Cassazione Penale, Sentenza n. 4271/2022 del 07/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello che lo aveva dichiarato colpevole di bancarotta fraudolenta documentale; deduceva 1) nullità della sentenza di primo grado per violazione dell'art. 178 lett. c) c.p.p. e mancata considerazione del legittimo impedimento del difensore tempestivamente comunicato via fax (udienza 17/09/2013); censurava inoltre la presunta nullità del decreto di citazione in Cassazione per omessa indicazione delle modalità di trattazione (richiamando la disciplina emergenziale COVID e sostenendo di essere stato indotto a confidare nella trattazione ordinaria in presenza); 2) violazione degli artt. 111 Cost. e 125 c.p.p. e carenza di motivazione della Corte d'Appello in ordine all'eccezione di nullità della sentenza di primo grado.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi: il fax non è prova sufficiente senza la diligenza del difensore di verificare la ricezione (art. 121 c.p.p.); il Tribunale aveva nominato un difensore d'ufficio e rinviato l'udienza fissando data, per cui nessuna successiva comunicazione era dovuta al difensore originario (art. 97 c.p.p.); le modalità di trattazione in Cassazione erano determinate dall'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 (regime emergenziale) e l'avviso nei termini prescritti consente la partecipazione anche con il contraddittorio cartolare; l'eccezione di nullità del primo grado era manifestamente infondata e la sua mancata replica in motivazione non ha inciso. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a versare Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 178 lett. c) c.p.p.
La norma è stata richiamata dal ricorrente per sostenere la nullità della sentenza di primo grado; la Corte ha ritenuto la censura infondata e non ha dichiarato la nullità.
art. 121 c.p.p.
Richiamata in relazione all'irregolarità della comunicazione via fax: la giurisprudenza e la Corte richiedono alla parte la diligenza di verificare che una comunicazione inviata con modalità irregolari sia effettivamente pervenuta al giudice.
art. 97, comma 4, c.p.p.
Se il Tribunale nomina un difensore di ufficio e fissa la nuova udienza nella ordinanza di rinvio, l'avviso orale alla difesa sostituta è valido e non è dovuta ulteriore comunicazione al difensore originario.
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Disciplina emergenziale Covid-19 che ammette forme di trattazione non in presenza (rito camerale/cartolare); la Corte ha ritenuto che, purché siano rispettati i termini di notifica previsti, il principio di partecipazione è comunque garantito.
art. 127 c.p.p.
Richiamato in relazione ai termini di notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza (termine di dieci giorni) e alla possibilità di formulare richiesta di discussione orale nei termini previsti dalla normativa emergenziale.
art. 111 Cost.
Invocato dal ricorrente per violazione del diritto a un giusto processo; la Corte ha ritenuto che, nelle condizioni di fatto e di diritto prospettate, tale vizio non sussisteva.
art. 125 c.p.p.
Richiamato in tema di motivazione e diritto di difesa; la Corte ha giudicato manifestamente infondate le doglianze relative alla carenza di motivazione.
art. 616 c.p.p.
Applicata per disporre la condanna alle spese processuali e il versamento alla Cassa delle Ammende per inammissibilità del ricorso per profili di colpa.
Massime di principio
- La comunicazione di legittimo impedimento inviata con mezzi irregolari (es. fax) è ricevibile, ma grava sulla parte l'onere di dimostrare o verificare che la comunicazione sia effettivamente pervenuta al giudice; in mancanza la doglianza può essere dichiarata infondata.
- Se il giudice nomina un difensore sostitutivo e fissa la data di rinvio nell'ordinanza, il difensore originario non ha diritto automatico ad una nuova comunicazione dell'udienza: l'avviso orale al difensore sostituto è sufficiente ai sensi dell'art. 97 c.p.p.
- Nella fase emergenziale da COVID-19 le corti possono adottare modalità di trattazione cartolare/rito camerale purché sia garantita la possibilità di partecipazione e intervento (anche tramite i termini di notifica previsti); la mancata indicazione esplicita della modalità nel decreto può non incidere se la normativa emergenziale è applicabile.
- L'omissione di replica motivazionale della Corte d'Appello a un'eccezione può essere irrilevante in Cassazione se il motivo è manifestamente infondato o non attiene a un punto decisivo della decisione.
- Ricorsi di cassazione proposti senza la dovuta diligenza procedurale o fondati su questioni manifestamente infondate possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne alle spese e sanzioni (Cassa delle Ammende).
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