Corte di giustizia, Sentenza C-97/22
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 17 maggio 2023. — DC contro HJ. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Essen. — Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 2011/83/UE – Articolo 14, paragrafo 4, lettera a), i), e paragrafo 5 – Diritto di recesso per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali – Obblighi di informazione del professionista interessato – Omessa informazione del consumatore da parte del professionista – Obblighi del consumatore nel caso di recesso – Recesso dopo l’esecuzione del contratto – Conseguenze. — Causa C-97/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che, nei contratti di servizi conclusi fuori dei locali commerciali, l’omessa informazione sul diritto di recesso e sugli oneri connessi comporta che il consumatore non debba corrispondere alcun prezzo per le prestazioni eseguite durante il periodo di recesso. La tutela prevista dalla direttiva 2011/83 è pienamente armonizzata e non può essere ridotta invocando il divieto di arricchimento senza causa o la proporzionalità della sanzione. Resta solo possibile, se previsto dal diritto nazionale, un eventuale regresso tra operatori economici.
Diritto di recesso nei contratti conclusi fuori dei locali commerciali: il consumatore non deve pagare il servizio eseguito se il professionista ha omesso le informazioni precontrattuali sul recesso e sugli eventuali costi.
La questione giuridica
Se l’articolo 14, paragrafo 4, lettera a), i), e paragrafo 5, della direttiva 2011/83 debba essere interpretato nel senso che, quando il professionista non ha informato il consumatore del diritto di recesso e degli obblighi di pagamento connessi, il consumatore che recede solo dopo l’esecuzione del contratto è comunque tenuto a corrispondere un’indennità o il prezzo del servizio, anche se ha tratto un vantaggio patrimoniale dalle prestazioni ricevute.
Principio di diritto
L’articolo 14, paragrafo 4, lettera a), i), e paragrafo 5, della direttiva 2011/83 esclude, in caso di omessa informazione precontrattuale sul diritto di recesso e sui costi connessi, qualsiasi obbligo del consumatore di pagare le prestazioni eseguite in forza di un contratto concluso fuori dei locali commerciali, anche se il recesso interviene dopo l’esecuzione integrale del contratto e anche se il consumatore ha tratto un vantaggio economico dalle prestazioni ricevute; gli eventuali rimedi per il professionista restano eventualmente quelli previsti dal diritto nazionale, come un’azione di regresso verso il cedente responsabile dell’omissione informativa.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2011/83/UE
- Articolo 1 direttiva 2011/83/UE
- Articolo 2 direttiva 2011/83/UE
- Articolo 4 direttiva 2011/83/UE
- Articolo 6, paragrafo 1, lettere h) e j), direttiva 2011/83/UE
- Articolo 9, paragrafo 1, direttiva 2011/83/UE
- Articolo 10, paragrafo 1, direttiva 2011/83/UE
- Articolo 14, paragrafi 3, 4 e 5, direttiva 2011/83/UE
- Articolo 169 TFUE
- Articolo 38 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Diritto di recesso e omessa informazione nei contratti fuori dei locali commerciali
Si tratta di un rinvio pregiudiziale del Landgericht Essen in materia di tutela dei consumatori e contratti di servizi conclusi fuori dei locali commerciali. La controversia oppone DC, cessionaria dei diritti contrattuali, a HJ, consumatore che ha esercitato il recesso dopo la completa esecuzione del contratto.
Fatti e procedimento principale
HJ aveva concluso oralmente, il 6 ottobre 2020, un contratto per la ristrutturazione dell’impianto elettrico della propria abitazione. Il professionista non lo aveva informato del diritto di recesso secondo la disciplina tedesca di attuazione della direttiva 2011/83. Dopo l’esecuzione del contratto, il professionista aveva emesso fattura e, successivamente, ceduto a DC i diritti derivanti dal contratto.
HJ ha poi comunicato il recesso. DC ha agito in giudizio per ottenere il pagamento del servizio, sostenendo che l’esclusione di qualsiasi compenso, in caso di omissione informativa, sarebbe una sanzione sproporzionata. Il giudice tedesco ha rilevato che la soluzione dipende dall’interpretazione dell’articolo 14, paragrafo 5, della direttiva 2011/83.
Quadro normativo dell’Unione
La Corte richiama gli obiettivi della direttiva 2011/83, in particolare i considerando 4, 5, 7, 21 e 57, l’articolo 1 e il principio di armonizzazione completa di cui all’articolo 4. Vengono inoltre in rilievo:
- l’articolo 6, paragrafo 1, lettere h) e j), sugli obblighi informativi prima della conclusione del contratto;
- l’articolo 9, paragrafo 1, sul diritto di recesso di 14 giorni;
- l’articolo 10, paragrafo 1, sulla proroga del termine di recesso in caso di omissione dell’informazione sul recesso;
- l’articolo 14, paragrafi 3, 4 e 5, sugli obblighi del consumatore in caso di recesso.
Ragionamento della Corte
La Corte osserva che l’articolo 14, paragrafo 5, stabilisce il principio generale secondo cui il consumatore che recede non sopporta responsabilità, salvo le eccezioni previste dalla direttiva. Tra tali eccezioni vi è l’articolo 14, paragrafo 3, relativo al pagamento proporzionale quando il consumatore ha chiesto l’esecuzione del servizio durante il periodo di recesso.
Tuttavia, tale disposizione deve essere letta insieme all’articolo 14, paragrafo 4, lettera a), i): se il professionista ha omesso di informare il consumatore sulle condizioni del recesso e sull’eventuale obbligo di pagamento, il consumatore non deve sostenere alcun costo per i servizi forniti durante il periodo di recesso. Inoltre, se manca l’informazione di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera h), il termine di recesso si prolunga di dodici mesi ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1.
La Corte sottolinea che la tutela del consumatore nei contratti fuori dei locali commerciali è particolarmente intensa, perché tali contratti possono esporlo a pressione psicologica o effetto sorpresa. L’informazione precontrattuale sul recesso è quindi essenziale per una decisione consapevole.
Esclusione dell’argomento dell’arricchimento senza causa
La Corte respinge l’idea che il principio generale del divieto di arricchimento senza causa possa limitare la protezione assicurata dalla direttiva. Poiché la direttiva realizza un’armonizzazione completa di alcuni aspetti chiave, gli Stati membri non possono introdurre o mantenere regole che alterino il livello di tutela fissato dal testo europeo. Accogliere l’argomento di DC consentirebbe di far gravare sul consumatore costi non previsti dalla direttiva, in contrasto con il suo sistema.
La Corte aggiunge che il considerando 57, relativo a sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, non consente di eludere la chiara disciplina degli articoli 9 e 14. Eventuali rimedi residui possono eventualmente trovare spazio nel diritto nazionale, ad esempio mediante regresso verso il professionista cedente, se il cessionario non sia responsabile dell’omissione informativa.
Decisione
La Corte risponde che l’articolo 14, paragrafo 4, lettera a), i), e paragrafo 5, della direttiva 2011/83 deve essere interpretato nel senso che il consumatore è esonerato da qualsiasi obbligo di pagare le prestazioni eseguite in forza di un contratto negoziato fuori dei locali commerciali quando il professionista non gli ha fornito le informazioni richieste e il recesso è avvenuto dopo l’esecuzione del contratto.
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