Sentenza del 15/06/2015 n. 2647 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ACCERTAMENTO - Facoltà accertativa - Termini decadenziali spirati - Attività istruttoria - Emersione "notitia criminis" - Raddoppio termini accertamento - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente contestava la legittimità degli avvisi notificati il 20 novembre 2012, sostenendo che l'ente impositore avesse esercitato il potere accertativo oltre i termini decadenziali ordinari. L'ente aveva invocato il raddoppio dei termini sostenendo che, durante una successiva attività istruttoria, fosse emersa una possibile notitia criminis. La questione riguardava quindi se una notizia di reato emersa dopo la scadenza dei termini potesse validamente consentire il raddoppio dei termini per l'accertamento.
La decisione
La pretesa dell'ente impositore è stata ritenuta tardiva e il raddoppio dei termini è stato escluso. La mera emersione della notitia criminis nel corso di un'attività istruttoria successiva non può perfezionare il raddoppio quando i termini decadenziali per l'accertamento erano già scaduti. Gli avvisi notificati il 20 novembre 2012, relativi agli anni 2003, 2004 e 2005, risultano pertanto illegittimi per intervenuta decadenza dal potere accertativo.
Norme richiamate
Norme sul raddoppio dei termini per l'accertamento tributario
Il raddoppio dei termini non opera automaticamente né può essere utilizzato per sanare una decadenza già maturata. La circostanza penalmente rilevante deve emergere e assumere rilievo entro il periodo in cui il potere accertativo è ancora esercitabile.
Termini decadenziali per l'esercizio del potere di accertamento
La scadenza del termine impedisce all'ente impositore di notificare validamente l'avviso. Un'attività istruttoria successiva o la successiva emersione di una notitia criminis non riapre né proroga il termine ormai scaduto.
Massime di principio
- Il raddoppio dei termini non può essere invocato retroattivamente per rendere valido un accertamento già notificato oltre il termine ordinario di decadenza.
- La notitia criminis deve avere rilievo tempestivo rispetto alla scadenza del termine accertativo; non è sufficiente che emerga durante un'istruttoria svolta quando il termine è già spirato.
- In una situazione analoga occorre verificare anzitutto la data di scadenza del termine ordinario e confrontarla con la data di notifica dell'avviso.
- L'amministrazione deve dimostrare concretamente i presupposti del raddoppio; il richiamo generico a possibili violazioni penali o a un'attività istruttoria non è sufficiente.
- La disciplina del raddoppio dei termini non costituisce una deroga illimitata ai termini di decadenza e non può trasformarsi in uno strumento per eludere la certezza dei termini entro cui l'accertamento deve essere effettuato.
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