Sentenza del 05/02/2019 n. 909 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima n. 74/2019 ACCERTAMENTO - Base imponibile - Indennità sostitutiva - Riposo settimanale e ferie non godute - Vi rientrano - ragioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente aveva chiesto il rimborso dell'IRPEF trattenuta negli anni 2013, 2014 e 2015 sull'indennità sostitutiva delle ferie non godute, sostenendo che tale somma avesse natura esclusivamente risarcitoria per il danno fisico e psichico derivante dalla mancata fruizione del riposo e che, quindi, non fosse imponibile. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione della CTP, sostenendo che l'indennità costituisce un compenso percepito in dipendenza del rapporto di lavoro, commisurato alla prestazione lavorativa svolta durante il periodo destinato alle ferie, e possiede natura reddituale e retributiva.
La decisione
La Commissione ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha riformato la sentenza della CTP di Caserta, stabilendo che l'indennità sostitutiva delle ferie non godute è soggetta a IRPEF e alle relative ritenute. Anche un eventuale profilo risarcitorio non esclude la natura imponibile della somma, poiché essa costituisce comunque un'attribuzione patrimoniale riconosciuta al lavoratore in dipendenza del rapporto di lavoro e non rientra tra le erogazioni escluse dalla tassazione. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
Articoli 1, 2, 3, 6, 11, 49, 50, 51 e 52 del d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)
Le somme percepite dal lavoratore in dipendenza del rapporto di lavoro, inclusa l'indennità sostitutiva delle ferie non godute, rientrano nel reddito imponibile e sono soggette a IRPEF, salvo che una specifica disposizione ne preveda l'esclusione.
Articoli 46 e 48 del d.P.R. n. 917 del 1986, nella numerazione allora vigente
Le somme corrisposte in relazione al rapporto di lavoro sono fiscalmente qualificabili come redditi di lavoro dipendente; tale disciplina è oggi contenuta, rispettivamente, negli articoli 49 e 51 del TUIR.
Art. 12 della legge n. 153 del 1969
La nozione di retribuzione imponibile ai fini previdenziali è ampia e comprende le attribuzioni patrimoniali riconosciute al lavoratore in dipendenza del rapporto di lavoro, salvo le esclusioni tassativamente previste.
Art. 2126 del codice civile
Le prestazioni lavorative effettuate in violazione di norme poste a tutela del lavoratore conservano rilevanza retributiva; ciò sostiene la qualificazione dell'indennità come corrispettivo della prestazione resa durante il periodo che avrebbe dovuto essere dedicato al riposo.
Art. 10 del d.lgs. n. 66 del 2003, come modificato dal d.lgs. n. 213 del 2004
La disciplina delle ferie annuali e della relativa indennità sostitutiva non consente di escludere l'imponibilità fiscale o contributiva della somma; l'eventuale componente risarcitoria non prevale sulla sua riconducibilità al reddito di lavoro.
Direttiva n. 93/104/CE
La disciplina europea in materia di orario di lavoro e ferie è richiamata nel quadro normativo relativo alla tutela del diritto al riposo, senza incidere sulla qualificazione fiscale dell'indennità sostitutiva.
Ordinanza della Corte di cassazione n. 13473 del 29 maggio 2018
L'indennità sostitutiva di ferie non godute è assoggettabile a contribuzione previdenziale poiché ha carattere retributivo e costituisce un'attribuzione patrimoniale riconosciuta al lavoratore in dipendenza del rapporto di lavoro.
La Commissione ha recepito l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'indennità mantiene natura imponibile anche qualora si riconosca in essa un concorrente profilo risarcitorio.
Massime di principio
- L'indennità sostitutiva delle ferie o dei riposi non goduti è normalmente imponibile ai fini IRPEF e contributivi, perché deriva direttamente dal rapporto di lavoro ed è collegata alla prestazione lavorativa resa nel periodo destinato al riposo.
- La qualificazione della somma come risarcitoria non comporta automaticamente l'esenzione: per escludere la tassazione è necessario che una specifica norma preveda espressamente l'esclusione.
- Quando una prestazione economica è riconosciuta al lavoratore in dipendenza del rapporto di lavoro e non rientra nelle esclusioni tassative previste dalla legge, prevale la sua riconducibilità alla retribuzione imponibile.
- In presenza di orientamenti giurisprudenziali inizialmente divergenti, il giudice può compensare le spese di lite anche se una parte risulta soccombente.
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