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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-277/24

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 27 febbraio 2025. — M. B. contro Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu. — Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 273 – Misure dirette ad assicurare l’esatta riscossione dell’IVA – Debito IVA di un soggetto passivo – Normativa nazionale che prevede la responsabilità solidale dell’ex presidente del consiglio di amministrazione del soggetto passivo – Partecipazione dell’ex presidente del consiglio di amministrazione al procedimento che constata l’esistenza di un debito IVA – Procedimento di accertamento della responsabilità solidale – Contestazione del debito IVA – Diritti della difesa – Proporzionalità. — Causa C-277/24

Giurisprudenza europea62024CJ0277

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha ritenuto ricevibile il rinvio e ha chiarito che, nel contesto di un meccanismo nazionale di responsabilità solidale per debiti IVA societari, il terzo potenzialmente responsabile non deve necessariamente partecipare al procedimento di accertamento del debito della società. Tuttavia, per non violare i diritti della difesa e il principio di proporzionalità, il successivo procedimento a suo carico deve consentirgli di contestare effettivamente gli elementi di fatto e di diritto già accertati e di accedere al fascicolo. La soluzione tutela l’efficacia della riscossione dell’IVA senza compromettere la sostanza delle garanzie procedurali del terzo.

IVA: è compatibile con il diritto UE una normativa nazionale che esclude l’ex amministratore dal procedimento di accertamento del debito IVA della società, purché nel successivo procedimento di responsabilità solidale egli possa contestare utilmente gli accertamenti e accedere al fascicolo.

La questione giuridica

Se gli articoli 205 e 273 della direttiva 2006/112/CE, letti alla luce dell’articolo 2 TUE, degli articoli 17, 41 e 47 della Carta, del principio di proporzionalità, del diritto a un equo processo e dei diritti della difesa, ostino a una disciplina e prassi nazionali che negano a un ex membro del consiglio di amministrazione, potenzialmente responsabile in solido per il debito IVA della società, la partecipazione al procedimento di accertamento del debito della società e gli impediscono, nel successivo procedimento di responsabilità solidale, di contestare efficacemente gli accertamenti e le valutazioni contenuti nella decisione definitiva resa nel primo procedimento.

Principio di diritto

L’articolo 273 della direttiva IVA, in combinato disposto con l’articolo 325, paragrafo 1, TFUE, i diritti della difesa e il principio di proporzionalità, non osta a una normativa nazionale che esclude dal procedimento di accertamento del debito IVA della società il terzo potenzialmente responsabile in solido, a condizione che, nel successivo procedimento di responsabilità solidale, egli possa contestare in modo effettivo gli accertamenti di fatto e le qualificazioni giuridiche poste a base del debito e accedere al fascicolo del primo procedimento, nel rispetto dei diritti della società e degli altri terzi.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 193 della direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 205 della direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 273 della direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 325, paragrafo 1, TFUE
  • Articolo 2 TUE
  • Articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

Responsabilità solidale dell’ex amministratore per debiti IVA societari

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu in una controversia tra un’ex presidente del consiglio di amministrazione di una società e l’amministrazione tributaria polacca. La questione nasce dalla prassi nazionale che separa il procedimento di accertamento del debito IVA della società dal successivo procedimento di responsabilità solidale del terzo.

Fatti e procedimento principale

M. B. era stata presidente del consiglio di amministrazione della società B. sp. z o.o. dal 2014 al 2018. La società era sottoposta a un procedimento di verifica fiscale relativo all’IVA per il periodo giugno-ottobre 2016. M. B. aveva chiesto di essere ammessa come parte del procedimento e di accedere al fascicolo, sostenendo che il suo eventuale coinvolgimento in un futuro procedimento di responsabilità solidale rendeva necessario partecipare sin da subito all’accertamento del debito.

L’amministrazione aveva respinto la domanda, ritenendo che, ai sensi dell’articolo 133 del codice tributario polacco, l’ex amministratore non fosse parte del procedimento di imposizione. Il giudice del rinvio osserva che, secondo la prassi nazionale, il terzo può intervenire solo nel procedimento autonomo di responsabilità solidale e che, in tale sede, non può però contestare l’importo del debito già definitivamente accertato nei confronti della società.

Quadro normativo rilevante

La Corte richiama anzitutto gli articoli 193, 205 e 273 della direttiva 2006/112/CE.

  • L’articolo 193 individua il debitore ordinario dell’IVA.
  • L’articolo 205 consente agli Stati membri di prevedere che una persona diversa dal debitore sia responsabile in solido.
  • L’articolo 273 autorizza gli Stati membri ad adottare altri obblighi necessari per assicurare l’esatta riscossione dell’IVA e prevenire le evasioni.

Sono inoltre richiamati l’articolo 325, paragrafo 1, TFUE, nonché gli articoli 2 TUE, 17, 41 e 47 della Carta, oltre ai diritti della difesa e al principio di proporzionalità.

Sul piano nazionale, risultano decisivi gli articoli 107, 108, 116 e 133 del codice tributario polacco, che disciplinano la responsabilità solidale dei membri ed ex membri del consiglio di amministrazione e la qualità di parte nel procedimento tributario.

Ricevibilità

La Corte respinge l’eccezione di irricevibilità sollevata dal DIAS, secondo cui il diritto di avviare il procedimento di responsabilità solidale sarebbe ormai prescritto. Il rinvio è ricevibile perché il giudice nazionale ha chiarito che il procedimento principale è ancora pendente e la risposta della Corte è necessaria per decidere la controversia concreta.

Ragionamento della Corte

La Corte riformula la questione, escludendo dall’analisi autonoma l’articolo 2 TUE, l’articolo 41 della Carta, l’articolo 47 della Carta e l’articolo 17 della Carta, ritenuti non pertinenti o assorbiti nel ragionamento sui diritti della difesa e sulla proporzionalità.

Sul merito, la Corte osserva che l’articolo 273 della direttiva IVA e l’articolo 325, paragrafo 1, TFUE impongono agli Stati membri di adottare misure effettive per garantire la riscossione integrale dell’IVA e contrastare la frode. Un meccanismo di responsabilità solidale dell’ex amministratore, come quello polacco, è in linea di principio compatibile con tale obiettivo.

Tuttavia, il margine di discrezionalità degli Stati membri deve essere esercitato nel rispetto dei principi generali del diritto dell’Unione, in particolare dei diritti della difesa. La Corte ribadisce che tali diritti includono il diritto di essere ascoltato e di accedere al fascicolo, e che essi si applicano quando l’amministrazione adotta un atto pregiudizievole per un soggetto.

La Corte precisa poi che il carattere definitivo della decisione di accertamento del debito della società non può giustificare una lesione della sostanza stessa dei diritti della difesa del terzo. Ne deriva che, se nel procedimento di responsabilità solidale il terzo non può contestare gli accertamenti già compiuti, la sua posizione processuale sarebbe eccessivamente compressa.

Allo stesso tempo, la Corte riconosce che la partecipazione del terzo al procedimento di imposizione potrebbe compromettere la riservatezza di informazioni e prolungare il procedimento, incidendo sull’interesse pubblico alla riscossione efficace dell’IVA. Per questo, alla luce del principio di proporzionalità, non è necessario imporre la sua partecipazione al primo procedimento, purché il secondo procedimento gli garantisca rimedi effettivi.

Decisione

La Corte conclude che la normativa e la prassi nazionali non contrastano con il diritto dell’Unione se il terzo potenzialmente responsabile in solido non è parte del procedimento di accertamento del debito IVA della società, a condizione che nel successivo procedimento di responsabilità solidale egli possa:

  • contestare utilmente gli accertamenti di fatto e le qualificazioni giuridiche effettuati nel primo procedimento;
  • accedere al fascicolo del procedimento di imposizione;
  • rispettare, nel contempo, i diritti della società e degli altri terzi coinvolti.

Principio affermato

La sentenza conferma che l’effettiva riscossione dell’IVA può giustificare una separazione procedurale tra accertamento del debito societario e responsabilità del terzo, ma solo se il terzo dispone di garanzie difensive sostanziali nel procedimento che incide sul suo patrimonio personale. La tutela dei diritti della difesa non impone la partecipazione al primo procedimento, ma esige la possibilità di una contestazione effettiva nel secondo.

Come è indicizzato

Materieivaresponsabilità solidale tributariadiritti della difesatutela giurisdizionale effettivaprocedimento amministrativo tributario

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