Cassazione Penale, Ordinanza n. 25707/2025 del 14/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva giudicato per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale. Con il primo motivo deduceva l'omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo in sostanza che la condotta meritasse la declaratoria di non punibilità. Con il secondo e il terzo motivo censurava la sussistenza del delitto di cui all'art. 337 c.p. e il trattamento sanzionatorio, ma la Corte rileva che tali censure erano formulate in modo generico, prive di una reale e specifica critica alle ragioni della decisione impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo generico e meramente riproduttivo di una censura già adeguatamente motivata dalla Corte di appello, che aveva escluso la particolare tenuità del fatto valorizzando il significativo allontanamento dall'abitazione e dunque la non scarsa offensività del reato. Ha inoltre considerato generici il secondo e il terzo motivo, perché non contenevano una precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto sottoponibili a verifica. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata ritenuta non applicabile in ragione della non scarsa offensività della condotta, apprezzata anche per il significativo allontanamento dall'abitazione.
art. 337 c.p.
È la fattispecie incriminatrice la cui sussistenza è stata oggetto di censura nel ricorso, ma il motivo è stato dichiarato generico e quindi non scrutinabile nel merito.
art. 610 c.p.p.
La decisione è resa in forma di ordinanza della Corte di cassazione sul ricorso, con declaratoria di inammissibilità e conseguenze economiche a carico del ricorrente.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile per genericità quando non contiene una specifica e concreta critica alle argomentazioni della sentenza impugnata, limitandosi a riprodurre censure già esaminate o a formulare affermazioni assertive.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere riconosciuta quando la motivazione di merito abbia adeguatamente valorizzato elementi sintomatici di apprezzabile offensività della condotta.
- Nel giudizio di legittimità la contestazione della sussistenza del reato e del trattamento sanzionatorio richiede una deduzione puntuale di errori di fatto o di diritto; in difetto, il ricorso è inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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