Corte di giustizia, Sentenza C-626/21
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 17 maggio 2023. — Funke Sp. z o.o. contro Landespolizeidirektion Wien. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof. — Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Direttiva 2001/95/CE – Articolo 12 e allegato II – Norme e regolamentazioni tecniche – Sistema d’informazione rapida dell’Unione europea (RAPEX) – Linee guida – Prodotti non alimentari pericolosi – Decisione di esecuzione (UE) 2019/417 – Regolamento (CE) n. 765/2008 – Articoli 20 e 22 – Notifiche alla Commissione europea – Decisione amministrativa – Divieto di vendita di taluni articoli pirotecnici e obbligo di ritiro – Domanda di un distributore dei prodotti di perfezionare le notifiche – Autorità competente a pronunciarsi sulla domanda – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Tutela giurisdizionale effettiva. — Causa C-626/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che il regime RAPEX non è riservato solo alle autorità pubbliche: se una notifica effettuata da uno Stato membro su prodotti pericolosi è incompleta e può ledere gli interessi di un operatore economico, quest’ultimo può chiedere il suo perfezionamento allo Stato membro che ha notificato. La Corte ha inoltre affermato che deve esistere un ricorso effettivo nello Stato membro notificante per contestare l’incompletezza della notifica. La pronuncia valorizza il ruolo centrale dello Stato membro nella procedura RAPEX e collega la disciplina tecnica del sistema al diritto fondamentale alla tutela giurisdizionale effettiva.
Notifica RAPEX incompleta: l’importatore può chiedere allo Stato membro notificante di perfezionare la notifica e deve disporre di un ricorso effettivo per far valere l’adempimento degli obblighi di notifica.
La questione giuridica
Se gli articoli 20 e 22 del regolamento (CE) n. 765/2008, l’articolo 12 e l’allegato II della direttiva 2001/95/CE e le linee guida RAPEX conferiscano a un operatore economico, leso da una notifica RAPEX effettuata da uno Stato membro, il diritto di chiedere il perfezionamento della notifica; se la competenza a decidere spetti alla Commissione o allo Stato membro notificante; e se, in caso di diritto riconosciuto, debba essere assicurata una tutela giurisdizionale effettiva nello Stato membro notificante.
Principio di diritto
Le disposizioni del sistema RAPEX, lette in combinato disposto con il regolamento n. 765/2008 e la direttiva 2001/95/CE, devono essere interpretate nel senso che l’operatore economico i cui interessi possano essere pregiudicati da una notifica RAPEX incompleta ha il diritto di chiedere alle autorità competenti dello Stato membro notificante che la notifica sia corretta e completata; spetta a tale Stato membro esaminare la domanda, non alla Commissione. Inoltre, alla luce dell’articolo 47 della Carta, l’operatore deve disporre nello Stato membro notificante di un rimedio giurisdizionale effettivo per far valere l’osservanza degli obblighi di notifica.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 47 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Direttiva 2001/95/CE
- Regolamento (CE) n. 765/2008
- Direttiva 2013/29/UE
- Decisione di esecuzione (UE) 2019/417
Notifica RAPEX incompleta e diritti dell’operatore economico
La Corte di giustizia, nella causa C-626/21, è stata chiamata a interpretare il regime della notifica RAPEX relativo a prodotti pirotecnici, in particolare alla luce del regolamento (CE) n. 765/2008, della direttiva 2001/95/CE e delle linee guida approvate con la decisione di esecuzione (UE) 2019/417. Il rinvio proveniva dal Verwaltungsgerichtshof austriaco ed era originato da una controversia tra l’importatore Funke sp. z o.o. e la Landespolizeidirektion Wien sulla completezza delle notifiche inviate alla Commissione.
Fatti e procedimento principale
Nel corso di un controllo di vigilanza del mercato, l’autorità austriaca aveva rilevato rischi connessi a taluni articoli pirotecnici detenuti presso un distributore. Aveva quindi vietato la vendita dei prodotti e ne aveva ordinato il richiamo, trasmettendo alla Commissione tre notifiche tramite RAPEX. L’importatore Funke, ritenendo che le notifiche non identificassero sufficientemente i prodotti, aveva chiesto il loro perfezionamento mediante l’inserimento dei numeri di lotto e aveva domandato l’accesso agli atti relativi alla procedura di notifica.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio chiedeva sostanzialmente:
- se il diritto dell’Unione attribuisca a un operatore economico il diritto di ottenere il perfezionamento di una notifica RAPEX;
- se la competenza a decidere su tale domanda spetti alla Commissione o allo Stato membro notificante;
- se, in caso di riconoscimento del diritto, debba essere garantita una tutela giurisdizionale effettiva nello Stato membro notificante anche quando l’operatore non sia destinatario della misura restrittiva che ha originato la notifica.
Quadro normativo rilevante
La Corte richiama anzitutto la direttiva 2013/29/UE sugli articoli pirotecnici, in particolare gli articoli 38 e 39, che rinviano alla disciplina di sorveglianza del mercato del regolamento n. 765/2008. Sono centrali gli articoli 20, 21 e 22 di tale regolamento, che disciplinano rispettivamente i prodotti che comportano un rischio grave, le misure restrittive e lo scambio rapido di informazioni tramite RAPEX.
La disciplina del sistema RAPEX è completata dall’articolo 12 e dall’allegato II della direttiva 2001/95/CE, nonché dalle linee guida contenute nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/417. La Corte richiama anche l’articolo 47 della Carta, per la questione della tutela giurisdizionale effettiva.
Ragionamento della Corte sulla natura e sul funzionamento di RAPEX
La Corte osserva che il RAPEX è concepito come sistema di scambio rapido di informazioni in presenza di rischi gravi, volto a consentire sia la protezione della salute e della sicurezza sia un’applicazione coerente del diritto dell’Unione in materia di sicurezza dei prodotti. Il meccanismo opera in tre fasi:
- notifica da parte dello Stato membro;
- verifica, convalida e diffusione da parte della Commissione;
- follow-up da parte degli altri Stati membri.
La Corte sottolinea che il ruolo centrale resta allo Stato membro notificante, il quale:
- crea e trasmette la notifica;
- deve indicare tutte le informazioni disponibili, in particolare quelle utili a identificare il prodotto;
- deve aggiornare la notifica in caso di nuovi sviluppi;
- resta responsabile dell’esattezza e completezza dei dati notificati.
La Commissione effettua un controllo di correttezza e completezza, ma tale verifica non sostituisce la responsabilità dello Stato membro notificante. Inoltre, la Commissione può ritirare una notifica solo su richiesta dello Stato membro che l’ha effettuata.
Diritto dell’operatore economico a chiedere il perfezionamento della notifica
La Corte rileva che gli operatori economici non sono direttamente coinvolti nella trasmissione delle notifiche RAPEX; ciò nonostante, una notifica incompleta o inesatta può incidere concretamente sulle loro attività, soprattutto quando i prodotti non siano identificati con precisione. In particolare, nel caso degli articoli pirotecnici, una descrizione insufficiente può rendere difficile distinguere i prodotti notificati da quelli conformi e liberamente circolanti nel mercato interno.
Sulla base di questi elementi, la Corte afferma che le disposizioni del sistema RAPEX sono sufficientemente chiare e precise da attribuire all’operatore economico leso il diritto di pretendere che lo Stato membro notificante rispetti i propri obblighi di correttezza e completezza della notifica, e quindi di chiedere il perfezionamento della stessa. La domanda va esaminata dalle autorità competenti dello Stato membro notificante, che resta responsabile della notifica finché essa permane nel sistema.
Tutela giurisdizionale effettiva e articolo 47 della Carta
Quanto alla quarta questione, la Corte considera che la procedura di notifica RAPEX costituisce attuazione del diritto dell’Unione e rientra quindi nell’ambito di applicazione della Carta. Ne discende che l’operatore economico i cui interessi possano essere lesi dall’incompletezza di una notifica deve poter contestare la notifica davanti alle autorità nazionali competenti e, se del caso, davanti ai giudici nazionali dello Stato membro notificante.
In mancanza di una disciplina procedurale dell’Unione, spetta agli ordinamenti nazionali prevedere le modalità del ricorso, nel rispetto dei principi di autonomia procedurale e tutela effettiva. Il giudice nazionale deve interpretare il diritto interno in modo da salvaguardare il diritto dell’operatore a ottenere l’osservanza degli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione.
Dispositivo
La Corte ha dichiarato che:
- gli articoli 20 e 22 del regolamento n. 765/2008, l’articolo 12 e l’allegato II della direttiva 2001/95/CE e l’allegato della decisione di esecuzione 2019/417 conferiscono all’operatore economico leso il diritto di chiedere alle autorità competenti dello Stato membro notificante il perfezionamento della notifica RAPEX;
- letti alla luce dell’articolo 47 della Carta, tali disposizioni impongono che l’operatore disponga nello Stato membro notificante di un mezzo di ricorso effettivo per ottenere il rispetto degli obblighi di notifica.
Principio affermato
Il sistema RAPEX non è meramente interamministrativo: quando una notifica è incompleta e incide sugli interessi di un operatore economico, quest’ultimo può pretendere dal solo Stato membro notificante l’adempimento degli obblighi di esattezza e completezza della notifica e deve poter ottenere una tutela giurisdizionale effettiva in tale Stato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 17 mag 2023Tribunale, Sentenza T-312/20
- Sentenza · 17 mag 2023Tribunale, Sentenza T-321/20
- Sentenza · 17 mag 2023Corte di giustizia, Sentenza C-97/22
- Sentenza · 17 mag 2023Corte di giustizia, Sentenza C-105/22
- Sentenza · 17 mag 2023Corte di giustizia, Sentenza C-176/22
- Sentenza · 17 mag 2023Corte di giustizia, Sentenza C-264/22
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →