Corte di giustizia, Sentenza C-105/22
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 17 maggio 2023. — P.M. contro Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny. — Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione delle merci – Disposizioni tributarie – Articolo 110 TFUE – Accise – Esportazione di un autoveicolo immatricolato in uno Stato membro verso un paese dello Spazio economico europeo (SEE) – Diniego del rimborso dell’accisa versata per tale autoveicolo per un importo proporzionale alla durata del suo utilizzo nel territorio dello Stato membro d’immatricolazione – Principi di riscossione in un’unica soluzione delle accise e di proporzionalità. — Causa C-105/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto che l’accisa polacca sugli autoveicoli, non essendo un’accisa armonizzata, vada valutata come imposta interna ai sensi dell’articolo 110 TFUE. In caso di esportazione di un veicolo già immatricolato in Polonia, il diritto UE non impone il rimborso dell’imposta neppure in quota parte, se la disciplina nazionale si applica indifferentemente e non crea discriminazioni tra prodotti nazionali e importati. La Corte ha inoltre escluso che il principio di proporzionalità e quello di riscossione in un’unica soluzione delle accise conducano a una diversa soluzione nel caso concreto.
Accisa nazionale su autoveicoli: compatibilità con il diritto UE del mancato rimborso, in caso di esportazione, dell’imposta pagata su un veicolo immatricolato nello Stato membro, anche se l’importo richiesto è proporzionale alla durata d’uso nel territorio nazionale.
La questione giuridica
Se l’articolo 56 TFUE, il principio del carattere monofase dell’accisa quale imposta sul consumo effettivo e il principio di proporzionalità ostino a una normativa nazionale che nega il rimborso dell’accisa pagata sull’esportazione di un’autovettura immatricolata nello Stato membro interessato, anche per la quota dell’imposta proporzionale al periodo di utilizzo del veicolo nel territorio nazionale.
Principio di diritto
L’articolo 110, primo comma, TFUE, nonché i principi di riscossione in un’unica soluzione delle accise e di proporzionalità, non ostano a una normativa nazionale che, in caso di esportazione di un autoveicolo immatricolato nello Stato membro interessato, non prevede il rimborso dell’accisa versata per quel veicolo nemmeno per l’importo commisurato alla durata del suo utilizzo nel territorio nazionale, poiché tale tributo, non rientrando nell’accisa armonizzata, è un’imposta interna legata all’immatricolazione e al consumo del veicolo, e il mancato rimborso non determina, di per sé, una tassazione vietata dal diritto dell’Unione.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 110 TFUE
- Articolo 56 TFUE
- Direttiva 2008/118/CE, articolo 1, paragrafo 3
- Direttiva 2008/118/CE, articolo 7, paragrafo 1
Mancato rimborso dell’accisa su autoveicolo esportato e compatibilità con il diritto UE
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) in una controversia tra un commerciante e l’autorità fiscale di Varsavia. Il tema è la compatibilità con il diritto dell’Unione del diniego di rimborso dell’accisa versata in Polonia su un autoveicolo poi esportato in Norvegia, anche quando il rimborso sia chiesto in misura proporzionale alla durata di utilizzo del veicolo nel territorio nazionale.
Fatti e procedimento principale
Il ricorrente aveva acquistato intracomunitariamente un autoveicolo, aveva presentato la dichiarazione d’accisa e pagato l’imposta dovuta. Successivamente, dopo l’esportazione del veicolo in Norvegia, aveva chiesto il rimborso dell’accisa ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, della legge polacca sulle accise. L’amministrazione ha negato il rimborso perché il veicolo era stato oggetto di immatricolazione temporanea d’ufficio in Polonia prima dell’esportazione, circostanza ritenuta sufficiente a escludere il diritto al rimborso.
Normativa rilevante
La Corte richiama anzitutto l’articolo 110, primo comma, TFUE, che vieta imposizioni interne discriminatorie sui prodotti degli altri Stati membri rispetto ai prodotti nazionali similari. Richiama inoltre la direttiva 2008/118/CE, in particolare:
- l’articolo 1, che delimita il regime generale delle accise armonizzate;
- l’articolo 1, paragrafo 3, che consente imposte su prodotti diversi da quelli soggetti ad accisa armonizzata, purché non ostino agli scambi intracomunitari;
- l’articolo 7, paragrafo 1, secondo cui l’accisa diviene esigibile al momento e nello Stato membro dell’immissione in consumo.
Inquadramento giuridico della tassa nazionale
La Corte osserva che gli autoveicoli sono merci ai sensi del Trattato, ma non appartengono alle categorie di prodotti soggetti ad accisa armonizzata dalla direttiva 2008/118/CE. Ne consegue che gli Stati membri possono istituire tributi su tali veicoli, ma devono rispettare il diritto dell’Unione. L’imposta polacca sugli autoveicoli viene qualificata come imposizione interna, e non come dazio o tassa di effetto equivalente, per cui la norma di riferimento è l’articolo 110 TFUE.
Ragionamento della Corte
La Corte, riformulando la questione, verifica se il diritto primario dell’Unione imponga il rimborso dell’accisa al momento dell’esportazione di un veicolo immatricolato nello Stato membro.
Sotto il profilo dell’articolo 110 TFUE, la Corte ricorda che la disposizione mira a evitare che i prodotti importati siano tassati più gravemente dei prodotti nazionali similari. Nel caso esaminato, la normativa nazionale subordina il rimborso, in caso di cessione intracomunitaria o esportazione, al fatto che il veicolo non sia stato immatricolato in Polonia; tale condizione vale indifferentemente per tutti i veicoli e non risulta discriminatoria sulla base dell’origine.
Quanto al principio della riscossione in un’unica soluzione delle accise, la Corte afferma che, in assenza di armonizzazione, il diritto dell’Unione non obbliga gli Stati membri a compensare o eliminare eventuali effetti derivanti dal concorso di più sistemi fiscali nazionali. È quindi irrilevante che il veicolo, dopo l’esportazione, possa essere sottoposto a imposizioni analoghe nello Stato di destinazione.
Quanto al principio di proporzionalità, la Corte distingue la giurisprudenza relativa ai contratti di leasing o locazione di veicoli, nella quale aveva ritenuto sproporzionate imposte non commisurate alla durata dell’utilizzo nello Stato membro. Tale giurisprudenza non è trasponibile al caso di specie, perché qui non si tratta di una prestazione di servizi transfrontaliera, ma di un acquisto intracomunitario e dell’immatricolazione di un veicolo, con imposta legata al consumo e alla messa in circolazione sul territorio nazionale. Inoltre, l’intenzione originaria dell’importatore circa il successivo uso del veicolo è irrilevante.
La Corte precisa anche che l’immatricolazione temporanea d’ufficio che fa parte della procedura ordinaria di immatricolazione non va confusa con l’immatricolazione temporanea finalizzata all’esportazione. Infine, la circostanza che il veicolo sia stato esportato in Norvegia non modifica la soluzione, poiché l’articolo 110 TFUE corrisponde all’articolo 14 dell’Accordo SEE e la normativa nazionale applicava le stesse condizioni anche alle esportazioni verso paesi terzi.
Decisione e dispositivo
La Corte conclude che il diritto primario dell’Unione, in particolare l’articolo 110, primo comma, TFUE, nonché i principi di riscossione in un’unica soluzione delle accise e di proporzionalità, non ostano a una normativa nazionale che non prevede, quando un autoveicolo immatricolato nello Stato membro interessato viene esportato, il rimborso dell’accisa versata per tale veicolo in detto Stato membro per un importo proporzionale alla durata dell’utilizzo del veicolo nel suo territorio.
Principio affermato
Il mancato rimborso dell’accisa nazionale su un autoveicolo esportato è compatibile con il diritto dell’Unione quando il tributo non è un’accisa armonizzata ma un’imposizione interna collegata all’immatricolazione e al consumo del veicolo, e la disciplina applicata non comporta discriminazioni tra prodotti nazionali e non nazionali.
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