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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-264/22

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 17 maggio 2023. — Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions (FGTI) contro Victoria Seguros S.A. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal da Relação de Lisboa. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali – Regolamento (CE) n. 864/2007 – Articolo 4, paragrafo 1 – Articolo 15, lettera h) – Articolo 19 – Incidente causato da un’imbarcazione in uno Stato membro – Risarcimento della vittima dell’incidente – Surrogazione ai sensi del diritto di un altro Stato membro – Domanda di rimborso da parte del terzo surrogato – Legge applicabile – Prescrizione. — Causa C-264/22

Giurisprudenza europea62022CJ0264

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di giustizia ha chiarito che, in caso di surrogazione, la prescrizione dell’azione del terzo contro il responsabile del danno segue la stessa legge applicabile all’azione originaria della vittima. Nel sistema del regolamento Roma II, ciò coincide normalmente con la legge del luogo in cui il danno si è verificato. La soluzione tutela la prevedibilità della legge applicabile e impedisce che la surrogazione modifichi la posizione del debitore.

Legge applicabile alla prescrizione dell’azione del terzo surrogato nei diritti della vittima di un illecito extracontrattuale: prevale, in linea di principio, la lex loci damni.

La questione giuridica

Si chiedeva se, in caso di surrogazione nei diritti della vittima di un danno extracontrattuale, la legge applicabile alla prescrizione dell’azione del terzo surrogato contro l’autore del danno sia quella del luogo in cui si è verificato il danno, ai sensi degli articoli 4, paragrafo 1, e 15, lettera h), del regolamento Roma II, oppure la legge applicabile all’obbligo del terzo surrogato di soddisfare la vittima, ai sensi dell’articolo 19 del medesimo regolamento.

Principio di diritto

La Corte ha stabilito che, ai sensi del regolamento Roma II, la legge che disciplina l’azione del terzo surrogato nei diritti della vittima contro l’autore del danno, e quindi anche le relative norme di prescrizione, è in linea di principio la legge del paese in cui il danno si verifica (lex loci damni). L’articolo 19 non introduce una legge autonoma per la prescrizione dell’azione del surrogato, ma rinvia alla legge che disciplina i rapporti tra vittima e responsabile; pertanto il meccanismo della surrogazione non altera la situazione giuridica del debitore né può dipendere dalla legge del rapporto tra terzo e vittima.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 864/2007 (Roma II)
  • Articolo 4, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 864/2007
  • Articolo 15, lettera h), regolamento (CE) n. 864/2007
  • Articolo 19, regolamento (CE) n. 864/2007

Legge applicabile alla prescrizione dell’azione del terzo surrogato

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunal da Relação de Lisboa in una controversia tra il FGTI francese e la compagnia assicurativa portoghese Victoria Seguros SA. Al centro del giudizio vi è la determinazione della legge applicabile alla prescrizione dell’azione di rimborso proposta dal terzo che ha indennizzato la vittima di un incidente avvenuto in Portogallo.

Fatti e procedimento principale

Il 4 agosto 2010 un cittadino francese fu colpito dall’elica di un’imbarcazione immatricolata in Portogallo mentre nuotava al largo della spiaggia di Alvor. La vittima ottenne in Francia il risarcimento dal FGTI, che versò l’ultima somma il 7 aprile 2014. Successivamente il FGTI agì in Portogallo contro l’assicuratore del presunto responsabile per ottenere il rimborso di quanto pagato.

Il tribunale di primo grado respinse la domanda ritenendola prescritta secondo il diritto portoghese. In appello, il FGTI sostenne che, in forza dell’articolo 19 del regolamento Roma II, doveva applicarsi la legge francese, la quale prevederebbe un termine più lungo; in subordine affermò che, anche applicando il diritto portoghese, il termine non era ancora decorso.

Questioni sottoposte alla Corte

Il giudice del rinvio ha chiesto se, in caso di surrogazione, la legge che disciplina la prescrizione dell’azione del terzo surrogato sia:

  • la legge del luogo dell’incidente/del danno, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 15, lettera h), del regolamento Roma II;
  • oppure la legge del rapporto che lega il terzo alla vittima, in virtù dell’articolo 19 del medesimo regolamento.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • il regolamento (CE) n. 864/2007 (Roma II);
  • l’articolo 4, paragrafo 1, che stabilisce la lex loci damni come regola generale per le obbligazioni extracontrattuali da fatto illecito;
  • l’articolo 15, lettera h), che include tra i profili regolati dalla lex causae le norme di prescrizione e decadenza;
  • l’articolo 19, sulla surrogazione, che collega l’esercizio dei diritti del creditore alla legge che disciplina i rapporti tra creditore e debitore;
  • i considerando 6, 14 e 16, richiamati per gli obiettivi di certezza del diritto e prevedibilità.

Ragionamento della Corte

La Corte afferma anzitutto che, combinando l’articolo 4, paragrafo 1, con l’articolo 15, lettera h), la legge applicabile all’azione della vittima contro l’autore del danno è, in linea di principio, quella del paese in cui il danno si verifica, e con essa anche la disciplina della prescrizione.

Quanto all’articolo 19, la Corte precisa che esso distingue tra:

  • la legge applicabile al rapporto tra il terzo che paga e il creditore/vittima;
  • la legge applicabile al rapporto tra vittima e responsabile del danno.

L’articolo 19 consente al terzo surrogato di esercitare i diritti della vittima, ma sempre nei limiti della legge che disciplina quei diritti originari. Ne consegue che la legge dell’azione del surrogato contro il responsabile è la stessa che si applicherebbe se ad agire fosse direttamente la vittima.

La Corte richiama anche la sentenza ERGO Insurance e Gjensidige Baltic, per ribadire che la surrogazione non modifica la legge che disciplina i rapporti tra vittima e responsabile, né la determinazione delle persone responsabili dell’illecito.

Infine, un’interpretazione diversa sarebbe incompatibile con gli obiettivi del regolamento Roma II: la prevedibilità della legge applicabile e l’equilibrio tra interessi delle parti. Se la prescrizione dipendesse dalla legge del rapporto tra terzo e vittima, la posizione del responsabile cambierebbe a seconda che l’azione sia proposta dalla vittima o dal surrogato, con una conseguente incertezza non voluta dal regolamento.

Decisione

La Corte risponde che l’articolo 4, paragrafo 1, l’articolo 15, lettera h), e l’articolo 19 del regolamento Roma II devono essere interpretati nel senso che la legge che disciplina l’azione del terzo surrogato contro l’autore del danno, e in particolare le norme di prescrizione, è in linea di principio quella del paese in cui il danno si verifica.

Principio affermato

La surrogazione non comporta l’applicazione di una legge autonoma alla prescrizione dell’azione esercitata dal terzo: anche in tal caso vale la lex loci damni, salvo diversa previsione del regolamento Roma II.

Osservazioni pratiche

Per gli operatori, la sentenza chiarisce che il soggetto surrogato non può selezionare la legge più favorevole facendo leva sul proprio rapporto interno con la vittima. Ai fini della prescrizione, occorre guardare alla legge che governa il rapporto originario tra danneggiato e responsabile, di regola quella del luogo in cui il danno si è prodotto.

Come è indicizzato

Materieobbligazioni extracontrattualiconflitto di leggisurrogazioneprescrizionerisarcimento del danno

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