Cassazione Civile, Ordinanza n. 07603/2025 del 21/03/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
L'istituto di credito aveva chiesto l'ammissione tardiva al passivo del fallimento per un credito chirografario complessivo di euro 5.949.810,18, derivante in larga parte dal residuo di un finanziamento stipulato nel 2013 e, per la parte restante, dal saldo passivo di un conto corrente. Il giudice delegato aveva respinto la domanda; in opposizione, il Tribunale aveva a sua volta rigettato la pretesa, ma per una ragione diversa: aveva rilevato d'ufficio la nullità dei contratti di finanziamento del 2012 e del 2013 per difetto di forma scritta, ritenendo necessaria la sottoscrizione di entrambe le parti e osservando che i contratti risultavano firmati solo dalla cliente. Con il ricorso per cassazione la banca ha dedotto: 1) nullità del decreto per violazione dell'art. 1421 c.c. e dell'art. 101, comma 2, c.p.c., per avere il Tribunale deciso su una questione rilevata d'ufficio senza previa instaurazione del contraddittorio; 2) violazione degli artt. 115 c.p.c., 2697 c.c. e 98-99 l.fall., per avere il Tribunale ignorato la non contestazione e il preteso riconoscimento della sottoscrizione dei contratti da parte del fallimento; 3) violazione degli artt. 117 T.U.B., 1325, 1326 e 1350 c.c., per avere erroneamente dichiarato nulli i contratti bancari per mancanza della firma della banca, nonostante la forma scritta fosse stata rispettata dalla redazione del contratto e dalla sottoscrizione del solo cliente, con pacifica esecuzione dei rapporti.
La decisione
La Corte ha accolto il terzo motivo di ricorso, ritenendo errata la declaratoria di nullità dei contratti bancari per mancanza della sottoscrizione della banca. Ha affermato che, per i contratti bancari soggetti all'art. 117 T.U.B., la forma scritta ad substantiam è rispettata quando il contratto sia redatto per iscritto e sia sottoscritto dal cliente, potendosi desumere il consenso della banca anche da comportamenti concludenti; inoltre, l'eventuale mancata consegna dell'esemplare al cliente non comporta nullità. Poiché la motivazione del Tribunale sul conto corrente richiamava sostanzialmente la stessa impostazione, l'errore investiva anche tale rapporto. L'accoglimento del terzo motivo ha reso assorbiti il primo e il secondo motivo. Il decreto impugnato è stato quindi cassato con rinvio al Tribunale di Avezzano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1421 c.c.
richiamato dalla ricorrente per censurare il rilievo officioso della nullità; la Corte non decide su questo profilo perché assorbito dall'accoglimento del terzo motivo.
art. 101, comma 2, c.p.c.
richiamato per denunciare la violazione del contraddittorio sulla questione rilevata d'ufficio; motivo assorbito.
art. 115 c.p.c.
richiamato per sostenere che il fallimento non aveva contestato la conclusione dei contratti; motivo assorbito.
art. 2697 c.c.
richiamato in relazione al riparto dell'onere probatorio; motivo assorbito.
artt. 98 e 99 l.fall.
richiamati in relazione all'opposizione allo stato passivo; non oggetto di decisione autonoma per assorbimento.
art. 117 T.U.B.
"I contratti conclusi nell'esercizio dell'attività bancaria sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti"; "Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo"
la forma scritta ha funzione funzionale e di protezione; è sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto e sottoscritto dal cliente, potendo il consenso della banca risultare da comportamenti concludenti. La mancata consegna dell'esemplare non determina nullità negoziale.
artt. 1325, 1326 e 1350 c.c.
richiamati dal Tribunale per fondare la nullità per difetto di forma; la Corte esclude che, nel caso di contratto bancario scritto e eseguito, sia necessaria la firma di entrambe le parti per la validità.
art. 23 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
richiamato in via analogica e interpretativa: il principio affermato dalle Sezioni Unite sulla sufficienza della sola sottoscrizione dell'investitore viene esteso ai contratti bancari ex art. 117 T.U.B.
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per il rito camerale di trattazione in Cassazione.
Massime di principio
- Nei contratti bancari soggetti all'art. 117 T.U.B., la forma scritta ad substantiam è soddisfatta se il contratto è redatto per iscritto e sottoscritto dal cliente; non è necessaria la sottoscrizione anche della banca, il cui consenso può risultare da comportamenti concludenti.
- La nullità prevista dall'art. 117 T.U.B. presidia la forma del contratto, cioè la sua veste esteriore, e non si estende all'eventuale omissione della consegna di un esemplare del contratto al cliente.
- Quando la soluzione di una lite dipende da una questione rilevata d'ufficio dichiarata assorbita da una diversa ragione decisoria, la cassazione del provvedimento può fondarsi sulla sola correzione della regola sostanziale decisiva, restando assorbiti gli ulteriori motivi strumentali.
- L'esecuzione del rapporto e la successiva modifica consensuale dello stesso costituiscono elementi idonei a confermare l'esistenza della volontà contrattuale della banca, escludendo la nullità per difetto di sottoscrizione dell'intermediario.
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