Sentenza n. 1722/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.1080/2024 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l'attribuzione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2019/2020-2021/2022
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza sostenendo che il Ministero non avesse dato esecuzione alla sentenza civile passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il diritto alla Carta docenti per un valore complessivo di euro 1.500,00. Ha chiesto l'ordine di conformazione al giudicato, il pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Collegio ha rilevato d'ufficio la genericità della procura alle liti, conferita su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale e priva dell'indicazione del Tribunale adito e degli estremi della sentenza civile da eseguire. La procura si limitava a delegare il difensore a rappresentare e difendere la parte nel giudizio per il riconoscimento del diritto alla Carta docenti. La ricorrente non era presente, tramite il proprio difensore, alla camera di consiglio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di una procura speciale valida, senza esaminare nel merito l'inottemperanza del Ministero e le richieste di penalità di mora e nomina del commissario ad acta. Ha ritenuto che la procura speciale richiesta dall'art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a. debba indicare l'oggetto del ricorso, le parti, l'autorità giudiziaria adita e gli elementi utili a identificare la controversia. Quando la procura è apposta in calce o a margine del ricorso, la sua eventuale genericità può essere superata dal collegamento documentale unitario; tale effetto non si produce, invece, per una procura sottoscritta su supporto cartaceo e successivamente depositata in copia informatica insieme a un ricorso nativo digitale, se la procura non contiene autonomi elementi identificativi della controversia. Il TAR ha inoltre escluso che l'art. 8, comma 3, dell'Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021 consenta di prescindere dal contenuto specifico della procura o dimostri che essa sia stata rilasciata anteriormente o contestualmente alla redazione del ricorso. Richiamando l'Adunanza plenaria n. 11 del 2025, ha ritenuto non sanabile il vizio mediante rinnovazione della procura ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c., in combinato disposto con l'art. 39 c.p.a., poiché la procura speciale deve esistere al momento della proposizione del ricorso. È stata esclusa anche la rimessione in termini per errore scusabile ex art. 37 c.p.a., non essendo ravvisabile un'obiettiva incertezza normativa o un grave impedimento di fatto: la pronuncia dell'Adunanza plenaria aveva confermato uno degli orientamenti interpretativi già esistenti. La mancata presenza del difensore della ricorrente ha inoltre escluso l'obbligo di concedere il termine di cui all'art. 73, comma 3, c.p.a., poiché la mancata comparizione è stata considerata rinuncia implicita al contraddittorio sulla questione rilevata d'ufficio. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Individua la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oggetto del diritto riconosciuto dalla sentenza civile posta in esecuzione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Prevede la possibilità di chiedere una penalità di mora nell'ambito del giudizio di ottemperanza.
art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.
Impone che il difensore che sottoscrive il ricorso sia munito di una procura speciale, con elementi idonei a identificare l'oggetto e l'autorità della controversia.
art. 8, comma 3, Allegato 1, d.P.C.S. 28 luglio 2021
la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce: […] b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce
La regola tecnica consente di considerare la procura apposta in calce ai fini del collegamento telematico, ma non elimina l'esigenza che una procura redatta su foglio separato contenga elementi sufficienti a individuare la specifica controversia.
art. 22 c.p.a.
Richiamato per evidenziare la regola generale del patrocinio tecnico nel processo amministrativo.
art. 23 c.p.a.
Richiamato insieme all'art. 22 c.p.a. per sottolineare la necessità ordinaria della difesa tecnica.
art. 39, comma 1, c.p.a.
Consente il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile, tra cui l'art. 182, comma 2, ma non permette di sanare la mancanza originaria della procura speciale quando essa è requisito di ammissibilità.
art. 182, comma 2, c.p.c.
La possibilità di sanatoria o rinnovazione della procura non è applicabile al vizio esaminato, perché la procura speciale deve sussistere al momento della proposizione del ricorso.
art. 37 c.p.a.
La rimessione in termini richiede un'obiettiva incertezza normativa o un grave impedimento di fatto, non ravvisabili nel caso deciso.
art. 73, comma 3, c.p.a.
L'obbligo di sottoporre alle parti una questione rilevata d'ufficio opera quando la questione emerga dopo il passaggio in decisione; non è stato applicato in ragione dell'assenza del difensore della ricorrente alla camera di consiglio.
art. 124 disposizioni di attuazione c.p.c.
Richiamato quale base dell'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza civile posta in esecuzione.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, la procura speciale deve identificare in modo sufficientemente preciso l'oggetto della controversia, le parti e l'autorità giudiziaria adita; una procura separata dal ricorso e priva di tali elementi è inidonea e determina l'inammissibilità del ricorso.
- La procura redatta su supporto cartaceo separato e depositata in copia informatica insieme a un ricorso nativo digitale non diventa validamente speciale per il solo fatto del collegamento telematico o della congiunzione informatica dei documenti, se il suo testo non consente di individuare autonomamente la controversia.
- La possibilità di considerare la procura separata come apposta in calce all'atto ai sensi delle regole tecniche del processo amministrativo telematico non esonera dal requisito sostanziale della specificità della procura e non dimostra, da sola, che il conferimento sia anteriore o coevo alla redazione del ricorso.
- Il vizio consistente nella mancanza o genericità della procura speciale, quale requisito di ammissibilità del ricorso, non è sanabile mediante rinnovazione successiva ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c., richiamato dall'art. 39 c.p.a.; la procura deve sussistere al momento della proposizione del ricorso.
- L'errore scusabile non è concedibile per una procura generica quando la parte avrebbe potuto seguire, con ordinaria prudenza, un orientamento interpretativo già esistente e non ricorre un'obiettiva incertezza normativa o un grave impedimento di fatto.
- L'avviso previsto dall'art. 73, comma 3, c.p.a. sulla questione rilevata d'ufficio non è necessario quando il difensore della parte non compare alla camera di consiglio, poiché la mancata comparizione implica rinuncia al contraddittorio sulla questione.
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