Tribunale, Ordinanza T-50/22
Order of the General Court (Fourth Chamber) of 17 January 2023. — AL v Council of the European Union and European Commission. — Civil service – Officials – Remuneration – Family allowances – Dependent child allowance – Article 2 of Annex VII to the Staff Regulations – Conditions for grant – Withdrawal of entitlement to the allowance – Recovery of undue payments – Article 91a of the Staff Regulations – Delegation to the PMO by the Commission – Action brought against the delegating institution – Inadmissibility. — Case T-50/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale dichiara inammissibile il ricorso nella parte proposta contro il Consiglio, perché la decisione di cessare il pagamento dell’assegno per figlio a carico e di recuperare somme indebitamente versate era stata adottata dal PMO della Commissione, cui il Consiglio aveva delegato le relative competenze. La controversia doveva quindi essere incardinata contro la Commissione, non contro il Consiglio. Il Tribunale respinge anche gli argomenti del ricorrente relativi al collegamento con un altro procedimento, alle asserite istruzioni del Consiglio e all’accesso all’accordo di servizio.
Inammissibilità del ricorso proposto contro il Consiglio in materia di assegno per figlio a carico e recupero di pagamenti indebiti, poiché l’atto lesivo era stato adottato dal PMO della Commissione quale autorità delegata.
La questione giuridica
Se il ricorso ex articolo 270 TFUE dovesse essere dichiarato inammissibile nei confronti del Consiglio, perché la decisione impugnata in materia di cessazione dell’assegno per figlio a carico e recupero di somme indebitamente versate era stata adottata dal PMO della Commissione in forza di una delega di competenze conferita dal Consiglio stesso, con conseguente applicazione dell’articolo 91a dello Statuto; e se le obiezioni del ricorrente (interesse del Consiglio in altre controversie, asserita mera esecuzione di indicazioni del Consiglio, mancata accessibilità dell’accordo di servizio) potessero incidere sull’individuazione del convenuto.
Principio di diritto
Quando un atto lesivo in materia di diritti individuali e recupero di pagamenti indebiti è adottato dall’ufficio o dall’ente al quale l’istituzione competente ha delegato i poteri dell’autorità di nomina ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, dello Statuto, il ricorso deve essere proposto contro l’istituzione alla quale tale autorità delegata è imputabile ai sensi dell’articolo 91a dello Statuto; un ricorso diretto contro un’istituzione diversa è inammissibile. Né l’interesse di tale istituzione in altre controversie, né il fatto che essa avrebbe fornito indicazioni all’organo delegato, né la mancata conoscenza di un accordo di servizio sono idonei a spostare la titolarità passiva del contenzioso.
Norme richiamate
- Articolo 270 TFUE
- Articolo 2, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 85 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 91a dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 2, paragrafo 4, dell’allegato VII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e d), della decisione (UE) 2019/792
- Articoli 130, 133 e 134 del regolamento di procedura del Tribunale
Assegno per figlio a carico, recupero di pagamenti indebiti e inammissibilità del ricorso contro il Consiglio
La pronuncia, resa in forma di ordinanza nel contenzioso del personale, riguarda un ricorso ex articolo 270 TFUE proposto da un funzionario del Segretariato generale del Consiglio contro una decisione della Commissione relativa alla cessazione di un assegno familiare e al recupero di somme asseritamente indebitamente percepite. Il Tribunale è chiamato a stabilire se il ricorso fosse correttamente diretto contro il Consiglio oppure dovesse essere rivolto alla Commissione, quale istituzione cui l’organo adottante era imputabile.
Fatti e procedimento principale
Il ricorrente, funzionario del Segretariato generale del Consiglio, aveva ottenuto nel tempo diverse prestazioni familiari connesse alla qualifica di persone a carico ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, dell’allegato VII dello Statuto. In seguito a un’indagine OLAF, chiusa nel dicembre 2020, l’OLAF aveva trasmesso raccomandazioni al Segretariato generale del Consiglio, fra cui una concernente il recupero di somme considerate indebitamente versate e un’altra relativa all’avvio di un procedimento disciplinare.
Sulla base di tali raccomandazioni, il PMO aveva adottato il 22 marzo 2021 una decisione di recupero delle somme e di cessazione del pagamento degli assegni familiari per la figlia adottiva del ricorrente. Il Direttore generale per le risorse umane e la sicurezza della Commissione aveva poi respinto in parte il reclamo del ricorrente con decisione del 22 ottobre 2021. Il ricorso introdotto dinanzi al Tribunale chiedeva l’annullamento parziale di quest’ultima decisione.
Eccezione di irricevibilità sollevata dal Consiglio
Il Consiglio ha eccepito l’inammissibilità del ricorso nei propri confronti sostenendo che l’atto lesivo non proveniva da esso, bensì dal PMO della Commissione, che aveva agito in virtù di una delega di poteri conferita dal Consiglio stesso con la decisione (UE) 2019/792. Secondo il Consiglio, l’azione avrebbe dovuto essere proposta contro la Commissione.
Il ricorrente ha contestato questa impostazione, osservando in particolare che:
- aveva chiesto il coordinamento con un’altra causa pendente;
- esisteva un nesso stretto con un diverso procedimento disciplinare nel quale il Consiglio era parte;
- il PMO avrebbe semplicemente eseguito indicazioni del Consiglio;
- egli non aveva accesso all’accordo di servizio richiamato nella decisione di delega.
Quadro normativo rilevante
Il Tribunale richiama anzitutto il principio secondo cui il ricorso deve essere proposto contro l’istituzione da cui proviene l’atto lesivo. Ricorda inoltre che, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, dello Statuto, una o più istituzioni possono delegare ad un’altra istituzione o a un organo interistituzionale l’esercizio di alcuni o di tutti i poteri dell’autorità di nomina, salvo alcune eccezioni. In tal caso, l’articolo 91a dello Statuto stabilisce che i ricorsi relativi ai settori in cui è stata esercitata tale delega devono essere proposti contro l’istituzione alla quale l’autorità delegata risponde.
La decisione (UE) 2019/792, adottata in base a tale disposizione, aveva attribuito al PMO della Commissione l’esercizio di competenze relative ai diritti individuali previsti dagli articoli 1-13 dell’allegato VII dello Statuto e al recupero di pagamenti indebiti ai sensi dell’articolo 85 dello Statuto, per il personale del Segretariato generale del Consiglio.
Ragionamento del Tribunale
Il Tribunale osserva che la decisione del 22 marzo 2021 era stata adottata dal PMO, firmata da esso e notificata al ricorrente, e conteneva sia la cessazione del pagamento dell’assegno per la figlia adottiva sia il recupero delle somme ritenute indebitamente versate. Ne deriva che l’atto lesivo proveniva dall’organo cui erano state delegate le competenze, e che il ricorso doveva essere indirizzato contro la Commissione.
Le obiezioni del ricorrente vengono respinte una per una:
- il possibile interesse del Consiglio in altra controversia non incide sull’individuazione del convenuto nel presente giudizio;
- l’eventuale circostanza che il Consiglio abbia formulato suggerimenti o osservazioni non rende l’atto imputabile al Consiglio, quando la decisione è formalmente adottata dal PMO;
- la mancata disponibilità dell’accordo di servizio non è idonea a dimostrare che il ricorso dovesse essere proposto contro il Consiglio.
Decisione e conseguenze sulle spese
Il Tribunale dichiara quindi il ricorso inammissibile nella parte in cui è proposto contro il Consiglio. Quanto alle spese relative a tale fase del procedimento, il ricorrente, rimasto soccombente, è condannato a sopportare le proprie spese e quelle del Consiglio. Le spese restano riservate per il resto del procedimento.
Principio desumibile
In materia di personale dell’Unione, quando un’istituzione delega a un’altra istituzione o a un organo interistituzionale l’esercizio di poteri relativi ai diritti individuali e al recupero di pagamenti indebiti, il convenuto nel ricorso è l’istituzione cui l’organo delegato risponde, non l’istituzione che ha conferito la delega. L’errore nell’individuazione del convenuto comporta l’inammissibilità del ricorso nei confronti dell’istituzione erroneamente citata.
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