Parere n. 20/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto dalla signora -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Pappalardo, contro il Comune di Giardini Naxos e nei confronti della signora -OMISSIS-, per l’annullamento dell’ordinanza dello stesso Comune n. -OMISSIS- in data -OMISSIS-, con la quale è stata disposta la demolizione di un balcone in cemento armato al piano rialzato e di un analogo balcone, «presumibilmente dalle stesse dimensioni e caratteristiche», nel costruendo piano superiore di un immobile sito in via -OMISSIS- n. -OMISSIS- nonché, ove occorra, degli atti che ne sono presupposto, anche se non conosciuti, e segnatamente della relazione prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- e della determinazione del responsabile del IV Settore n. -OMISSIS- del -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione dell’ordinanza comunale di demolizione di un balcone in cemento armato già realizzato e di un analogo balcone previsto nel piano superiore dell’immobile
Esito
Prevale il privato
La questione giuridica
La ricorrente ha impugnato l’ordinanza con cui il Comune di Giardini Naxos ha disposto la demolizione di un balcone in cemento armato realizzato al piano rialzato e di un analogo balcone, presumibilmente delle medesime dimensioni e caratteristiche, nel costruendo piano superiore dell’immobile. Ha dedotto la violazione delle garanzie partecipative previste dalla legge n. 241/1990, lamentando di non avere ricevuto la relazione redatta a seguito del sopralluogo; il difetto di motivazione, sia quanto all’opera esistente sia quanto alla futura costruzione; il difetto di istruttoria e di presupposto di fatto; l’arbitrarietà e la violazione dei principi di trasparenza, buona fede, proporzionalità e buon andamento; nonché la violazione degli artt. 22 e 37 del d.P.R. n. 380/2001. Nel corso del procedimento consultivo, tuttavia, il Comune ha rilasciato un nuovo permesso di costruire e ha revocato l’ordinanza impugnata. La ricorrente ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere.
Il parere
Il Consiglio ha ritenuto il ricorso ricevibile, poiché presentato il 10 gennaio 2024 entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione dell’ordinanza, avvenuta il 12 settembre 2023. In ragione della revoca dell’atto impugnato e del rilascio del nuovo permesso di costruire, ha accertato che la pretesa della ricorrente era stata pienamente soddisfatta e ha applicato l’art. 34, comma 5, c.p.a., esprimendo parere per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. Considerata la soccombenza virtuale dell’Amministrazione, ha disposto anche la restituzione alla ricorrente del contributo unificato versato.
Osservazioni
Ricevibilità del ricorso
Il ricorso è stato ritenuto ricevibile e tempestivo, essendo stato presentato entro centoventi giorni dalla notificazione dell’ordinanza impugnata.
Cessazione della materia del contendere
La revoca dell’ordinanza di demolizione da parte del Comune e il rilascio di un nuovo permesso di costruire hanno integralmente soddisfatto la pretesa della ricorrente; ricorrono pertanto i presupposti dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
Contributo unificato
In considerazione della soccombenza virtuale dell’Amministrazione resistente, deve essere restituito alla ricorrente l’importo del contributo unificato versato.
Norme richiamate
d.P.R. 1199/1971, art. 9
La disposizione è richiamata quale base per la richiesta del rapporto dell’amministrazione resistente nell’ambito del ricorso straordinario.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
La norma è stata applicata poiché la revoca dell’ordinanza impugnata e il rilascio del nuovo permesso di costruire hanno integralmente soddisfatto la pretesa della ricorrente.
art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003
La disposizione è stata ritenuta applicabile per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la ricorrente.
artt. 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10 e 10-bis l. 241/1990
Le disposizioni sono state richiamate dalla ricorrente in relazione alle garanzie partecipative, alla motivazione, alla collaborazione e al contraddittorio procedimentale, ma il parere non ha esaminato nel merito tali censure a seguito della cessazione della materia del contendere.
artt. 22 e 37 d.P.R. 380/2001
Le disposizioni sono state richiamate dalla ricorrente per contestare la legittimità dell’ordinanza di demolizione, senza che il parere ne abbia esaminato il merito.
Massime di principio
- Quando, nel corso del procedimento relativo a un ricorso straordinario, l’amministrazione revoca l’atto impugnato e adotta gli atti necessari a soddisfare integralmente la pretesa del ricorrente, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- La cessazione della materia del contendere presuppone che la sopravvenienza amministrativa realizzi una soddisfazione piena e concreta della pretesa azionata, non essendo sufficiente la mera modifica parziale o formale dell’atto impugnato.
- Anche quando il ricorso non viene deciso nel merito per cessazione della materia del contendere, il giudice può valutare la soccombenza virtuale ai fini della restituzione del contributo unificato.
Ordinanza di demolizione di balconi e cessazione della materia del contendere
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in Adunanza delle Sezioni riunite, ha esaminato un ricorso straordinario proposto contro il Comune di Giardini Naxos per l’annullamento di un’ordinanza di demolizione relativa a un balcone in cemento armato realizzato al piano rialzato e a un analogo balcone previsto nel costruendo piano superiore di un immobile destinato a civile abitazione.
Premesse e svolgimento della vicenda
La ricorrente aveva chiesto l’autorizzazione alla demolizione e ricostruzione dell’edificio e aveva iniziato i lavori dopo il rilascio del permesso di costruire. A seguito di un esposto della proprietaria di un immobile controinteressata, il personale dell’Ufficio tecnico comunale e della Polizia municipale aveva effettuato un sopralluogo, riscontrando una presunta difformità tra le opere realizzate e il progetto autorizzato. Il Comune aveva quindi adottato l’ordinanza di demolizione impugnata.
La ricorrente aveva inoltre presentato un’istanza di accesso agli atti, rimasta priva di riscontro almeno fino alla proposizione del ricorso.
Motivi dedotti
La ricorrente aveva lamentato:
- la violazione delle garanzie partecipative e delle regole generali sul procedimento amministrativo, poiché la relazione redatta dopo il sopralluogo non le sarebbe stata notificata;
- il difetto di motivazione dell’ordinanza, sia con riferimento al balcone già realizzato sia con riferimento al balcone di futura costruzione;
- il difetto di istruttoria e di presupposto di fatto;
- l’arbitrarietà dell’azione amministrativa e la violazione dei principi di trasparenza, collaborazione e buona fede;
- la violazione del principio di proporzionalità e del principio di buon andamento;
- la violazione degli artt. 22 e 37 del d.P.R. n. 380/2001.
Ricevibilità del ricorso
Il ricorso è stato ritenuto ricevibile sotto il profilo fiscale e tempestivo. L’ordinanza era stata notificata alla ricorrente il 12 settembre 2023, mentre il ricorso era stato presentato il 10 gennaio 2024, entro il termine di centoventi giorni previsto per il ricorso straordinario.
Sopravvenienze amministrative
Nel corso del procedimento, il Comune ha rilasciato un nuovo permesso di costruire, sulla base del parere dell’Ufficio del genio civile di Messina, e ha successivamente revocato l’ordinanza impugnata mediante un’apposita ordinanza. La ricorrente ha quindi depositato una dichiarazione di cessata materia del contendere.
Valutazioni del Consiglio
Il Consiglio ha ritenuto che le sopravvenienze avessero integralmente soddisfatto la pretesa azionata. Ha pertanto applicato l’art. 34, comma 5, c.p.a., secondo cui, quando nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulta pienamente soddisfatta, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Il parere non ha esaminato nel merito le censure relative alla partecipazione procedimentale, alla motivazione, all’istruttoria e alla conformità edilizia dell’intervento, poiché la revoca dell’ordinanza impugnata ha reso non più necessario decidere tali questioni.
Contributo unificato e conclusioni
Considerata la soccombenza virtuale del Comune, il Consiglio ha ritenuto dovuta la restituzione alla ricorrente dell’importo del contributo unificato versato.
Il parere conclude per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e per la restituzione del contributo unificato. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi della ricorrente, ai sensi dell’art. 52, comma 1, del d.lgs. n. 196/2003.
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