Sentenza n. 144/2026 - Potenza, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione di un accordo quadro con più operatori economici per servizi di accoglienza e assistenza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, unitamente agli atti della procedura e al diniego parziale di accesso
Esito
La controversia
La ricorrente aveva impugnato l'aggiudicazione dell'accordo quadro e gli atti presupposti, chiedendone l'annullamento, la declaratoria di illegittimità e inefficacia della graduatoria, l'eventuale subentro nei contratti e il risarcimento dei danni. Dal testo della sentenza non risultano esposti in dettaglio i motivi di illegittimità dedotti. Prima della decisione, con nota notificata alle controparti, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, motivando la rinuncia con l'ampliamento dei posti assegnatile nell'ambito della procedura e il conseguente ridimensionamento dell'interesse alla prosecuzione dell'azione.
La decisione
Il TAR ha preso atto della rinuncia al ricorso, rilevando che nessuna controparte vi si era opposta, e ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 35, comma 2, c.p.a. Non è stata quindi esaminata alcuna delle censure rivolte contro l'aggiudicazione, gli atti di gara o la mancata ostensione documentale, né sono state decise le domande di subentro o risarcimento. Le spese del giudizio sono state compensate per giusti motivi, individuati nelle circostanze sopravvenute che avevano determinato la rinuncia, ferma la regolazione delle spese della precedente fase cautelare già disposta in favore delle controparti costituite.
Norme richiamate
art. 35, comma 2, c.p.a.
La rinuncia al ricorso, non opposta dalle controparti, comporta la dichiarazione di estinzione del giudizio.
artt. 84 e 85 c.p.a.
Richiamati dal giudice nel contesto della rinuncia al ricorso e della definizione del giudizio.
art. 121, comma 1, c.p.a.
Richiamato nella domanda della ricorrente relativa alla declaratoria di inefficacia dei contratti e all'eventuale subentro; la questione non è stata esaminata per l'estinzione del giudizio.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, ove non vi sia opposizione delle controparti e sia validamente dichiarata dal difensore munito di procura speciale, consente al giudice amministrativo di prendere atto della rinuncia e dichiarare estinto il giudizio.
- La sopravvenuta riduzione dell'interesse alla prosecuzione dell'azione, derivante dall'ampliamento dei posti o dei benefici assegnati al ricorrente nell'ambito della procedura amministrativa, può costituire giusto motivo per compensare le spese di lite.
- La dichiarazione di estinzione per rinuncia impedisce l'esame nel merito delle censure contro gli atti impugnati e delle domande consequenziali di inefficacia, subentro e risarcimento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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