Cassazione Civile, Ordinanza n. 17916/2023 del 22/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (appaltatore)
La controversia
La controversia nasce da un appalto stipulato il 2 maggio 2001 tra una società committente e un'associazione temporanea di imprese, di cui la ricorrente era mandante. La ricorrente aveva promosso un giudizio per ottenere il pagamento di corrispettivi e oneri di sicurezza asseritamente dovuti per lavori eseguiti oltre il SAL 29. Il Tribunale di Roma ha dichiarato la litispendenza tra quel giudizio e altri procedimenti già pendenti o definiti, ritenendo che la domanda fosse la stessa già proposta in precedenti cause relative alle medesime riserve e ai medesimi crediti. Con il ricorso per regolamento di competenza ai sensi dell'art. 42 c.p.c., la ricorrente ha censurato la decisione deducendo: (1) violazione delle norme sulla litispendenza ex art. 39 c.p.c. per difetto assoluto di motivazione, perché il Tribunale non avrebbe individuato con precisione oggetto e elementi qualificanti della litispendenza; (2) violazione degli artt. 39 e 115 c.p.c., per avere dichiarato la litispendenza senza adeguato supporto probatorio e addirittura in contrasto con le deduzioni delle parti; (3) ulteriore violazione dell'art. 39 c.p.c., perché i giudizi richiamati non sarebbero stati identici quanto alle parti, essendo uno promosso contro una diversa società e l'altro da una diversa parte.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha rilevato che la litispendenza richiede la contemporanea pendenza della medesima causa davanti a giudici diversi e deve essere verificata alla luce della situazione processuale esistente al momento della decisione, tenendo conto anche di eventuali eventi sopravvenuti. Nel caso concreto, vi era concordia tra le parti e il Pubblico Ministero sul fatto che, per la pretesa oggetto del giudizio, fosse già intervenuto il giudicato, poiché la pronuncia di primo grado relativa alle medesime riserve non era stata impugnata. Di conseguenza, la causa non era più pendente e non poteva esservi litispendenza. La sentenza impugnata è stata quindi cassata senza rinvio, in quanto il regolamento di competenza esaurisce la propria funzione nei limiti dell'accertamento della competenza. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 42 c.p.c.
disciplina il regolamento di competenza; il ricorso è stato proposto per contestare la declaratoria di litispendenza resa dal Tribunale.
art. 39 c.p.c.
la litispendenza presuppone la contemporanea pendenza della stessa causa davanti a giudici diversi; se manca la pendenza per intervenuto giudicato, non può essere dichiarata.
art. 115 c.p.c.
invocato dalla ricorrente per contestare la valutazione delle prove posta a base della declaratoria di litispendenza.
art. 380-ter c.p.c.
richiamato in relazione alle conclusioni scritte del Pubblico Ministero nel procedimento camerale.
Massime di principio
- La litispendenza ex art. 39 c.p.c. richiede la contemporanea pendenza della medesima causa davanti a giudici diversi; se una delle cause è già coperta da giudicato, il presupposto della litispendenza viene meno.
- La verifica della litispendenza deve essere compiuta con riferimento alla situazione processuale esistente al momento della decisione, considerando anche gli eventi sopravvenuti.
- L'accertamento della litispendenza precede ogni ulteriore valutazione sull'identità di parti, petitum e causa petendi: se manca la pendenza attuale della causa, la questione non può essere risolta in senso positivo.
- Quando il regolamento di competenza è accolto perché la declaratoria di litispendenza è erronea, la cassazione può essere pronunciata senza rinvio se la funzione del mezzo è esaurita dall'accertamento sulla competenza.
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