Cassazione Penale, Sentenza n. 22381/2022 del 08/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna per: (1) nullità della perquisizione per omissione dell'avviso, formulato in una lingua non comprensibile e senza nomina dell'interprete, con violazione degli artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen.; (2) mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. rispetto al reato di vendita e detenzione di stupefacente (sostenendo la particolare tenuità della condotta); (3) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e genericità. Ha ritenuto legittima la valutazione della Corte d'appello che aveva confermato la condanna inflitta dal Tribunale (pena: un anno e quattro mesi di reclusione) per i reati contestati (tra cui vendita/detenzione di stupefacenti e lesioni/condotta violenta verso militare). Sul punto della perquisizione ha ritenuto non necessaria la traduzione immediata in presenza di una situazione indifferibile/urgente e ha ritenuto comunque irrilevante una eventuale illegittimità rispetto alle risultanze probatorie, atteso il sequestro del corpo del reato e la osservazione diretta degli agenti. Ha escluso altresì l'applicabilità dell'art. 131-bis alla luce della quantità, della pluralità di dosi e del contesto ("piazza di spaccio") e ha confermato la valutazione negativa sulle attenuanti generiche come apprezzamento di fatto non sindacabile in cassazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende (art. 616, comma 1, cod. proc. pen.).
Norme richiamate
d.P.R. n. 309/1900, art. 73, comma 5
Norma richiamata per il reato di vendita/detenzione di stupefacenti; la Corte ha ritenuto sussistente il reato per la ceduta di hashish e la detenzione di più dosi destinate allo spaccio.
codice penale, art. 337
Norma richiamata per il capo di imputazione relativo alla condotta violenta nei confronti di un militare; la condotta aggressiva è stata ritenuta provata e rilevante ai fini della esclusione di attenuanti e della causa di non punibilità.
codice penale, artt. 582 - 585
Richiamati per le lesioni personali subite dal carabiniere; le lesioni sono state accertate e valorizzate dalla Corte di merito.
codice di procedura penale, art. 356
Richiamato in relazione all'obbligo di avviso per la perquisizione; la Corte ha ritenuto che in situazioni indifferibili/urgenti non sia necessaria la traduzione immediata per l'avviso, e che l'eventuale mancata comprensione incida solo sui termini di impugnazione del sequestro.
disposizioni di attuazione cod. proc. pen., art. 114
Collegata all'obbligo di traduzione/uso dell'interprete; la Corte ha ritenuto la mancata traduzione non decisiva nelle circostanze del caso concreto per l'ammissibilità probatoria.
codice di procedura penale, artt. 247, 249, 352
Richiamati dalla difesa in tema di garanzie difensive e possibilità di impugnazione; la Corte ha ritenuto che l'interpretazione difensiva fosse generica e non correlata alle ragioni della decisione impugnata.
Costituzione, artt. 3, 10, 24, 111
Citate dalla difesa come presunta violazione delle garanzie costituzionali per la mancata traduzione; la Corte ha ritenuto infondata la questione alla luce dell'urgenza e della documentazione probatoria che sorregge la condanna.
codice penale, art. 131-bis
Norma sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha escluso la sua applicazione a causa della pluralità di dosi, del contesto di spaccio e della condotta violenta, elementi incompatibili con la tenuità.
codice penale, art. 62-bis
Riguarda le circostanze attenuanti generiche; la Corte ha confermato la valutazione negativa del giudice di merito come apprezzamento di fatto congruo e non sindacabile in cassazione.
codice di procedura penale, art. 616, comma 1
Prevede la condanna alle spese e alla somma a favore della cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; applicata dalla Corte alla parte ricorrente.
Massime di principio
- La mancata immediata traduzione dell'avviso di perquisizione a un indagato alloglotta non rende automaticamente nulla la perquisizione se l'intervento è indifferibile/urgente; l'eventuale illegittimità può avere effetti limitati (es. sul termine di impugnazione del sequestro) soprattutto se esistono altre risultanze probatorie autonome (osservazione diretta, sequestro del corpo del reato).
- Quando il sequestro riguarda il 'corpo del reato' o cose pertinenti, la Corte può ritenere irrilevante il modo non corretto con cui si è pervenuti al sequestro se quest'ultimo è atto dovuto e le risultanze probatorie sono altrimenti solide.
- Per ottenere l'applicazione dell'art. 131-bis (tenuità del fatto) occorre dimostrare fatti oggettivi che denotino carattere occasionale e minima offensività (quantitativi esigui, assenza di contesto di spaccio, assenza di violenza o pericolo); la presenza di più dosi, di una 'piazza di spaccio' o di reazione violenta verso intervenuti è idonea a escludere la tenuità.
- La concessione delle circostanze attenuanti generiche è valutazione di fatto del giudice di merito e solo in presenza di motivazione illogica o contraddittoria può essere sindacata in sede di legittimità; non è necessario che il giudice commenti ogni singolo elemento favorevole invocato dalla difesa.
- I ricorsi in cassazione devono collegare specificamente le censure alle motivazioni della decisione impugnata; motivi generici o non correlati al provvedimento sono dichiarati inammissibili per aspecificità.
- La giurisprudenza ammette che in attività investigative protratte e osservazioni dirette la prova della cessione di stupefacenti possa fondarsi anche su riscontri diversi dalla perquisizione formale; pertanto, l'annullamento formale di una parte dell'attività non sempre comporta l'esclusione dell'intero impianto probatorio.
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