Corte di giustizia, Sentenza C-176/22
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 17 maggio 2023. — Procedimento penale a carico di BK e ZhP. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Spetsializiran nakazatelen sad. — Rinvio pregiudiziale – Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea – Articolo 23, primo comma – Sospensione del procedimento principale da parte di un giudice nazionale che sottopone alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267 TFUE – Possibilità di sospensione parziale. — Causa C-176/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte affronta un dubbio di diritto processuale emerso in un procedimento penale bulgaro: se il rinvio pregiudiziale imponga sempre la sospensione integrale del giudizio nazionale. La Corte chiarisce che il diritto dell'Unione non richiede necessariamente la sospensione totale, essendo sufficiente che sia sospesa la sola parte del procedimento incisa dalla questione pregiudiziale. Resta fermo che il giudice nazionale deve poter dare piena attuazione alla futura risposta della Corte.
Rinvio pregiudiziale: l'articolo 23 dello Statuto della Corte consente al giudice nazionale di sospendere solo parzialmente il procedimento principale dopo il rinvio alla Corte.
La questione giuridica
Se l'articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea debba essere interpretato nel senso che impone al giudice nazionale che ha adito la Corte ai sensi dell'articolo 267 TFUE di sospendere l'intero procedimento principale, oppure se sia sufficiente sospendere soltanto la parte del procedimento che può essere incisa dalla risposta della Corte.
Principio di diritto
L'articolo 23 dello Statuto della Corte non osta a che il giudice nazionale che abbia presentato una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267 TFUE sospenda il procedimento principale solo per gli aspetti suscettibili di essere influenzati dalla risposta della Corte; il diritto dell'Unione non impone la sospensione totale, purché il prosieguo del processo non renda impossibile o eccessivamente difficile conformarsi alla futura decisione pregiudiziale.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
- Articolo 94, lettera b), del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Direttiva 2012/13/UE
Sospensione parziale del procedimento nazionale dopo rinvio pregiudiziale
La pronuncia è resa in un rinvio pregiudiziale proposto dallo Spetsializiran nakazatelen sad (tribunale penale specializzato, Bulgaria) in un procedimento penale a carico di BK e ZhP, imputati per fatti di corruzione. Il quesito riguarda l'interpretazione dell'articolo 23 dello Statuto della Corte e, in particolare, la possibilità per il giudice nazionale di proseguire il giudizio su profili non connessi alla questione pregiudiziale già sottoposta alla Corte.
Fatti e procedimento principale
Nel procedimento penale principale la procura speciale bulgara aveva formulato imputazioni per corruzione nei confronti di BK e ZhP. Parallelamente, BK e ZhP avevano contestato le modalità dell'arresto e il ritrovamento di una somma di denaro, e il giudice del rinvio aveva rilevato di dover ancora assumere diverse prove, tra cui ulteriori testimonianze e l'esame di registrazioni video e di materiale ottenuto tramite dispositivi nascosti.
Il giudice nazionale ha precisato che, sotto il profilo tecnico, nulla gli impediva di continuare l'istruzione probatoria su tali aspetti, che non sarebbero stati collegati alle questioni pregiudiziali sollevate in un'altra causa parallela, la C‑175/22. Ha quindi chiesto se, dopo aver adito la Corte in via pregiudiziale, fosse obbligato a sospendere l'intero procedimento o potesse limitarsi a sospendere solo la parte interessata dalla futura decisione della Corte.
Questione pregiudiziale
La questione sottoposta era se l'articolo 23 dello Statuto della Corte debba essere interpretato nel senso che obbliga il giudice nazionale a sospendere il procedimento principale nel suo complesso, oppure se sia sufficiente sospendere soltanto la parte concernente la questione pregiudiziale.
Ricevibilità
Il governo bulgaro aveva eccepito l'irricevibilità della domanda per insufficienza degli elementi di fatto e di diritto, rilevando anche che il codice di procedura penale bulgaro prevedeva specifiche regole sulla sospensione e sulla possibile ripresa del procedimento per esigenze probatorie. La Corte richiama la propria giurisprudenza sulla presunzione di rilevanza delle questioni pregiudiziali e osserva che il giudice del rinvio aveva spiegato i poteri processuali di cui disponeva. Inoltre, la questione poteva essere risolta senza ricorrere alla normativa nazionale. La domanda è quindi dichiarata ricevibile.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda anzitutto il principio di autonomia procedurale degli Stati membri, che resta però soggetto ai principi di equivalenza ed effettività. Nell'ambito dell'articolo 267 TFUE, il rinvio pregiudiziale realizza un dialogo da giudice a giudice volto a garantire l'unità di interpretazione e l'effetto utile del diritto dell'Unione.
Secondo la Corte, l'effetto utile del meccanismo pregiudiziale non viene compromesso da una norma nazionale che consenta, nel periodo compreso tra il rinvio e la risposta della Corte, di proseguire il procedimento principale per compiere atti processuali ritenuti necessari dal giudice del rinvio e relativi ad aspetti estranei alle questioni pregiudiziali. Tali attività sono ammissibili purché non impediscano al giudice nazionale di conformarsi, una volta ricevuta la risposta della Corte, alla sentenza o ordinanza pregiudiziale.
La Corte sottolinea inoltre che spetta al giudice del rinvio scegliere la fase del procedimento in cui formulare la domanda pregiudiziale; poiché tale domanda può essere presentata anche in una fase iniziale del processo, il giudice nazionale deve poter continuare a svolgere gli atti necessari non connessi alle questioni deferite. A sostegno di tale lettura viene richiamata anche la sentenza Euro Box Promotion e a., nella quale era già emersa una situazione di prosecuzione del procedimento nazionale su temi diversi da quelli oggetto del rinvio.
Decisione e principio affermato
La Corte dichiara che l'articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea non osta a che il giudice nazionale che ha proposto un rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267 TFUE sospenda il procedimento principale soltanto con riguardo agli aspetti che possono essere interessati dalla risposta della Corte. In altri termini, il diritto dell'Unione non impone la sospensione totale del processo nazionale, purché la prosecuzione parziale non pregiudichi l'effettiva attuazione della futura decisione pregiudiziale.
Rilievi pratici per il professionista
La pronuncia è rilevante perché conferma che, in presenza di un rinvio pregiudiziale, il giudice nazionale mantiene un margine di gestione del processo interno e può evitare una paralisi integrale del giudizio. Per gli operatori, ciò significa che la sospensione può essere calibrata sugli aspetti effettivamente dipendenti dall'esito del rinvio, con potenziali benefici in termini di ragionevole durata del processo e di efficienza dell'istruzione probatoria.
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