Cassazione Civile, Ordinanza n. 10823/2025 del 24/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (acquirente)
La controversia
La lite origina da un'azione revocatoria ordinaria proposta per ottenere l'inefficacia, nei confronti dei creditori attrici, di alcuni atti di compravendita di appartamenti stipulati tra società venditrici e la società odierna ricorrente, ritenuti pregiudizievoli perché posti in essere per sottrarre beni alla garanzia patrimoniale dei creditori. In primo grado la domanda fu rigettata, ma la corte d'appello dichiarò inefficaci ex art. 2901 c.c. le vendite indicate e respinse l'appello limitatamente a un'ipoteca costituita in favore di un istituto di credito. La società acquirente ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) nullità della sentenza d'appello per mancanza della sottoscrizione del presidente del collegio, essendo apposta solo quella del relatore; (2) violazione delle norme sul mandato difensivo e sulla capacità processuale, deducendo che il difensore non avrebbe potuto proseguire l'attività per una società che avrebbe revocato il mandato ed era stata cancellata dal registro delle imprese. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo e assorbito il secondo.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbito il secondo, ha cassato la sentenza impugnata limitatamente ai capi censurati e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Genova in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione di merito sulla revocatoria è stata quindi annullata per un vizio formale della sentenza d'appello, consistente nella mancanza della sottoscrizione del presidente del collegio giudicante.
Norme richiamate
art. 2901 c.c.
richiamato quale base della domanda di inefficacia degli atti dispositivi compiuti in pregiudizio dei creditori; la Corte di cassazione non ne affronta il merito perché il giudizio viene definito per vizio formale della sentenza impugnata.
art. 360 c.p.c., n. 4
utilizzato per denunciare la nullità della sentenza d'appello per difetto di sottoscrizione del collegio.
art. 360 c.p.c., n. 3
richiamato nel secondo motivo per dedurre violazione di legge, ma il motivo resta assorbito.
art. 132 c.p.c.
la Corte afferma che la sottoscrizione del giudice è elemento essenziale della sentenza; la mancanza di una delle sottoscrizioni necessarie integra nullità del provvedimento.
art. 156 c.p.c.
evocato nel motivo e nel quadro della disciplina della nullità processuale.
art. 161 c.p.c.
richiamato per affermare che l'insufficiente sottoscrizione della sentenza collegiale comporta nullità sanabile, deducibile come motivo di impugnazione.
art. 162 c.p.c.
richiamato nel primo motivo nel contesto delle nullità processuali.
art. 119 disp. att. c.p.c.
interpretato nel senso che la sentenza resa in forma collegiale deve recare la sottoscrizione dell'estensore e del presidente del collegio; la mancanza di una delle due determina nullità.
art. 85 c.p.c.
richiamato nel secondo motivo in tema di rapporto difensivo e rappresentanza processuale.
art. 1703 c.c.
richiamato nel secondo motivo per sostenere che la revoca del mandato avrebbe impedito l'ulteriore attività difensiva.
art. 2495 c.c.
richiamato nel secondo motivo in relazione alla cancellazione della società dal registro delle imprese.
Massime di principio
- La sentenza resa in composizione collegiale deve essere sottoscritta sia dal presidente del collegio sia dall'estensore; la mancanza di una delle firme richieste non rende l'atto inesistente, ma nullo per insufficiente sottoscrizione.
- La nullità derivante da difetto di sottoscrizione della sentenza collegiale integra un vizio deducibile con ricorso per cassazione e comporta la cassazione con rinvio al medesimo ufficio giudiziario, in diversa composizione.
- Quando un motivo di ricorso è accolto per un vizio assorbente della sentenza impugnata, gli ulteriori motivi restano assorbiti e non vengono esaminati nel merito.
- In presenza di nullità formali che colpiscono la decisione impugnata, la Corte di cassazione non entra nel merito della controversia sostanziale, limitandosi a rimuovere la sentenza viziata e a rimettere la causa al giudice di merito.
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