Tribunale, Sentenza T-321/20
Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 17 maggio 2023. — enercity AG contro Commissione europea. — Concorrenza – Concentrazioni – Mercato tedesco dell’energia elettrica – Decisione che dichiara la concentrazione compatibile con il mercato interno – Ricorso di annullamento – Difetto di legittimazione ad agire – Assenza di partecipazione attiva – Irricevibilità. — Causa T-321/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto come irricevibile il ricorso di enercity AG contro la decisione della Commissione che autorizzava la concentrazione RWE/E.ON Assets. Pur riconoscendo l’incidenza diretta della decisione sulla ricorrente, il Tribunale ha escluso che essa fosse individualmente interessata, poiché non aveva partecipato in modo attivo e determinante al procedimento amministrativo. Le sue osservazioni sulla concentrazione erano marginali e affrontate solo ad abundantiam dalla Commissione, senza incidere sull’esito dell’analisi.
Rinvio alla legittimazione ad agire di un terzo in un ricorso di annullamento contro una decisione in materia di concentrazioni, con accertamento dell’assenza di partecipazione attiva al procedimento amministrativo e conseguente irricevibilità.
La questione giuridica
Se una impresa terza, concorrente delle parti della concentrazione, fosse direttamente e individualmente interessata dalla decisione della Commissione che autorizza la concentrazione RWE/E.ON Assets ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE; in particolare, se la sua partecipazione al procedimento amministrativo fosse sufficientemente attiva da individualizzarla e quindi legittimarla a proporre ricorso di annullamento.
Principio di diritto
In materia di controllo delle concentrazioni, un’impresa terza che impugni una decisione di autorizzazione deve dimostrare, oltre all’incidenza diretta, anche la propria incidenza individuale; a tal fine, la mera qualità di concorrente, la semplice partecipazione formale al procedimento o la presentazione di osservazioni marginali non bastano. Se le osservazioni del terzo sono soltanto limitate, non determinanti per l’analisi della concentrazione e trattate dalla Commissione solo ad abundantiam, e non emergono circostanze particolari che lo individualizzino sul mercato, il ricorso è irricevibile per difetto di legittimazione ad agire.
Norme richiamate
- Articolo 263, quarto comma, TFUE
- Regolamento (CE) n. 139/2004
- Articolo 3, paragrafo 1, lettera b), regolamento (CE) n. 139/2004
- Articolo 4 regolamento (CE) n. 139/2004
- Articolo 4, paragrafo 3, regolamento (CE) n. 139/2004
- Articolo 6, paragrafo 1, lettera b), regolamento (CE) n. 139/2004
- Articolo 11, paragrafo 7, regolamento (CE) n. 139/2004
- Articolo 57 dell’accordo SEE
- Articolo 130 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 89, paragrafo 3, lettera d), del regolamento di procedura
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura
- Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura
Concentrazione RWE/E.ON Assets e ricorso di enercity AG
La pronuncia riguarda un ricorso di annullamento proposto ai sensi dell’articolo 263 TFUE da enercity AG contro la decisione della Commissione che ha dichiarato compatibile con il mercato interno la concentrazione M.8871 (RWE/E.ON Assets). Il Tribunale esamina in via preliminare la ricevibilità del ricorso, soffermandosi sulla legittimazione ad agire di un’impresa terza operante nel mercato dell’energia elettrica in Germania.
Fatti e contesto amministrativo
La concentrazione si inseriva in un più ampio scambio di asset tra RWE ed E.ON. In particolare, la Commissione era stata notificata della prima operazione, consistente nell’acquisizione da parte di RWE del controllo esclusivo o congiunto di taluni impianti di produzione E.ON. Parallelamente, vi erano altre due operazioni collegate: l’acquisizione da parte di E.ON di attività di distribuzione e vendita al dettaglio di innogy, e l’acquisizione da parte di RWE di una quota del 16,67% di E.ON.
enercity AG aveva chiesto di partecipare ai procedimenti relativi alle concentrazioni M.8871 e M.8870, aveva ottenuto dallo stato di terzo interessato per M.8871 e aveva incontrato la Commissione in una riunione del 3 ottobre 2018. La Commissione aveva poi adottato il 26 febbraio 2019 la decisione impugnata, approvando la concentrazione nella fase di esame di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 139/2004.
Le questioni giuridiche esaminate
La questione centrale era se la ricorrente fosse:
- direttamente interessata dalla decisione, in quanto la concentrazione produceva effetti immediati sul mercato;
- individualmente interessata, tenuto conto della sua partecipazione al procedimento amministrativo e della sua posizione concorrenziale.
La Commissione, sostenuta da Germania, E.ON e RWE, sosteneva che la ricorrente avesse partecipato solo in modo limitato e che le sue osservazioni riguardassero soprattutto la concentrazione M.8870, non quella oggetto del ricorso.
Normativa e criteri applicati
Il Tribunale richiama in particolare:
- l’articolo 263, quarto comma, TFUE, che consente il ricorso di un soggetto non destinatario solo se la decisione lo riguarda direttamente e individualmente;
- il regolamento (CE) n. 139/2004 sul controllo delle concentrazioni, inclusi gli articoli 3, 4, 6 e 11;
- le disposizioni processuali del regolamento di procedura del Tribunale relative a irricevibilità, organizzazione del procedimento e spese.
Ai fini dell’incidenza individuale, il Tribunale ribadisce la giurisprudenza secondo cui un terzo può essere individualmente interessato solo se la decisione lo tocchi per qualità personali o circostanze particolari che lo distinguano da qualsiasi altro operatore. Nelle concentrazioni, la partecipazione attiva al procedimento amministrativo è un indice rilevante, ma non sufficiente da solo.
Ragionamento del Tribunale sull’incidenza diretta
Il Tribunale riconosce che la decisione impugnata aveva effetti immediati, perché autorizzava la realizzazione della concentrazione e comportava una modifica rapida della situazione di mercato. Per questo motivo la ricorrente era direttamente interessata dalla decisione.
Ragionamento del Tribunale sull’incidenza individuale
Sul piano dell’incidenza individuale, il Tribunale esamina la qualità della partecipazione della ricorrente al procedimento M.8871. Dalla documentazione emerge che:
- la lettera del 24 luglio 2018 era di carattere generale e riguardava sia M.8871 sia M.8870;
- la riunione del 3 ottobre 2018 verteva essenzialmente su M.8870, mentre solo una pagina della presentazione riguardava M.8871;
- le successive osservazioni della ricorrente erano limitate e non determinanti per l’analisi della concentrazione M.8871;
- la Commissione aveva esaminato tali rilievi solo nella sezione finale della decisione, intitolata "Ulteriori preoccupazioni sollevate da terzi", quindi in via accessoria e ad abundantiam.
Il Tribunale osserva inoltre che, anche ammesso l’invio o la mancata ricezione dell’indagine di mercato, il semplice invio del questionario compilato non sarebbe stato sufficiente a qualificare come attiva la partecipazione. La domanda di essere sentita come terzo interessato, pur rivelando l’intenzione di partecipare, non bastava a individualizzare la ricorrente.
Viene anche respinto l’argomento secondo cui M.8870 e M.8871 costituirebbero un’unica concentrazione: ai fini della ricevibilità, ciò è irrilevante, perché resta il fatto che la ricorrente non aveva presentato osservazioni significative su M.8871. È inoltre dichiarato manifestamente irricevibile l’argomento, sollevato solo in udienza, secondo cui la Commissione non avrebbe fissato un termine per presentare osservazioni, perché contrario alle precedenti affermazioni della stessa ricorrente.
Decisione e conseguenze sulle spese
Il Tribunale conclude che enercity AG non ha dimostrato di essere individualmente interessata dalla decisione impugnata. Di conseguenza, il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
In materia di spese, la ricorrente, risultata soccombente, è condannata a sopportare le proprie spese e quelle della Commissione, di E.ON e di RWE; la Repubblica federale di Germania sopporta le proprie spese in quanto interveniente.
Principio desumibile dalla sentenza
In un ricorso di annullamento contro una decisione di autorizzazione di una concentrazione, il terzo che invochi l’articolo 263, quarto comma, TFUE deve dimostrare un’incidenza individuale reale e non meramente formale. La partecipazione al procedimento amministrativo deve essere concreta, attiva e idonea a influire sull’esito della decisione; in mancanza, il ricorso è irricevibile anche se la decisione produce effetti diretti sul mercato.
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