Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 25707/2025 del 14/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva giudicato per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale. Con il primo motivo deduceva l'omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo in sostanza che la condotta meritasse la declaratoria di non punibilità. Con il secondo e il terzo motivo censurava la sussistenza del delitto di cui all'art. 337 c.p. e il trattamento sanzionatorio, ma la Corte rileva che tali censure erano formulate in modo generico, prive di una reale e specifica critica alle ragioni della decisione impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo generico e meramente riproduttivo di una censura già adeguatamente motivata dalla Corte di appello, che aveva escluso la particolare tenuità del fatto valorizzando il significativo allontanamento dall'abitazione e dunque la non scarsa offensività del reato. Ha inoltre considerato generici il secondo e il terzo motivo, perché non contenevano una precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto sottoponibili a verifica. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata ritenuta non applicabile in ragione della non scarsa offensività della condotta, apprezzata anche per il significativo allontanamento dall'abitazione.

  • art. 337 c.p.

    È la fattispecie incriminatrice la cui sussistenza è stata oggetto di censura nel ricorso, ma il motivo è stato dichiarato generico e quindi non scrutinabile nel merito.

  • art. 610 c.p.p.

    La decisione è resa in forma di ordinanza della Corte di cassazione sul ricorso, con declaratoria di inammissibilità e conseguenze economiche a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile per genericità quando non contiene una specifica e concreta critica alle argomentazioni della sentenza impugnata, limitandosi a riprodurre censure già esaminate o a formulare affermazioni assertive.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere riconosciuta quando la motivazione di merito abbia adeguatamente valorizzato elementi sintomatici di apprezzabile offensività della condotta.
  • Nel giudizio di legittimità la contestazione della sussistenza del reato e del trattamento sanzionatorio richiede una deduzione puntuale di errori di fatto o di diritto; in difetto, il ricorso è inammissibile.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.