Cassazione Penale, Sentenza n. 4833/2023 del 03/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 15/09/2021 che aveva confermato la loro responsabilità per plurime estorsioni aggravate (alcune con aggravante del "metodo mafioso" ex art. 416-bis.1 c.p.) e aveva rideterminato la pena. Figliolini deduce: (1) mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n.6 c.p. poiché avrebbe offerto a ciascuna vittima €150 (trenta volte il valore del rotolo) quale risarcimento; (2) errata qualificazione giuridica: le condotte, per la loro modalità, dovrebbero essere riqualificate come violenza privata (art. 610 c.p.). Chiummiello deduce: (1) insufficienza della prova del dolo personale e della partecipazione alle estorsioni, sostenendo che spesso rimaneva in auto e non avrebbe partecipato materialmente alle minacce; (2) carenza di prova dell'aggravante del "metodo mafioso" (art. 416-bis.1 c.p.), mancando l'elemento psicologico; (3) erronea applicazione dell'aggravante "più persone riunite", perché solo Figliolini incontrava i commercianti e non vi sarebbe simultanea compresenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto infondati i motivi di Figliolini: l'attenuante del risarcimento è stata correttamente esclusa perché le estorsioni erano plurime e reiterate e il ristoro offerto era parziale; la qualificazione come estorsione (e non violenza privata) è corretta poiché le condotte erano finalizzate a procurare un ingiusto profitto. Per Chiummiello la Corte ha ritenuto manifestamente infondati i tre motivi: il sindacato di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito nelle valutazioni probatorie, e la Corte d'appello ha motivato adeguatamente la sua valutazione di concorso e consapevolezza; l'aggravante del "metodo mafioso" è stata adeguatamente motivata sulla base di toni minacciosi e riferimenti alla criminalità organizzata evocati dalle vittime; l'aggravante della pluralità di persone è stata correttamente riconosciuta in ragione della piena cooperazione e distribuzione di ruoli tra i due imputati. Conseguentemente i ricorsi sono dichiarati inammissibili, i ricorrenti sono condannati alle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma equitativamente determinata in tremila euro.
Norme richiamate
art. 62 n. 6 c.p.
Circostanza attenuante del risarcimento del danno: per essere riconosciuta il risarcimento deve essere integrale e idoneo a riparare tutti gli effetti dannosi; la valutazione della corrispondenza tra transazione e danno è rimessa al giudice di merito
art. 610 c.p.
Violenza privata: la distinzione rispetto all'estorsione dipende dalla presenza dell'elemento del profitto ingiusto; se la condotta è finalizzata a procurare un ingiusto profitto si configura estorsione e non violenza privata
art. 416-bis.1 c.p. (ex art. 7 D.L. 13/05/1991 n.152)
Aggravante del metodo mafioso: rileva anche se non esiste un'associazione mafiosa formale quando l'agente evoca o utilizza metodi idonei a far credere alla vittima l'appartenenza o il mandato; ha natura oggettiva e può essere valutata a carico dei concorrenti purché fossero a conoscenza o l'ignoranza sia dovuta a colpa
art. 606 cod. proc. pen.
Elenca i motivi di ricorso per cassazione (vizi di motivazione e violazione di legge) utilizzati dai ricorrenti; la Corte ricorda i limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni di merito
art. 616 cod. proc. pen.
Stabilisce la conseguenza della declaratoria d'inammissibilità: condanna alle spese processuali e pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende valutata equitativamente
D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21
Ha riformulato/riordinato le disposizioni sull'aggravante connesse ad attività mafiose (contesto normativo richiamato in motivazione); la Corte richiama la giurisprudenza che distingue due profili dell'aggravante
Massime di principio
- L'attenuante per il risarcimento opera solo se il ristoro è integrale e idoneo a riparare tutti gli effetti dannosi: offerte parziali in contesti di condotte ripetute possono essere ritenute insufficienti dal giudice
- La distinzione tra estorsione e violenza privata si basa sulla finalità di procurare un ingiusto profitto: minacce finalizzate all'ottenimento di guadagni costituiscono estorsione
- L'aggravante del "metodo mafioso" può essere riconosciuta anche senza prova formale dell'esistenza dell'associazione, quando l'agente evoca o utilizza modalità che fanno ritenere alla vittima un rapporto con la criminalità organizzata
- In tema di concorso di persone, la valutazione sul contributo materiale o morale di ciascun agente è di merito; la Suprema Corte controlla solo la logicità e completezza della motivazione, non rivede le valutazioni probatorie
- Per ottenere l'annullamento in Cassazione è necessario dimostrare un vizio di diritto o di motivazione grave e non semplicemente proporre una diversa lettura dei fatti; altrimenti il ricorso è inammissibile e si rischia la condanna per spese e ammende
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