Cassazione Civile, Ordinanza n. 04606/2024 del 21/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (attori usucapenti)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di due privati volta ad accertare l'intervenuto acquisto per usucapione di un immobile/fondo rustico, anche ai sensi dell'art. 1159-bis c.c. Il tribunale accolse la domanda subordinata e la corte d'appello confermò, ritenendo non provata la concreta destinazione del bene a fini pubblici e quindi l'appartenenza al patrimonio indisponibile; valorizzò inoltre il possesso continuato dei privati e ritenne irrilevanti le diffide del consorzio, l'apposizione consensuale dei confini e le trattative per la vendita. Il consorzio ricorse per cassazione con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 828 e 830 c.c. per non avere qualificato il bene come appartenente al patrimonio indisponibile, sostenendo la persistenza della finalità pubblica; 2) omesso esame/documentazione rilevante, in particolare certificazione urbanistica, e violazione dell'art. 115 c.p.c.; 3) violazione degli artt. 829 e 830 c.c. perché la corte d'appello avrebbe tratto argomenti dalla volontà di alienare il terreno, mentre la dismissione di beni indisponibili richiederebbe un atto amministrativo e non facta concludentia; 4) violazione dell'art. 11 disp. prel. c.c. e della L. 97/1994, per non avere considerato l'applicabilità del regime dell'art. 1159-bis c.c. solo dal 1994 e solo per i fondi in comuni montani, con conseguente non operatività del nuovo regime per il periodo anteriore. I controricorrenti resistettero al ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo e il terzo motivo, affermando che l'inclusione di un bene nel patrimonio indisponibile richiede non solo un atto amministrativo di destinazione, ma anche la concreta utilizzazione a fini di pubblica utilità; nel caso concreto la corte territoriale, con accertamento di fatto non sindacabile, aveva escluso la prova di tale concreta utilizzazione, valorizzando anche le trattative di vendita. Ha ritenuto infondato il secondo motivo perché, in presenza di doppia conforme, era precluso il vizio di omesso esame ex art. 348-ter c.p.c.; inoltre la doglianza ex art. 115 c.p.c. mirava in realtà a contestare la valutazione delle prove, riservata al giudice di merito. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo perché prospettava questioni nuove in sede di legittimità, senza specifica indicazione della loro deduzione nei gradi di merito. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna alle spese e con l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1159-bis c.c.
Disciplina l'usucapione speciale dei fondi rustici; la sua applicabilità e i suoi presupposti non possono essere introdotti per la prima volta in cassazione senza che la questione sia stata dedotta nei giudizi di merito.
art. 828 c.c.
Rileva per la qualificazione dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile; la sola esistenza di un atto amministrativo non basta se manca la concreta utilizzazione pubblicistica.
art. 830 c.c.
La destinazione a finalità pubbliche e il regime di indisponibilità richiedono anche una concreta utilizzazione del bene, non essendo sufficiente la mera previsione astratta.
art. 829 c.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere che la dismissione dei beni indisponibili non possa avvenire per facta concludentia; la censura è stata però respinta perché la corte d'appello aveva deciso su un diverso piano fattuale.
art. 115 c.p.c.
La violazione è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o fuori dai poteri officiosi; non quando si contesti la diversa valutazione di prove ritualmente acquisite.
art. 116 c.p.c.
La valutazione comparativa della forza persuasiva delle prove è attività riservata al giudice di merito e non è censurabile come violazione dell'art. 115 c.p.c.
art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
In presenza di doppia conforme, è preclusa in cassazione la censura di omesso esame del fatto decisivo nei limiti richiamati dalla Corte.
art. 11 disp. prel. c.c.
La questione sulla decorrenza temporale della disciplina invocata è stata ritenuta nuova e quindi non esaminabile in cassazione.
L. 97/1994
Richiamata per l'estensione del regime speciale dell'usucapione ex art. 1159-bis c.c. ai fondi rustici; la relativa questione non è stata esaminata perché nuova in sede di legittimità.
D.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
In caso di rigetto del ricorso, impone il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- L'appartenenza di un bene al patrimonio indisponibile di un ente pubblico o territoriale non dipende soltanto dall'esistenza di un atto formale di destinazione, ma richiede anche la prova della concreta utilizzazione del bene per la finalità pubblica dichiarata.
- La mancata prova della concreta destinazione pubblicistica del bene può essere desunta anche dal decorso di un tempo incompatibile con l'effettivo utilizzo a fini di pubblico interesse e da comportamenti incompatibili con la perdurante indisponibilità, come trattative per la vendita.
- In cassazione non è censurabile, sotto il profilo dell'art. 115 c.p.c., la mera diversa valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito; la violazione è configurabile solo quando il giudice utilizzi prove non introdotte dalle parti o extra potestatem.
- In presenza di "doppia conforme", la censura di omesso esame di fatti decisivi incontra un limite processuale stringente e non può essere utilizzata per sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio.
- Le questioni di diritto che presuppongono accertamenti di fatto, se non trattate nella sentenza impugnata e non specificamente dedotte nei gradi di merito, sono inammissibili per novità in cassazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 21 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04584/2024 del 21/02/2024
- ordinanza_civile · 21 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04585/2024 del 21/02/2024
- ordinanza_civile · 21 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04586/2024 del 21/02/2024
- ordinanza_civile · 21 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04588/2024 del 21/02/2024
- ordinanza_civile · 21 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04590/2024 del 21/02/2024
- ordinanza_civile · 21 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04591/2024 del 21/02/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →