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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36244/2023 del 28/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per imposte dirette e IVA relativo all'anno 2012, con cui l'Ufficio aveva contestato ricavi non dichiarati alla società contribuente, sulla base di documentazione extracontabile e di dati rinvenuti nel computer aziendale nel corso di una verifica della Guardia di Finanza. La CTP aveva respinto il ricorso della società, mentre la CTR aveva accolto l'appello ritenendo che, per l'annualità 2012, mancassero stampe dettagliate recanti le diciture 'rosso' o 'R' e che quindi non fosse dimostrato un maggiore imponibile. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell'art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, per avere la CTR svalutato indebitamente il PVC, i relativi allegati e le ammissioni del legale rappresentante, ritenuti invece idonei a integrare una presunzione grave e precisa di vendite non contabilizzate; (2) violazione degli artt. 2699 e 2700 c.c., per non avere attribuito al PVC e agli accertamenti della Guardia di Finanza la loro efficacia probatoria privilegiata quanto ai fatti direttamente constatati dai verbalizzanti; (3) omesso esame di un fatto decisivo, cioè le dichiarazioni dell'amministratore che avrebbe ammesso la riferibilità delle diciture 'rosso' o 'R' alle vendite in nero. La contribuente ha resistito con controricorso, eccependo anche l'inammissibilità del ricorso.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati i primi due motivi, assorbito il terzo. Ha affermato che il PVC, per i fatti direttamente constatati dai verbalizzanti, fa fede privilegiata ex art. 2700 c.c., mentre il contenuto dei documenti extracontabili e informatici da essi estratti costituisce comunque un elemento probatorio valutabile, idoneo a fondare presunzioni gravi, precise e concordanti in tema di accertamento analitico-induttivo. Ha inoltre rilevato che, in presenza di contabilità inattendibile, il giudice può fondare il convincimento anche su un solo elemento indiziario purché grave e preciso. La CTR non avrebbe quindi correttamente valutato i file informatici rinvenuti sul computer dell'amministratore, né le sue ammissioni, né avrebbe verificato l'eventuale prova contraria della contribuente. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973

    Consente l'accertamento analitico-induttivo quando la contabilità sia complessivamente inattendibile; la prova dell'evasione può fondarsi anche su un solo elemento presuntivo, purché grave e preciso.

  • art. 2699 c.c.

    Richiamato in tema di efficacia probatoria dell'atto pubblico e del verbale di constatazione.

  • art. 2700 c.c.

    Il PVC fa fede privilegiata per i fatti attestati dal pubblico ufficiale come compiuti o avvenuti in sua presenza o da lui percepiti senza margini di apprezzamento, nonché per la provenienza del documento e le dichiarazioni rese al verbalizzante.

  • artt. 2709 e ss. c.c.

    Tra le scritture contabili rilevano anche i documenti che registrano, in termini quantitativi o monetari, i singoli atti d'impresa o la situazione patrimoniale ed economica dell'imprenditore.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Usato per denunciare la violazione di legge in tema di valutazione della prova nel giudizio di legittimità.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Usato per dedurre l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, il PVC ha efficacia probatoria differenziata: fa fede privilegiata per i fatti direttamente constatati dai verbalizzanti, mentre per il contenuto delle dichiarazioni di terzi o della documentazione acquisita opera come elemento di prova valutabile dal giudice.
  • La documentazione extracontabile o informatica rinvenuta presso l'impresa, anche se non obbligatoria e anche se costituita da annotazioni personali o files estratti dai computer aziendali, è un valido indizio di operazioni non contabilizzate e non può essere ritenuta irrilevante senza una concreta valutazione del suo contenuto e del suo confronto con la contabilità ufficiale.
  • In presenza di accertamento analitico-induttivo fondato su contabilità inattendibile, la prova dell'esistenza di maggiori ricavi può essere tratta anche da una sola presunzione, purché dotata dei requisiti di gravità e precisione.
  • Quando l'ufficio fonda l'accertamento su documenti informatici e su ammissioni del contribuente o del suo legale rappresentante, il giudice di merito deve confrontare tali elementi con la contabilità ufficiale e verificare se il contribuente abbia offerto prova contraria idonea.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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