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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01436/2023 del 18/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comproprietari)

La controversia

La controversia nasce dalla vendita, da parte di un comproprietario, della propria quota indivisa di un terzo di un piazzale e di un garage agli altri comproprietari. Il venditore aveva chiesto di accertare un presunto errore o una presupposizione vizianti il contratto, per ottenere in via principale l’aumento giudiziale del prezzo di trasferimento e, in subordine, la risoluzione della compravendita di quota e lo scioglimento della comunione. Il Tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d’appello aveva confermato. In cassazione il soccombente ha proposto tre motivi, ma i controricorrenti hanno eccepito preliminarmente la tardività del ricorso, sostenendo che la sentenza d’appello era stata notificata via PEC il 23 marzo 2017 dal difensore del ricorrente stesso; essi hanno quindi invocato la decorrenza del termine breve per l’impugnazione anche in capo al notificante. La Corte ha rilevato, sulla base della produzione del messaggio PEC e richiamando la giurisprudenza sulla bilateralità dell’efficacia della notifica della sentenza, che il termine breve ex art. 325 c.p.c. decorreva anche per il notificante dal 23 marzo 2017, mentre il ricorso era stato notificato solo il 23 ottobre 2017, quindi tardivamente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività. Ha ritenuto provato che la sentenza di appello fosse stata notificata il 23 marzo 2017 dall’avvocato del ricorrente ai difensori delle controparti e ha applicato il principio per cui la notificazione della sentenza produce effetti anche nei confronti del notificante, facendo decorrere per lui il termine breve di impugnazione. Poiché il ricorso per cassazione è stato notificato il 23 ottobre 2017, oltre il termine di legge, è stato dichiarato inammissibile. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese di legittimità e dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 325 c.p.c.

    La notificazione della sentenza fa decorrere il termine breve per impugnare anche nei confronti del soggetto che l'ha eseguita, secondo il principio di bilateralità dell'efficacia della notificazione.

  • L. 53/1994

    È richiamata quale base normativa della notificazione a mezzo PEC eseguita dal difensore.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    È richiamato per determinare l'ulteriore importo da versare a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • La notificazione della sentenza effettuata dalla parte che intende impugnare produce effetti anche nei confronti del notificante, con conseguente decorrenza del termine breve per proporre impugnazione anche a suo carico.
  • Quando la controparte produce in giudizio la prova della notificazione della sentenza, e tale prova non è specificamente contestata, il giudice di legittimità può ritenere maturata la decadenza dall'impugnazione per tardività.
  • Il ricorso per cassazione notificato oltre il termine breve decorrente dalla notificazione della sentenza è inammissibile.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, il soccombente è normalmente condannato alle spese del giudizio di legittimità e può essere gravato dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPossesso
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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