Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35185/2025 del 28/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la revoca della liberazione anticipata concessa a Scalogna per i semestri 22/07/2003–22/01/2004 e 30/01/2006–30/01/2007. Il ricorrente, assistito dall'avv. Salvatore Sterlino, ha dedotto violazione di legge (artt. 623 e 627 c.p.p., art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354) lamentando che il Tribunale di sorveglianza, avendo rilevato la successiva rimessione in libertà per espiazione della pena, ha ritenuto sopraggiunta la carenza d'interesse e dichiarato inammissibile il riesame, sostituendosi indebitamente ai giudici della Corte di cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancanza di interesse all'impugnazione. La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'interesse a impugnare deve essere reale e collegato alla rimozione di un svantaggio processuale e deve sussistere sia al momento della proposizione del ricorso sia al momento della sua decisione. È stato inoltre richiamato il consolidato indirizzo che l'avvenuta scarcerazione per espiazione della pena rende in generale privo di interesse il ricorso contro il rifiuto della liberazione anticipata, salvo che il ricorrente dimostri un interesse concreto e attuale (ad es. un periodo ulteriore di detenzione che sarebbe comunque influenzato dalla decisione). Nel caso, Scalogna non ha dimostrato un interesse concreto ma si è limitato ad allegare profili congetturali (possibile pregiudizio futuro per procedura di cumulo). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 623 cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata in relazione ai rimedi impugnatori; la Corte l'ha richiamata nel quadro delle doglianze formali ma non ha trovato violazione meritevole di riesame per mancanza d'interesse.

  • art. 627 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente come norma rilevante per l'impugnazione; la Corte non ha rilevato questioni interpretative di merito in virtù dell'inammissibilità per difetto di interesse.

  • art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario)

    art. 54 L. 26/07/1975, n. 354

    Richiamato in relazione alle norme che disciplinano gli effetti della liberazione anticipata e l'esecuzione penitenziaria; la Corte ha valutato la rilevanza dell'avvenuta espiazione della pena ai fini dell'interesse ad impugnare.

  • art. 568, comma 4, cod. proc. pen.

    art. 568, comma 4, c.p.p.

    Fornisce la condizione dell'interesse per l'impugnazione; la Corte ha ribadito che l'interesse deve essere diretto a rimuovere un concreto svantaggio e deve sussistere sia al momento della proposizione che della decisione del ricorso.

  • art. 657, comma 4, cod. proc. pen.

    art. 657, comma 4, c.p.p.

    Richiamato dalla giurisprudenza citata in merito alla fungibilità in sede esecutiva: la Corte segnala che la fungibilità non è applicabile per un reato non ancora commesso, limitando alcuni profili di utilità che il ricorrente potrebbe invocare se scarcerato.

Massime di principio

  • L'interesse ad impugnare deve essere concreto e attuale: è necessario dimostrare che l'accoglimento del ricorso produrrebbe una utilità reale rispetto alla decisione impugnata.
  • L'interesse deve esistere sia al momento della proposizione del gravame sia al momento della sua decisione; se sopravviene la perdita dell'interesse (es. espiazione della pena), il ricorso può essere dichiarato inammissibile.
  • La semplice prospettazione di un possibile pregiudizio futuro (es. ipotesi di successiva procedura di cumulo) è insufficiente: occorre documentare e specificare il danno concreto e la sua attualità.
  • In materia di liberazione anticipata, la scarcerazione per espiazione della pena rende normalmente priva di interesse l'impugnazione del diniego, salvo che il ricorrente dimostri un periodo ulteriore di detenzione che verrebbe effettivamente incidendo dalla pronuncia favorevole.
  • Quando si intende impugnare un provvedimento di diniego di benefici esecutivi, è utile indicare espressamente e provare il periodo di pena residua o ogni altra conseguenza esecutiva che si intende influenzare, evitando deduzioni meramente congetturali.
  • Se l'impugnante non dimostra l'interesse, il giudice può condannarlo alle spese e ad una somma a favore della Cassa delle ammende: valutare il rapporto costi/benefici prima di proporre ricorso.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.