merito le censure relative all’esclusione degli idonei dalle procedure di immissione in ruolo né la domanda di accertamento del diritto allo scorrimento. Le spese sono state compensate tra le parti costituite, mentre nulla è stato disposto sulle spese per i controinteressati non costituiti.

Norme richiamate

  • art. 84 c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La rinuncia agli atti del giudizio è stata validamente esercitata mediante dichiarazioni personalmente sottoscritte dai ricorrenti e depositate in giudizio.

  • art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La rinuncia agli atti, non opposta dalle parti costituite, comporta la dichiarazione di estinzione del giudizio.

Massime di principio

  • La rinuncia agli atti del giudizio amministrativo, validamente manifestata e non opposta dalle parti costituite, determina l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a., senza necessità di esaminare nel merito le domande e le censure proposte.
  • In applicazione del principio dispositivo, la rinuncia agli atti consente al giudice amministrativo di assorbire le questioni preliminari e di definire il giudizio con una pronuncia di rito.
  • Quando il giudizio viene dichiarato estinto per rinuncia agli atti, la regolazione delle spese può essere effettuata mediante compensazione tra le parti costituite in ragione dell’andamento complessivo del processo e degli interessi coinvolti.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
SottomaterieGraduatorie e scorrimento
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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