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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22825/2024 del 13/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il terzo motivo di ricorso, ha respinto il primo e dichiarato inammissibile il secondo, ha cassato la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte d’appello di L’Aquila, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cessionario)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società cessionaria di crediti vantati da una casa di cura privata nei confronti di una ASL per prestazioni sanitarie rese a pazienti extraregionali e per altre prestazioni nell’ambito di rapporti di accreditamento e convenzionamento. La ASL propose opposizione; il Tribunale revocò il decreto e condannò la ASL al pagamento di una somma inferiore a quella ingiunta. In appello la Corte territoriale ridusse ulteriormente l’importo riconosciuto, ritenendo non dovute le somme relative alle prestazioni rese su posti letto autorizzati ma non accreditati per gli anni 2005-2007, e ritenendo provato anche il superamento del budget per il 2006 e 2007. La società cessionaria ricorse per cassazione con tre motivi: 1) violazione delle norme processuali e dei canoni di interpretazione contrattuale, sostenendo che la ASL avesse introdotto in appello una nuova contestazione sul limite temporale del verbale di intesa del 23.10.2003, che sarebbe stata tardiva e doveva qualificarsi come eccezione in senso stretto; 2) violazione dei canoni ermeneutici degli artt. 1362 ss. c.c., lamentando che la Corte d’appello avesse interpretato il contratto insieme alla delibera regionale autorizzativa, pur trattandosi di atto amministrativo non utilizzabile per interpretare un negozio iure privatorum, e avesse erroneamente limitato l’accordo ai mesi di novembre-dicembre 2003; 3) violazione delle regole sull’onere della prova e sulla non contestazione, deducendo che era stata attribuita alla struttura sanitaria, e non alla ASL, la prova del rispetto del budget, mentre il superamento del tetto di spesa è fatto impeditivo che deve essere provato dalla ASL. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, inammissibile il secondo, e fondato il terzo: ha affermato che il contenuto del titolo negoziale è controllabile d’ufficio e contestabile anche in appello come mera difesa; ha ribadito che l’interpretazione del contratto e dell’atto amministrativo richiamato per relationem è accertamento di fatto insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione adeguata; ha invece rilevato che il superamento del budget costituisce fatto impeditivo, gravante probatoriamente sulla ASL, e che la sentenza d’appello aveva erroneamente addossato alla creditrice l’onere di dimostrare il rispetto del tetto di spesa, inoltre in modo non corretto aveva reputato non contestato il documento riepilogativo prodotto dalla ASL nonostante specifiche contestazioni della controparte. Per effetto dell’accoglimento del terzo motivo la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di L’Aquila in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    indica i vizi dedotti in cassazione per violazione di legge e nullità processuali, ma la Corte ne valuta l’ammissibilità e il fondamento secondo il contenuto effettivo dei motivi.

  • art. 115 c.p.c.

    il principio di non contestazione opera solo rispetto a fatti specificamente allegati e specificamente contestati; il ricorso deve rispettare l’autosufficienza trascrivendo gli atti rilevanti.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato insieme all’art. 115 c.p.c. in tema di valutazione della prova e del dedotto errore del giudice di merito.

  • art. 167 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere l’introduzione tardiva di una contestazione; la Corte ha escluso la fondatezza di tale censura quanto al primo motivo.

  • art. 183 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla pretesa novità della difesa della ASL in appello.

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere l’inammissibilità in appello di una nuova contestazione; la Corte ha ritenuto invece trattarsi di mera difesa.

  • artt. 1362 ss. c.c.

    i canoni ermeneutici dei contratti e, per richiamo, degli atti amministrativi non normativi; la loro violazione è deducibile in cassazione solo indicando specificamente quale regola sia stata mal applicata e come.

  • art. 1362 c.c.

    serve a stabilire la volontà negoziale dalle espressioni del testo, ma il motivo di ricorso deve specificare il canone violato e non limitarsi a proporre una diversa lettura del contratto.

  • art. 1363 c.c.

    applicabile anche agli atti amministrativi richiamati nel contratto, secondo la Corte, quando il richiamo li inserisca nel testo negoziale.

  • art. 1366 c.c.

    applicabile anche agli atti amministrativi richiamati nel contratto, tenendo conto della natura dell’atto e della certezza dei rapporti.

  • artt. 1441 e 1442 c.c.

    i vizi del processo di formazione della volontà dell’ente pubblico rendono il contratto annullabile e l’annullamento può essere fatto valere solo dall’ente stesso.

  • art. 16 r.d. 18 novembre 1923, n. 2440

    richiamato per affermare che i contratti stipulati dalla pubblica amministrazione devono avere forma scritta ad substantiam.

  • art. 17 r.d. 18 novembre 1923, n. 2440

    richiamato insieme all’art. 16 r.d. 2440/1923 per la forma scritta ad substantiam dei contratti della PA.

  • artt. 4 e 5 d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231

    richiamati nella sentenza di merito per gli interessi di mora sulle somme dovute.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la censura di violazione dei canoni di interpretazione contrattuale è inammissibile se si limita a contrapporre una lettura alternativa del contratto senza indicare specificamente quali criteri ermeneutici siano stati disapplicati o applicati in modo illogico.
  • L’interpretazione di un contratto stipulato dalla pubblica amministrazione, così come di un atto amministrativo non normativo, costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo nei limiti della violazione dei canoni legali di ermeneutica o di vizi motivazionali effettivi.
  • Quando il testo contrattuale richiama per relationem un atto amministrativo autorizzativo, tale atto entra nel materiale interpretativo del negozio e può essere utilizzato dal giudice di merito ai fini della ricostruzione della volontà delle parti.
  • In tema di remunerazione delle prestazioni sanitarie rese in regime di accreditamento, il superamento del tetto di spesa è fatto impeditivo del diritto al pagamento e deve essere allegato e provato dalla ASL che lo eccepisce.
  • Il principio di non contestazione opera solo se il fatto è stato allegato in modo puntuale e la controparte non lo ha specificamente contestato; se il fatto è contestato con precisione o il documento è generico, il giudice non può considerarlo pacifico senza adeguata base probatoria.
  • Nel ricorso per cassazione che denunci un’erronea applicazione del principio di non contestazione, è necessario riprodurre gli atti processuali rilevanti per consentire il controllo di legittimità.
  • Nei contratti della pubblica amministrazione la forma scritta ad substantiam e il controllo sul contenuto negoziale consentono al giudice di verificare d’ufficio la portata del titolo fatto valere in giudizio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandatoInadempimentoConto corrente
RamiProcesso civileContrattiBancario e finanziarioObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullità

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