Sentenza n. 1721/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Liguria che aveva liquidato in € 500,00, oltre accessori, le spese del giudizio di ottemperanza
Esito
Favorevole al ricorrente (docente appellante)
Prevale il privato
La controversia
La parte appellante aveva promosso dinanzi al TAR Liguria un giudizio di ottemperanza per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice civile che aveva ordinato al Ministero dell’istruzione e del merito l’attribuzione della carta elettronica prevista dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015. Il TAR aveva accolto la domanda, liquidando tuttavia le spese processuali in € 500,00 oltre oneri di legge, in ragione del carattere seriale e della natura della controversia, con distrazione in favore del difensore antistatario. L’appello è stato proposto limitatamente al capo relativo alle spese, deducendo l’inadeguatezza della liquidazione e la sua determinazione in misura inferiore ai parametri tariffari minimi di cui alla Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e ha riformato parzialmente la sentenza del TAR limitatamente alla liquidazione delle spese del primo grado. Richiamando, ai sensi dell’art. 88, comma 2, lettera d), c.p.a., numerosi precedenti della Sezione su controversie analoghe, ha ritenuto equa la liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza in € 800,00, oltre accessori di legge e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del grado d’appello, liquidate in € 300,00 oltre accessori, nonché alla rifusione del contributo unificato eventualmente versato. La decisione è stata adottata in forma sintetica.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione è richiamata in relazione al giudizio di ottemperanza promosso in primo grado per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice civile.
art. 88, comma 2, lettera d), c.p.a.
Consente la motivazione sintetica mediante il richiamo a precedenti conformi della Sezione; il Consiglio di Stato vi fa riferimento per rinviare a numerose decisioni su casi analoghi.
art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015
Prevede la carta elettronica la cui attribuzione al docente era stata ordinata dalla sentenza civile oggetto di esecuzione.
Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55
È richiamata quale parametro tariffario rispetto al quale l’appellante ha contestato la liquidazione delle spese operata dal TAR.
Massime di principio
- Nel giudizio amministrativo avente ad oggetto esclusivamente la liquidazione delle spese processuali, il giudice d’appello può riformare autonomamente il relativo capo della sentenza di primo grado senza rimettere in discussione la decisione sostanziale resa sul rapporto controverso.
- La liquidazione delle spese processuali deve rispettare i parametri tariffari applicabili e deve tradursi in un importo equo, anche quando la controversia abbia carattere seriale o presenti natura semplice.
- Quando l’appello riguarda soltanto il capo relativo alle spese del primo grado, il valore della controversia ai fini della liquidazione delle spese del grado d’appello coincide con quello delle spese legali oggetto di impugnazione.
- La soccombenza nel grado d’appello comporta la condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese del relativo giudizio e del contributo unificato eventualmente versato.
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