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Sentenza

Sentenza del 10/07/2017 n. 1744 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Cartella di pagamento - Motivazione - E' sufficiente il riferimento all'atto prodromico.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La contestazione non è stata accolta sul punto della motivazione. È stato ritenuto sufficiente che la cartella, quale atto esecutivo, indichi gli estremi dell'atto impositivo presupposto e le modalità della sua notificazione. Non è quindi necessario riprodurre integralmente nella cartella il contenuto e la motivazione dell'atto prodromico, purché quest'ultimo sia identificabile e risulti portato validamente a conoscenza del contribuente.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha sostenuto che la cartella di pagamento fosse viziata per difetto di motivazione, presumibilmente perché non riportava in modo completo le ragioni della pretesa tributaria. La questione riguarda il livello di motivazione richiesto per gli atti della riscossione e, in particolare, se sia sufficiente richiamare l'atto impositivo prodromico sul quale la cartella si fonda.

Norme richiamate

  • Obbligo di motivazione degli atti della riscossione

    Pur essendo soggetti all'obbligo della motivazione anche gli atti dei concessionari alla riscossione, tale obbligo deve ritenersi assolto, trattandosi di atti esecutivi, con l'indicazione degli estremi e delle modalità di notifica degli atti impositivi sui quali si fonda l'intervento dei concessionari medesimi.

    La motivazione della cartella è sufficiente quando consente al contribuente di individuare l'atto impositivo presupposto e di verificare che gli sia stato notificato. La cartella non deve necessariamente contenere una nuova esposizione completa delle ragioni già illustrate nell'atto prodromico.

Massime di principio

  • La cartella di pagamento può motivare la pretesa mediante il rinvio all'atto impositivo presupposto, purché ne indichi chiaramente gli estremi.
  • È normalmente necessario che siano riportate anche le modalità e gli elementi essenziali della notifica dell'atto prodromico, così da consentire al contribuente di verificarne la conoscenza legale.
  • Il semplice richiamo non è sufficiente se l'atto presupposto non è identificabile, non è stato notificato oppure il rinvio è talmente generico da impedire una difesa effettiva.
  • La cartella è un atto della riscossione e, in quanto atto esecutivo, non deve necessariamente ripetere integralmente la motivazione dell'atto tributario originario.
  • In una controversia analoga, occorre distinguere tra contestazione della motivazione della cartella e contestazione dell'esistenza, della validità o della notifica dell'atto impositivo presupposto.

Testo integrale

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