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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40427/2022 del 26/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p. per "incolpevole" mancata conoscenza del processo celebrato in sua assenza ai sensi dell'art. 420-bis c.p.p. Il ricorrente contestava che dagli atti emergesse la certa conoscenza del procedimento penale (in particolare della citazione a giudizio) da parte sua; sosteneva che la nomina e la successiva revoca del difensore di fiducia, nonché l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, non provavano l'effettiva conoscenza del processo, soprattutto perché mancavano atti che dimostrassero contatti o accessi del difensore al fascicolo e la notifica del decreto di citazione era stata eseguita in modo difettoso al difensore originario.

La decisione

La Corte di legittimità ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che le circostanze indicate dalla Corte d'appello (elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, nomina del difensore di fiducia, richiesta di patrocinio a spese dello Stato, revoca del mandato) dimostrassero la conoscenza della pendenza del procedimento, ma non la conoscenza del processo intesa come conoscenza dell'atto di vocatio in iudicium (citazione a giudizio). In particolare la Corte ha osservato che il decreto di citazione risultava notificato in data successiva alla revoca del mandato e che non vi era prova che il ricorrente fosse a conoscenza dell'udienza celebrata in sua assenza. Per questi motivi la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Bologna il 17 luglio 2017 è stata revocata, la sua esecuzione sospesa e gli atti trasmessi al Tribunale di Bologna per il proseguimento del processo.

Norme richiamate

  • art. 629-bis c.p.p.

    Norma che disciplina la rescissione del giudicato per vizio di validità del processo (tra cui la celebrazione in assenza dell'imputato per incolpevole mancata conoscenza). Applicata come titolo di legittimazione per chiedere l'annullamento del giudicato per assenza di prova della conoscenza dell'atto di citazione.

  • art. 420-bis c.p.p.

    Prevede la possibilità di celebrare il dibattimento in assenza dell'imputato se questi è stato regolarmente citato. Nel caso in esame la Corte ha valutato se sussistesse la regolare conoscenza dell'atto di vocatio in iudicium; in mancanza di prova certa la celebrazione in assenza non poteva reggere.

  • art. 415-bis c.p.p.

    Disciplina l'avviso di conclusione delle indagini preliminari. La Corte ha ritenuto che la conoscenza dell'avviso (e, più in generale, della pendenza delle indagini) non sia di per sé equivalente alla conoscenza della citazione a giudizio.

  • Sez. U, Sentenza n. 28912 del 28/02/2019 (Innaro)

    Giurisprudenza richiamata per affermare che la conoscenza dell'accusa contenuta nell'avviso di conclusione indagini non garantisce necessariamente la conoscenza dell'atto di vocatio in iudicium; occorre prova dell'effettivo ricevimento della citazione o di un collegamento effettivo con il luogo eletto per le notifiche.

  • Sez. U, Sentenza n. 23948 del 28/11/2019 (Ismail)

    Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non è di per sé sufficiente a provare la conoscenza del processo e che è necessario un effettivo collegamento tra la persona e il luogo eletto; domicilio inidoneo non garantisce la notifica.

Massime di principio

  • La mera conoscenza della pendenza delle indagini (es. avviso ex art. 415-bis) o la nomina di un difensore non sono automaticamente prova della conoscenza della citazione a giudizio; bisogna distinguere tra conoscenza della "pendenza" e conoscenza dell'"atto di vocatio in iudicium".
  • L'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non costituisce di per sé prova sufficiente della ricezione della citazione: è necessario verificare l'esistenza di un effettivo collegamento tra l'imputato e il luogo eletto o altre prove di ricezione.
  • Il momento e le modalità di notificazione (data di notifica reale, data in cui il titolare dell'azione penale ha indicato la data di comparizione, revoca del mandato difensivo) sono elementi decisivi per valutare se l'imputato abbia avuto conoscenza effettiva del processo celebrato in sua assenza.
  • Se non sussiste prova certa della conoscenza dell'atto di vocatio, la celebrazione del dibattimento in assenza può fondare la rescissione del giudicato e la necessità di un nuovo procedimento o della celebrazione dell'udienza in presenza dell'imputato.
  • Per difendersi efficacemente in situazioni analoghe, conviene acquisire e conservare prove di ricezione delle notifiche (ricevute, attestazioni di consegna), documentare i contatti tra difensore e imputato (richieste di accesso al fascicolo, comunicazioni formali) e gestire tempestivamente le elezioni di domicilio e le revoche di mandato.

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