Sentenza n. 753/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione cautelare: a) del provvedimento del 9 aprile 2025, con cui il Comune di San Gavino Monreale ha confermato il parere negativo rispetto all’istanza di procedura abilitativa semplificata (di seguito "PAS") presentata dalla ricorrente in data 5 novembre 2024; b) della Determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi del Comune di San Gavino Monreale, n. 2 del 24 febbraio 2025 prot. 4386, con cui il Comune ha concluso negativamente la conferenza di servizi relativa alla realizzazione dell’impianto oggetto dell’istanza di PAS con conseguente rigetto dell’istanza ai sensi dell'art. 10-bis della L. n. 241/1990; c) del parere negativo dell’Ufficio Tecnico del Comune di San Gavino Monreale del 23 gennaio 2025 prot. AEP4444; d) di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’istanza di Procedura Abilitativa Semplificata per la realizzazione di un impianto agrivoltaico e delle relative opere di rete
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore energetico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente aveva presentato un’istanza di PAS ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. 28/2011 per la realizzazione di un impianto agrivoltaico di potenza pari a 9282,42 kWp su terreni agricoli nel Comune di San Gavino Monreale. Il Comune, all’esito della conferenza di servizi, aveva espresso parere negativo e rigettato l’istanza, confermando il diniego con provvedimento del 9 aprile 2025 e richiamando i vincoli ritenuti inderogabili dalla l.r. Sardegna n. 20/2024. La ricorrente ha dedotto: violazione e falsa applicazione dell’art. 20, commi 1-bis e 8, del d.lgs. 199/2021, dell’art. 6 del d.lgs. 28/2011 e delle Linee guida ministeriali sugli impianti agrivoltaici; travisamento dei presupposti, illogicità, irragionevolezza, carenza dei presupposti normativi, difetto di istruttoria e di motivazione; violazione dei doveri di collaborazione e correttezza, del principio di proporzionalità e del legittimo affidamento. Ha sostenuto che l’area fosse idonea all’installazione dell’impianto ai sensi dell’art. 20, comma 8, lett. c-quater, del d.lgs. 199/2021 e che la normativa regionale imponesse requisiti non previsti dalla disciplina statale, ostacolando ingiustificatamente lo sviluppo delle fonti rinnovabili. Con il secondo motivo ha lamentato l’omessa considerazione della natura agrivoltaica del progetto e della sua compatibilità con la prosecuzione di attività agricole o zootecniche, anche alla luce dell’art. 5 del cosiddetto Decreto Agricoltura e delle Linee guida ministeriali. Con il terzo motivo ha dedotto l’illegittimità derivata degli atti impugnati per l’illegittimità costituzionale di varie disposizioni della l.r. Sardegna n. 20/2024, in relazione agli artt. 3, 9, 11, 41, 97 e 117 Cost., alle norme dello statuto speciale, agli artt. 49 e 56 TFUE, alla normativa europea sulla promozione delle energie rinnovabili e all’art. 37 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, chiedendo, ove necessario, la rimessione della questione alla Corte costituzionale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego, il provvedimento di conclusione negativa della conferenza di servizi e il parere tecnico comunale presupposto. La decisione è fondata sulla sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 184 del 16 dicembre 2025, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, per contrasto con l’art. 117 Cost., tra le altre, dell’art. 1, comma 5, della l.r. Sardegna n. 20/2024, disposizione sulla quale il Comune aveva basato il rigetto dell’istanza. Secondo il TAR, dall’illegittimità costituzionale delle norme regionali poste a fondamento dell’azione amministrativa deriva l’illegittimità derivata dei provvedimenti impugnati. Il Comune è stato quindi obbligato a rideterminarsi sull’istanza di PAS entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti costituite, in ragione della novità e complessità delle questioni, anche alla luce della sopravvenuta pronuncia costituzionale; nulla è stato disposto per le parti non costituite.
Norme richiamate
art. 6 d.lgs. 28/2011
Disciplina la Procedura Abilitativa Semplificata utilizzata dalla ricorrente per il progetto dell’impianto agrivoltaico.
art. 20, commi 1-bis e 8, d.lgs. 199/2021
La ricorrente ha invocato la disciplina statale sulle aree idonee all’installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, sostenendo che l’area del progetto rientrasse tra quelle idonee.
art. 1, comma 5, l.r. Sardegna 20/2024
Norma regionale posta dal Comune a fondamento del diniego e successivamente dichiarata costituzionalmente illegittima; tale declaratoria ha determinato l’illegittimità derivata dei provvedimenti comunali.
art. 117 Costituzione
Parametro costituzionale in base al quale la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità di varie disposizioni della l.r. Sardegna n. 20/2024.
art. 10-bis l. 241/1990
Richiamato nel provvedimento comunale di rigetto dell’istanza a seguito della conclusione negativa della conferenza di servizi.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
Richiamato dalla ricorrente in relazione ai doveri di collaborazione e correttezza dell’amministrazione.
Massime di principio
- Quando un provvedimento amministrativo è fondato su una disposizione legislativa regionale successivamente dichiarata costituzionalmente illegittima, il provvedimento è illegittimo in via derivata e deve essere annullato, anche se l’amministrazione aveva applicato la norma regionale vigente al momento dell’adozione.
- L’annullamento giurisdizionale di un diniego di PAS fondato su una disciplina regionale dichiarata incostituzionale non comporta automaticamente l’obbligo di assentire il progetto, ma impone all’amministrazione di rideterminarsi sull’istanza alla luce del quadro normativo risultante dalla pronuncia costituzionale.
- La sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della norma posta a fondamento dell’atto impugnato è idonea a fondare l’accoglimento del ricorso e l’annullamento dell’atto, anche quando l’amministrazione non abbia ancora adottato un autonomo provvedimento di autotutela.
- La riedizione del potere conseguente all’annullamento di un diniego deve avvenire entro il termine fissato dal giudice e nel rispetto della disciplina applicabile dopo la caducazione della norma regionale utilizzata come fondamento del diniego.
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