Cassazione Penale, Sentenza n. 525/2023 del 10/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente ha impugnato la reiezione della sua domanda di insinuazione al passivo relativa a canoni insoluti e a restituzione di beni derivanti da contratti di leasing stipulati con la società IMM.G. srl, coinvolta nella misura di prevenzione per la pericolosità sociale riconosciuta ai proposti. Il Tribunale di Latina aveva escluso il credito ritenendo assente il requisito della buona fede e avendo ritenuto i contratti strumentali all'attività illecita (ovvero fittizi/duplicati finalizzati a procurare liquidità per reimpiego illecito). La ricorrente contestava, fra l'altro, che il Tribunale aveva confuso e valutato impropriamente due distinti contratti di leasing (n. 1169777 del 28/04/2009 e n. 1418756 del 29/12/2011), motivando solo sul primo e travisando la cronologia e la natura delle forniture, nonché che la decisione era carente e manifestamente illogica nella valutazione della strumentalità e della buona fede.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso e ha annullato nuovamente il provvedimento impugnato disponendo il rinvio al Tribunale per un nuovo esame. La Corte ha censurato la decisione del giudice del rinvio per: confusione e crasi tra due distinti contratti di leasing con consequenziale errore cronologico e logico; incompletezza e apoditticità del ragionamento sulla presunta duplicazione/fittizietà delle forniture; mancata esplicitazione del rapporto concreto fra la società confiscata (IMM.G.) e i soggetti ritenuti socialmente pericolosi, elemento essenziale per valutare la strumentalità del credito e la buona fede del creditore. Per tali ragioni la sentenza è stata annullata con rinvio affinché il Tribunale chiarisca la successione temporale e le relazioni contrattuali, indichi la conoscibilità esterna degli elementi che avrebbero potuto far ritenere l'operazione fittizia e motivi specificamente su strumentalità e buona fede.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 59
Regola il procedimento di opposizione alla reiezione dell'insinuazione al passivo nelle procedure di prevenzione; la Corte sottolinea che nelle decisioni adottate ex art. 59 comma 7 sono ammissibili censure anche oltre le ordinarie limitazioni previste per i ricorsi in materia di prevenzione
d.lgs. n. 159 del 2011
Prevede limitazioni ordinarie al ricorso per cassazione in materia di prevenzione; la Corte rileva che tali limitazioni non impediscono di dedurre vizi diversi nell'ambito dei provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 59 comma 7
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 6)
sent. n. 17853/2021; sent. n. 28350/2020; sent. n. 27692/2021; sent. n. 28034/2021
Richiami giurisprudenziali che chiariscono i criteri di valutazione sulla strumentalità dei beni/rapporti rispetto all'attività illecita e sull'ordine logico di accertamento (prima la verifica della strumentalità/rapporto con l'illecito, poi la verifica della buona fede del creditore); la Corte ha utilizzato tali precedenti per evidenziare errori motivazionali del Tribunale
Massime di principio
- In procedimenti di prevenzione, quando è contestata l'insinuazione di crediti collegati a rapporti contrattuali con soggetti sottoposti a confisca, il giudice deve prima accertare l'eventuale strumentalità del contratto rispetto all'attività illecita e poi valutare la buona fede del creditore; l'ordine logico è essenziale.
- Il giudice non può operare una 'crasi' tra più contratti distinti: ogni rapporto negoziale deve essere esaminato separatamente con attenzione alla datazione, alle parti, alla documentazione probatoria (contratti, fatture, consegne) e alla funzione economica dei beni oggetto del leasing.
- La mera duplicazione apparente di forniture o finanziamenti non basta a provare la fittizietà o la destinazione di risorse all'attività illecita: occorrono elementi probatori che dimostrino il collegamento operativo (p.es. flussi finanziari, coincidenze temporali incongrue, partecipazione o conoscenza dei terzi coinvolti).
- La valutazione della buona fede del creditore richiede una motivazione specifica sulla conoscibilità esterna degli elementi che avrebbero potuto far presumere la strumentalità; non è ammessa una negazione apodittica senza verifica dei fatti e delle circostanze comunicabili o conoscibili dalla banca.
- In sede di cassazione, nei procedimenti riferiti a misure di prevenzione, possono essere dedotte censure più ampie rispetto alle ordinarie limitazioni previste dall'art. 10 del d.lgs. n. 159/2011; pertanto è possibile contestare anche errori di fatto e di ragionamento logico-giuridico quando incidono sulla motivazione.
- Per i creditori: produrre documentazione chiara che distingua contratti diversi, fatture, date di consegna, motivazioni commerciali e ogni elemento che dimostri l'assenza di finalità illecite e la normale ragione economica dell'operazione; dimostrare l'assenza di collegamenti soggettivi o economici con i proposti è cruciale.
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