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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22381/2022 del 08/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna per: (1) nullità della perquisizione per omissione dell'avviso, formulato in una lingua non comprensibile e senza nomina dell'interprete, con violazione degli artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen.; (2) mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. rispetto al reato di vendita e detenzione di stupefacente (sostenendo la particolare tenuità della condotta); (3) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e genericità. Ha ritenuto legittima la valutazione della Corte d'appello che aveva confermato la condanna inflitta dal Tribunale (pena: un anno e quattro mesi di reclusione) per i reati contestati (tra cui vendita/detenzione di stupefacenti e lesioni/condotta violenta verso militare). Sul punto della perquisizione ha ritenuto non necessaria la traduzione immediata in presenza di una situazione indifferibile/urgente e ha ritenuto comunque irrilevante una eventuale illegittimità rispetto alle risultanze probatorie, atteso il sequestro del corpo del reato e la osservazione diretta degli agenti. Ha escluso altresì l'applicabilità dell'art. 131-bis alla luce della quantità, della pluralità di dosi e del contesto ("piazza di spaccio") e ha confermato la valutazione negativa sulle attenuanti generiche come apprezzamento di fatto non sindacabile in cassazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende (art. 616, comma 1, cod. proc. pen.).

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309/1900, art. 73, comma 5

    Norma richiamata per il reato di vendita/detenzione di stupefacenti; la Corte ha ritenuto sussistente il reato per la ceduta di hashish e la detenzione di più dosi destinate allo spaccio.

  • codice penale, art. 337

    Norma richiamata per il capo di imputazione relativo alla condotta violenta nei confronti di un militare; la condotta aggressiva è stata ritenuta provata e rilevante ai fini della esclusione di attenuanti e della causa di non punibilità.

  • codice penale, artt. 582 - 585

    Richiamati per le lesioni personali subite dal carabiniere; le lesioni sono state accertate e valorizzate dalla Corte di merito.

  • codice di procedura penale, art. 356

    Richiamato in relazione all'obbligo di avviso per la perquisizione; la Corte ha ritenuto che in situazioni indifferibili/urgenti non sia necessaria la traduzione immediata per l'avviso, e che l'eventuale mancata comprensione incida solo sui termini di impugnazione del sequestro.

  • disposizioni di attuazione cod. proc. pen., art. 114

    Collegata all'obbligo di traduzione/uso dell'interprete; la Corte ha ritenuto la mancata traduzione non decisiva nelle circostanze del caso concreto per l'ammissibilità probatoria.

  • codice di procedura penale, artt. 247, 249, 352

    Richiamati dalla difesa in tema di garanzie difensive e possibilità di impugnazione; la Corte ha ritenuto che l'interpretazione difensiva fosse generica e non correlata alle ragioni della decisione impugnata.

  • Costituzione, artt. 3, 10, 24, 111

    Citate dalla difesa come presunta violazione delle garanzie costituzionali per la mancata traduzione; la Corte ha ritenuto infondata la questione alla luce dell'urgenza e della documentazione probatoria che sorregge la condanna.

  • codice penale, art. 131-bis

    Norma sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha escluso la sua applicazione a causa della pluralità di dosi, del contesto di spaccio e della condotta violenta, elementi incompatibili con la tenuità.

  • codice penale, art. 62-bis

    Riguarda le circostanze attenuanti generiche; la Corte ha confermato la valutazione negativa del giudice di merito come apprezzamento di fatto congruo e non sindacabile in cassazione.

  • codice di procedura penale, art. 616, comma 1

    Prevede la condanna alle spese e alla somma a favore della cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; applicata dalla Corte alla parte ricorrente.

Massime di principio

  • La mancata immediata traduzione dell'avviso di perquisizione a un indagato alloglotta non rende automaticamente nulla la perquisizione se l'intervento è indifferibile/urgente; l'eventuale illegittimità può avere effetti limitati (es. sul termine di impugnazione del sequestro) soprattutto se esistono altre risultanze probatorie autonome (osservazione diretta, sequestro del corpo del reato).
  • Quando il sequestro riguarda il 'corpo del reato' o cose pertinenti, la Corte può ritenere irrilevante il modo non corretto con cui si è pervenuti al sequestro se quest'ultimo è atto dovuto e le risultanze probatorie sono altrimenti solide.
  • Per ottenere l'applicazione dell'art. 131-bis (tenuità del fatto) occorre dimostrare fatti oggettivi che denotino carattere occasionale e minima offensività (quantitativi esigui, assenza di contesto di spaccio, assenza di violenza o pericolo); la presenza di più dosi, di una 'piazza di spaccio' o di reazione violenta verso intervenuti è idonea a escludere la tenuità.
  • La concessione delle circostanze attenuanti generiche è valutazione di fatto del giudice di merito e solo in presenza di motivazione illogica o contraddittoria può essere sindacata in sede di legittimità; non è necessario che il giudice commenti ogni singolo elemento favorevole invocato dalla difesa.
  • I ricorsi in cassazione devono collegare specificamente le censure alle motivazioni della decisione impugnata; motivi generici o non correlati al provvedimento sono dichiarati inammissibili per aspecificità.
  • La giurisprudenza ammette che in attività investigative protratte e osservazioni dirette la prova della cessione di stupefacenti possa fondarsi anche su riscontri diversi dalla perquisizione formale; pertanto, l'annullamento formale di una parte dell'attività non sempre comporta l'esclusione dell'intero impianto probatorio.

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