Cassazione Penale, Sentenza n. 28767/2023 del 04/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente proponeva ricorso in Cassazione con due motivi: 1) violazione di legge (art. 597, comma 3 c.p.p., richiamato dall'art. 606 lett. b) c.p.p.) per presunta violazione del divieto della reformatio in peius in relazione alla riqualificazione del fatto (bancarotta semplice riqualificata in bancarotta fraudolenta) e al diverso termine di prescrizione connesso; 2) vizio di motivazione per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, sulla quale la Corte di appello non avrebbe fornito argomentazione
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, pur rilevando l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti sulla possibilità che la reformatio in peius comprenda il profilo del computo della prescrizione, la Corte ha ritenuto la questione priva di rilievo nel caso concreto perché, alla data della sentenza di appello, non era maturato il termine di prescrizione per la fattispecie meno grave (art. 217 l.f.), pertanto il ricorrente non ha mostrato un interesse concreto alla questione. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto generica la doglianza: la pena era stata inflitta nel minimo edittale e la sola incensuratezza non impone per legge la concessione delle attenuanti generiche. Per dichiarata inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro tremila alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 217 legge fallimentare
art. 217 legge fallimentare
Norma sostanziale che disciplina la bancarotta semplice; la prima sentenza di merito aveva qualificato il fatto ai sensi di questa disposizione
art. 216 legge fallimentare
art. 216 legge fallimentare
Richiamata nella riformulazione della qualificazione del fatto in sede di appello insieme all'art. 223 l.f.
art. 223 legge fallimentare
art. 223 legge fallimentare
Richiamata nella riformulazione della fattispecie dalla Corte di appello
art. 597, comma 3, cod. proc. pen.
Norma riferita nel motivo di ricorso in relazione ai vizi di motivazione e deduzioni di nullità processuali; il ricorso ha invocato tale norma in combinato con l'art. 606 lett. b) c.p.p. per contestare la qualificazione in appello
art. 606 lett. b) cod. proc. pen.
Norma che indica il vizio di cui alla lettera b) (violazione di legge) come motivo di ricorso; invocata dal ricorrente per denunciare presunta violazione del divieto della reformatio in peius
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
Limiti formali alla enunciazione dei motivi di ricorso citati nel provviso; il ricorso è stato valutato nei limiti enunciati
art. 616 cod. proc. pen.
Disposizione richiamata dalla Corte per la statuizione sulle spese e per la condanna alla somma a favore della Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso
art. 6 CEDU
art. 6 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo
Riferimento richiamato dalle pronunce giurisprudenziali sul principio del giusto processo e sul diritto di difesa nei casi di riqualificazione in sede d'appello
Massime di principio
- La riqualificazione del fatto in appello che comporti una qualificazione più grave non determina automaticamente la violazione del divieto della reformatio in peius se, nel caso concreto, non si dimostra un pregiudizio concreto (ad esempio la prescrizione già maturata per la fattispecie originaria).
- Quando si censura in Cassazione la reformatio in peius per profili connessi alla prescrizione è necessario dimostrare un interesse concreto e attuale derivante dalla diversa decorrenza o maturazione dei termini di prescrizione; questioni meramente astratte o eventuali non sono fondate.
- La mera affermazione dell'incensuratezza non obbliga il giudice a concedere le circostanze attenuanti generiche: occorre una motivazione specifica e argomentata per il riconoscimento di tali circostanze.
- I motivi di impugnazione devono essere specifici e non generici; la genericità della doglianza comporta spesso l'inammissibilità o il rigetto del motivo in sede di legittimità.
- In caso di inammissibilità del ricorso per Cassazione, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e ad una somma a favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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