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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4833/2023 del 03/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 15/09/2021 che aveva confermato la loro responsabilità per plurime estorsioni aggravate (alcune con aggravante del "metodo mafioso" ex art. 416-bis.1 c.p.) e aveva rideterminato la pena. Figliolini deduce: (1) mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n.6 c.p. poiché avrebbe offerto a ciascuna vittima €150 (trenta volte il valore del rotolo) quale risarcimento; (2) errata qualificazione giuridica: le condotte, per la loro modalità, dovrebbero essere riqualificate come violenza privata (art. 610 c.p.). Chiummiello deduce: (1) insufficienza della prova del dolo personale e della partecipazione alle estorsioni, sostenendo che spesso rimaneva in auto e non avrebbe partecipato materialmente alle minacce; (2) carenza di prova dell'aggravante del "metodo mafioso" (art. 416-bis.1 c.p.), mancando l'elemento psicologico; (3) erronea applicazione dell'aggravante "più persone riunite", perché solo Figliolini incontrava i commercianti e non vi sarebbe simultanea compresenza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto infondati i motivi di Figliolini: l'attenuante del risarcimento è stata correttamente esclusa perché le estorsioni erano plurime e reiterate e il ristoro offerto era parziale; la qualificazione come estorsione (e non violenza privata) è corretta poiché le condotte erano finalizzate a procurare un ingiusto profitto. Per Chiummiello la Corte ha ritenuto manifestamente infondati i tre motivi: il sindacato di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito nelle valutazioni probatorie, e la Corte d'appello ha motivato adeguatamente la sua valutazione di concorso e consapevolezza; l'aggravante del "metodo mafioso" è stata adeguatamente motivata sulla base di toni minacciosi e riferimenti alla criminalità organizzata evocati dalle vittime; l'aggravante della pluralità di persone è stata correttamente riconosciuta in ragione della piena cooperazione e distribuzione di ruoli tra i due imputati. Conseguentemente i ricorsi sono dichiarati inammissibili, i ricorrenti sono condannati alle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma equitativamente determinata in tremila euro.

Norme richiamate

  • art. 62 n. 6 c.p.

    Circostanza attenuante del risarcimento del danno: per essere riconosciuta il risarcimento deve essere integrale e idoneo a riparare tutti gli effetti dannosi; la valutazione della corrispondenza tra transazione e danno è rimessa al giudice di merito

  • art. 610 c.p.

    Violenza privata: la distinzione rispetto all'estorsione dipende dalla presenza dell'elemento del profitto ingiusto; se la condotta è finalizzata a procurare un ingiusto profitto si configura estorsione e non violenza privata

  • art. 416-bis.1 c.p. (ex art. 7 D.L. 13/05/1991 n.152)

    Aggravante del metodo mafioso: rileva anche se non esiste un'associazione mafiosa formale quando l'agente evoca o utilizza metodi idonei a far credere alla vittima l'appartenenza o il mandato; ha natura oggettiva e può essere valutata a carico dei concorrenti purché fossero a conoscenza o l'ignoranza sia dovuta a colpa

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Elenca i motivi di ricorso per cassazione (vizi di motivazione e violazione di legge) utilizzati dai ricorrenti; la Corte ricorda i limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni di merito

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Stabilisce la conseguenza della declaratoria d'inammissibilità: condanna alle spese processuali e pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende valutata equitativamente

  • D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21

    Ha riformulato/riordinato le disposizioni sull'aggravante connesse ad attività mafiose (contesto normativo richiamato in motivazione); la Corte richiama la giurisprudenza che distingue due profili dell'aggravante

Massime di principio

  • L'attenuante per il risarcimento opera solo se il ristoro è integrale e idoneo a riparare tutti gli effetti dannosi: offerte parziali in contesti di condotte ripetute possono essere ritenute insufficienti dal giudice
  • La distinzione tra estorsione e violenza privata si basa sulla finalità di procurare un ingiusto profitto: minacce finalizzate all'ottenimento di guadagni costituiscono estorsione
  • L'aggravante del "metodo mafioso" può essere riconosciuta anche senza prova formale dell'esistenza dell'associazione, quando l'agente evoca o utilizza modalità che fanno ritenere alla vittima un rapporto con la criminalità organizzata
  • In tema di concorso di persone, la valutazione sul contributo materiale o morale di ciascun agente è di merito; la Suprema Corte controlla solo la logicità e completezza della motivazione, non rivede le valutazioni probatorie
  • Per ottenere l'annullamento in Cassazione è necessario dimostrare un vizio di diritto o di motivazione grave e non semplicemente proporre una diversa lettura dei fatti; altrimenti il ricorso è inammissibile e si rischia la condanna per spese e ammende

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